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Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia per la


cybersicurezza nazionale
di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 40, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 4
settembre 2024, n. 138, recante termini, modalità e procedimenti di utilizzo e accesso alla
piattaforma digitale nonché ulteriori informazioni che i soggetti devono fornire all’Autorità
nazionale competente NIS e termini, modalità e procedimenti di designazione dei
rappresentanti NIS nell’Unione.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”;
VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza
nazionale”;
VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante “Recepimento della direttiva (UE)
2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante
modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148” e, in particolare, l’articolo 7 e l’articolo 40, comma 5, lettera b);
VISTO il Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all'istituzione di
un gruppo europeo di interesse economico (GEIE);
VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, recante “Norme per l’applicazione del
regolamento n. 85/2137/CEE relativo all’istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico -
GEIE, ai sensi dell’art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428”;
VISTA la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
VISTA la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della
cybersicurezza nazionale e di reati informatici”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e, in
particolare, l’articolo 76;
CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4
settembre 2024, n. 138, i soggetti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto si registrano o
aggiornano la propria registrazione sulla piattaforma digitale resa disponibile dall'Autorità
nazionale competente NIS;

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CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, e dell’articolo 40, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, con determinazione dell’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, sentito il Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS, sono stabiliti i
termini, le modalità nonché i procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale di cui
all’articolo 7 e le eventuali ulteriori informazioni che i soggetti devono fornire ai sensi dello stesso
articolo, nonché i termini, le modalità e i procedimenti di designazione dei rappresentanti di cui
all’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
SENTITO il Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 4 settembre 2024, n. 138, nella riunione del 25 novembre 2024;

ADOTTA LA PRESENTE DETERMINAZIONE

Capo I
Disposizioni di carattere generale

Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini della presente determinazione si intende per:
a) “decreto NIS”, il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;
b) “Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82;
c) “Autorità nazionale competente NIS”, l’Autorità nazionale competente di cui
all’articolo 10, comma 1, del decreto NIS;
d) “Autorità di settore NIS”, le Amministrazioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del
decreto NIS;
e) “sito web”, il sito web istituzionale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
(acn.gov.it);
f) “piattaforma digitale”, la piattaforma digitale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto
NIS, accessibile tramite il Portale ACN per l’erogazione dei Servizi NIS;
g) “Portale ACN”, il Portale dei servizi tramite il quale sono accessibili i servizi che
l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale mette a disposizione dei suoi interlocutori e
dei soggetti, pubblici e privati, che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina
cyber o con i quali l’Agenzia deve interagire ai sensi della stessa;
h) “soggetto”, una persona giuridica per conto della quale un utente accede al Portale ACN
e, in particolare, ai Servizi NIS;
i) “soggetto NIS”, un soggetto pubblico o privato che rientra nell’ambito di applicazione
del decreto NIS;
j) “Servizi NIS”, i servizi, accessibili tramite il Portale ACN, necessari per supportare
l’espletamento degli adempimenti previsti dal decreto NIS e le interlocuzioni tra
l’Autorità nazionale compente NIS e i soggetti;

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k) “Servizio NIS/Registrazione”, il Servizio NIS reso disponibile dall’Autorità nazionale
competente NIS ai fini della registrazione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto
NIS;
l) “punto di contatto”, la persona fisica designata dal soggetto NIS ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, lettera c), del decreto NIS;
m) “utente”, una persona fisica che accede al Portale ACN e, in particolare, accede ai
Servizi NIS;
n) “rappresentante NIS”, il rappresentante di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto NIS;
o) “censimento”, il processo di autenticazione, tracciamento e verifica di un utente
finalizzato alla sua associazione a un soggetto per accedere al Portale ACN e, in
particolare, ai Servizi NIS;
p) “associazione”, il processo di tracciamento, verifica e convalida dell’associazione
dell’utenza con un soggetto che consente all’utente stesso di accedere al Portale ACN
e, in particolare, ai Servizi NIS;
q) “registrazione”, il processo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto NIS;
r) “dichiarazione”, la dichiarazione resa dal punto di contatto ai fini della registrazione;
s) “impresa collegata”, un soggetto che soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e
3, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, o che fa parte di un gruppo di
imprese;
t) “impresa autonoma”, una impresa non identificabile come impresa collegata;
u) “gruppo di imprese”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo
Stato e gli enti territoriali, che esercitano o sono sottoposti, ai sensi degli articoli
2497 e 2545-septies del codice civile, alla direzione e coordinamento di una società, di
un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività
di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente
tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla,
direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto;
v) “gruppo europeo di interesse economico (GEIE)”, un gruppo di imprese costituito sulla
base delle condizioni, modalità ed effetti disciplinati dal Regolamento (CEE) n.
2137/85.

