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Diritti della personalità e interessi non patrimoniali

2022, Diritti della personalità e interessi non patrimoniali

The paper deals on personality law

CIVILE - Diritti della personalità e interessi non patrimoniali di Paolo Gallo (Anno di pubblicazione: 2022 - Aggiornamento: 2022) Bibliografia: SANTINI, I diritti della personalità nel diritto industriale, Padova 1959; DE CUPIS, I diritti della personalità, 2° ed., Milano 1982; GARUTTI, La tutela civile della personalità nello spettacolo, Padova 1991; ZENO-ZENCOVICH, Personalità (diritti della), in Digesto, 4° ed., vol. XIII, sez. civ., Torino 1995, 430; RESTA, Autonomia privata e diritti della personalità, Napoli 2005; ALPA, RESTA, Le persone fisiche e i diritti della personalità, in Tratt. dir. civ., dir. da SACCO, 2° ed., Torino 2019; P. GALLO, Trattato di diritto civile, I, Le fonti, i soggetti, Torino 2020, 175 ss. BIERSCHENK, La protection des droits de la personnalité en droit allemand: quelle procédure?, RIDC, 2013, 35. Legislazione: Art. 8 CEDU; artt. 2, 