Articolo 2
(Oggetto, ambito di applicazione e finalità)
1. La presente determinazione stabilisce termini, modalità e procedimenti di utilizzo e accesso
al Portale ACN e, in particolare, ai Servizi NIS nonché le ulteriori informazioni che i
soggetti NIS devono fornire all’Autorità nazionale competente NIS ai fini dello svolgimento
delle funzioni attribuite dal decreto NIS e i termini, le modalità e i procedimenti di
designazione dei rappresentanti NIS nell’Unione.
2. Ai fini del comma 1, la presente determinazione definisce:
a) le modalità di designazione del punto di contatto:
b) il procedimento per il censimento del punto di contatto quale utente per accedere al
Portale ACN;

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c) il procedimento per l’associazione dell’utenza del punto di contatto al soggetto per
conto del quale il punto di contatto accede ai Servizi NIS;
d) il procedimento per la registrazione, tramite il Servizio NIS/Registrazione.
3. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto NIS, gli organi di amministrazione
e gli organi direttivi dei soggetti NIS sovrintendono alla registrazione, comunicazione o
aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del medesimo decreto e
sono responsabili delle eventuali violazioni.
4. La mancata registrazione, comunicazione o aggiornamento delle informazioni di cui
all’articolo 7, comma 1, del decreto NIS, con le modalità sopra indicate, è punita ai sensi
dell’articolo 38 del medesimo decreto.
5. La presente determinazione è aggiornata entro il 31 marzo 2025.

Articolo 3
(Termini di uso del Portale ACN e dei Servizi NIS)
1. I soggetti comunicano con l’Autorità nazionale competente NIS, anche ai fini del
censimento, dell’associazione e della registrazione, esclusivamente tramite i Servizi NIS o
tramite la sezione dedicata nell’area NIS del sito web, salvo in caso di diversa espressa
specifica indicazione dell’Autorità nazionale competente o per cause di forza maggiore,
fermo restando quanto previsto dal decreto NIS.
2. Le istruttorie dell’Autorità nazionale competente NIS e delle Autorità di settore NIS ai fini
della presente determinazione sono svolte prioritariamente sulla base delle informazioni
trasmesse dai soggetti tramite i Servizi NIS.
3. Gli utenti aggiornano le informazioni trasmesse tramite il Portale ACN o tramite i Servizi
NIS tempestivamente, secondo eventuale specifica indicazione dell’Autorità nazionale
competente NIS, nel rispetto dei termini indicati dal decreto NIS.
4. Gli utenti sono tenuti a verificare la correttezza delle informazioni visualizzate o ricevute
tramite il Portale ACN e i Servizi NIS, e in caso di incongruenze effettuano la segnalazione
di cui al comma 6.
5. Resta ferma la responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi o, comunque, contenenti dati non più rispondenti a verità.
6. Gli utenti segnalano, tramite gli appositi canali di comunicazione del Portale ACN o tramite
la sezione dedicata nell’area NIS del sito web, malfunzionamenti o comportamenti inattesi
del Portale ACN stesso e dei Servizi NIS.
7. Le informazioni visualizzate o ricevute tramite il Portale ACN e i Servizi NIS sono
condivise nel rispetto della politica di condivisione delle informazioni. Salvo diversa
specifica indicazione, le informazioni visualizzate o ricevute tramite il Portale ACN e i
Servizi NIS sono a divulgazione limitata e sono ristrette all’originatore e ai destinatari
dell’informazione, nonché alle loro organizzazioni, alle loro terze parti e ai propri clienti. I
destinatari non possono condividere le informazioni ricevute al di fuori della propria
organizzazione, delle loro terze parti e dei propri clienti. La condivisione delle informazioni

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ricevute nella propria organizzazione con le terze parti e con i clienti è limitata ai dati
strettamente necessari per lo svolgimento delle attività (principio del need-to-know).

Articolo 4
(Punto di contatto)
1. Il punto di contatto è una persona fisica designata dal soggetto NIS con il compito di curare
l'attuazione delle disposizioni del decreto NIS per conto del soggetto stesso. In particolare,
il punto di contatto accede al Portale ACN e ai Servizi NIS, effettua, per conto del soggetto,
la registrazione di cui all’articolo 7 del decreto NIS, e interloquisce, per conto del soggetto
NIS, con l’Autorità nazionale competente NIS.
2. Le funzioni di punto di contatto possono essere svolte dal rappresentante legale del soggetto
NIS, da uno dei procuratori generali del soggetto NIS o da un dipendente del soggetto NIS
delegato dal rappresentante legale del soggetto medesimo. Laddove il punto di contatto,
nell’espletamento delle proprie funzioni, si avvalga di personale esterno, restano comunque
ferme le disposizioni di cui al comma 1.
3. Qualora il soggetto sia parte di un gruppo di imprese, le funzioni di punto di contatto
possono essere svolte da un dipendente di un’altra impresa del gruppo che rientra
nell’ambito di applicazione del decreto NIS, delegato dal rappresentante legale del soggetto
stesso.
4. Qualora il soggetto NIS sia una pubblica amministrazione, le funzioni di punto di contatto
possono essere svolte da un dipendente di un’altra pubblica amministrazione che rientra
nell’ambito di applicazione del decreto NIS, delegato dal rappresentante legale del soggetto
stesso.
5. Il punto di contatto riferisce direttamente al vertice gerarchico del soggetto NIS nonché agli
organi di amministrazione e direttivi del soggetto medesimo ai fini di quanto previsto dal
decreto NIS.
6. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità degli organi di amministrazione e direttivi del
soggetto NIS ai sensi dell’articolo 23 del decreto NIS e delle persone fisiche ai sensi
dell’articolo 38 del medesimo decreto.
7. La designazione del punto di contatto da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge 28 giugno 2024, n. 90, che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto NIS,
può soddisfare l’obbligo di nomina e comunicazione del referente per la cybersicurezza di
cui all’articolo 8, comma 2, della medesima legge.

Articolo 5
(Rappresentante nell’Unione)
1. Per designare il proprio rappresentante NIS in Italia, i soggetti NIS di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera b), del decreto NIS trasmettono, entro il 1° gennaio 2025, al domicilio
digitale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale la documentazione indicata nella
sezione dedicata del sito web. Con le medesime modalità, tali soggetti comunicano il
domicilio digitale per le conseguenti interlocuzioni con l’Autorità nazionale competente
NIS.

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2. L’Autorità nazionale competente NIS comunica al domicilio digitale del soggetto
l’autorizzazione, o il diniego, a procedere al censimento e alla registrazione entro trenta
giorni dalla ricezione della trasmissione di cui al comma 1.
3. Ove si renda necessario richiedere al soggetto integrazioni o informazioni, i termini di cui
al comma 2 sono sospesi e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle
integrazioni e delle informazioni che sono rese entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
Il tardivo riscontro alle richieste di cui al presente comma può essere motivo di diniego di
censimento e registrazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, i soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo possono delegare le funzioni di punto di contatto:
a) al rappresentante NIS stesso, qualora sia una persona fisica;
b) al rappresentante legale, a uno dei procuratori generali o a un dipendente del
rappresentante NIS stesso, qualora quest’ultimo sia una persona giuridica.

Capo II
Censimento e registrazione

Articolo 6
(Censimento degli utenti)
1. A partire dal 1° dicembre 2024 ed entro il 28 febbraio 2025, i punti di contatto si autenticano
sul Portale ACN tramite le proprie credenziali personali del Sistema Pubblico di Identità
Digitale (SPID).
2. Gli utenti completano la propria anagrafica fornendo le informazioni seguenti, se non già
condivise tramite SPID:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) cittadinanza;
e) Paese di residenza e, ove richiesto, di domicilio;
f) indirizzo della sede prevalente di servizio, aziendale o professionale;
g) indirizzo di posta elettronica ordinaria, preferibilmente individuale, nonché di servizio,
aziendale o professionale;
h) ove disponibile, un indirizzo di posta elettronica certificata, preferibilmente individuale,
nonché di servizio, aziendale o professionale;
i) numero di telefono, preferibilmente individuale, nonché di servizio, aziendale o
professionale;
j) ove disponibile, un numero alternativo di telefono, preferibilmente individuale di
servizio, aziendale o professionale.
3. Qualora, ai sensi della normativa vigente, un utente non possa disporre di credenziali SPID,
può autenticarsi con credenziali personali. La procedura per la richiesta delle credenziali
personali è pubblicata nella sezione dedicata del sito web. Tali utenti forniscono un codice
di identificazione nazionale in luogo del codice fiscale di cui al comma 2, lettera c).

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Articolo 7
(Associazione dell’utenza del punto di contatto al soggetto NIS)
1. Gli utenti censiti sul Portale ACN quali punti di contatto effettuano l’associazione della loro
utenza con il soggetto che li ha designati attraverso la digitazione del suo codice fiscale o
del codice dell’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
pubblici servizi (IPA). Solo le utenze dei punti di contatto possono essere associate ai
soggetti.
2. Per ogni soggetto che intende accedere al Portale ACN e ai Servizi NIS, l’utente:
a) verifica la denominazione nonché l’indirizzo, il domicilio digitale e i recapiti della sede
legale del soggetto visualizzati dal Portale ACN;
b) indica se è:
1) rappresentante legale del soggetto;
2) procuratore generale del soggetto;
3) delegato dal rappresentante legale del soggetto;
c) indica il codice fiscale del soggetto di cui è dipendente qualora diverso dal soggetto
NIS;
d) indica il ruolo svolto presso il soggetto.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), numero 3, l’utente inserisce sul Portale ACN la delega
rilasciata a suo nome dal soggetto NIS, dichiarando che la stessa lo autorizza ad accedere al
Portale ACN stesso e ai Servizi NIS per conto del medesimo soggetto.
4. L’associazione dell’utenza del punto di contatto al soggetto è sottoposta a convalida, da
parte del soggetto medesimo, della relativa richiesta trasmessa al domicilio digitale.
5. Al termine del processo di censimento e associazione, il soggetto riceve al suo domicilio
digitale la comunicazione di conclusione del processo stesso.

Articolo 8
(Registrazione)
1. Dal 1° dicembre al 28 febbraio 2025, gli utenti designati quali punti di contatto compilano,
tramite il Servizio NIS/Registrazione, la dichiarazione per il soggetto designante ai fini della
sua registrazione, assicurandosi che le informazioni fornite siano corrette e aggiornate.
2. In particolare, l’utente:
a) qualora il soggetto non sia un’impresa autonoma, indica se il soggetto è parte di un
gruppo di imprese e, in tal caso, indica se il soggetto è la capo gruppo ovvero indica il
codice fiscale della capo gruppo;
b) qualora il soggetto non sia un’impresa autonoma, elenca i soggetti NIS di cui è a
conoscenza che sono imprese collegate nei confronti delle quali soddisfi almeno uno
dei criteri di cui all’articolo 3, comma 10, del decreto NIS, indicando il codice fiscale
di tali imprese e quale dei criteri è soddisfatto;
c) qualora il soggetto non sia un’impresa autonoma, elenca le imprese collegate che
soddisfano nei suoi confronti almeno uno dei criteri di cui all’articolo 3, comma 10, del
decreto NIS, indicando il codice fiscale di tali imprese e quale dei criteri è soddisfatto,
ai fini della loro identificazione come soggetti NIS ai sensi del medesimo comma;
d) elenca i codici ATECO che descrivono l’attività del soggetto;

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e) indica le normative settoriali dell’Unione europea citate negli allegati I e II del decreto
NIS per definire le tipologie di soggetto che rientrano nell’ambito di applicazione del
decreto NIS;
f) indica i valori del fatturato e del bilancio nonché del numero di dipendenti al fine di
determinare l’appartenenza del soggetto NIS alla categoria delle medie o grandi imprese
ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Le pubbliche amministrazioni possono
non indicare i valori del fatturato e del bilancio;
g) elenca le tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV del decreto NIS a cui il
soggetto è riconducibile.
3. Fermo restando l’obbligo di registrazione per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 10, del
decreto NIS, l’Autorità nazionale competente NIS informa le imprese di cui al comma 2,
lettera c), del presente articolo che nei loro confronti si sono verificati i presupposti di cui
al citato articolo del decreto NIS.
4. Qualora il soggetto non sia una impresa autonoma, il calcolo del fatturato e del bilancio
nonché del numero di dipendenti di cui al comma 2, lettera f), del presente articolo è
effettuato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione
2003/361/CE.
5. Qualora in fase di compilazione della dichiarazione siano rilevate incongruenze, queste sono
segnalate all’utente che deve procedere a:
a) modificare la dichiarazione correggendo le informazioni errate o incomplete;
b) fornire ulteriori elementi informativi per giustificare l’incongruenza rilevata.
6. Al termine della compilazione della dichiarazione, all’utente è rimessa la conferma della
valutazione preliminare, svolta automaticamente sulla base delle informazioni fornite ai
sensi del presente articolo. Copia della dichiarazione è inviata al domicilio digitale del
soggetto con l’avvertenza che tale dichiarazione potrà essere sottoposta alle verifiche di
coerenza di cui all’articolo 11.

Articolo 9
(Clausola di salvaguardia)
1. Nel caso in cui l’utente ritenga che il calcolo effettuato ai sensi dell’articolo 8, comma 4,
non sia proporzionato tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all’articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto NIS, nel corso della
registrazione può chiedere l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 3,
comma 12, del decreto NIS.
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, tramite il Servizio NIS/Registrazione, l’utente
fornisce gli elementi di valutazione corrispondenti ai criteri di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto NIS
all’Autorità nazionale competente NIS, che li condivide con le Autorità di settore interessate
ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del medesimo decreto.
3. Al soggetto NIS è fornito riscontro con la comunicazione dell’Autorità nazionale
competente NIS ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto NIS.

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Articolo 10
(Individuazione da parte dell’Autorità nazionale competente NIS)
1. I soggetti che ricevono una notifica di individuazione da parte dell’Autorità nazionale
competente NIS, su proposta delle Autorità di settore, ai sensi dell’articolo 3, comma 13,
del decreto NIS, procedono al censimento e alla registrazione alla stregua delle disposizioni
del presente capo.
2. In fase di registrazione, tali soggetti prendono visione e confermano gli elementi presenti
nella notifica di cui al comma 1.

Articolo 11
(Verifiche di coerenza)
1. Le verifiche di coerenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sono svolte, a
campione, dall’Autorità nazionale competente NIS d’intesa con le Autorità di settore e non
sollevano il soggetto NIS dall’obbligo del rispetto dei termini d’uso di cui all’articolo 3
della presente determinazione e, in particolare, dalla responsabilità per le dichiarazioni
mendaci di cui al comma 5 del medesimo articolo.
2. Nei casi di cui al comma 1, l’Autorità nazionale competente NIS fornisce riscontro al
soggetto entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione tramite il servizio
NIS/Registrazione. Il predetto termine può essere prorogato dall’Autorità nazionale
competente NIS, per una sola volta e fino ad un massimo di ulteriori venti giorni, qualora
sia necessario svolgere approfondimenti complessi riguardanti la coerenza delle
informazioni contenute nella dichiarazione.
3. Ove si renda necessario richiedere al soggetto integrazioni, informazioni aggiuntive o
modifiche della dichiarazione, i termini di cui al comma 2 sono sospesi e ricominciano a
decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni e delle informazioni che sono rese
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Il tardivo riscontro alle richieste di cui al
presente comma può essere motivo di rigetto della dichiarazione.
4. Al termine delle verifiche di coerenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni,
l’Autorità nazionale competente comunica, tramite i Servizi NIS al domicilio digitale del
soggetto NIS:
a) l’esito positivo della verifica;
b) l’esito negativo della verifica.
5. La comunicazione di cui al comma 4, lettera b), non solleva il soggetto NIS dall’obbligo di
registrazione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto NIS.

Capo III
Disposizioni finali

Articolo 12
(Elaborazione dell’elenco dei soggetti NIS e comunicazioni)
1. L’elenco dei soggetti NIS di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto NIS è elaborato
dall’Autorità nazionale competente NIS sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti

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NIS ai sensi del capo II della presente determinazione e delle verifiche svolte dalle Autorità
di settore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera a), del medesimo decreto.
2. Ai sensi del comma 1, il processo di registrazione di cui alla presente determinazione
costituisce la fase endoprocedimentale del procedimento di costituzione dell’elenco dei
soggetti NIS.
3. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, l’Autorità nazionale competente NIS comunica ai soggetti
registrati l'inserimento, o meno, nell'elenco dei soggetti NIS. Ai soggetti inseriti nell’elenco
dei soggetti NIS e ai loro punti di contatto viene, altresì, comunicato un codice identificativo
univoco, per il soggetto e per l’utente, al fine di facilitare le interlocuzioni con l’Autorità
nazionale competente NIS.

Articolo 13
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente determinazione, a carico dell’Autorità nazionale
competente NIS e delle Autorità di settore, si provvede, rispettivamente, con le risorse di
cui agli articoli 10 e 11 del decreto NIS.

Articolo 14
(Pubblicità)
1. La presente determinazione è pubblicata sul sito web e sui siti web istituzionali delle
Autorità di settore NIS e ne sarà data, altresì, comunicazione tramite pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 15
(Entrata in vigore)
1. Per quanto non previsto dalla presente determinazione, si applicano le disposizioni del
decreto NIS.
2. La presente determinazione si applica a decorrere dal primo dicembre 2024.

Roma, data del protocollo


IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Frattasi
Bruno
Frattasi
26.11.2024
14:05:48
GMT+02:00

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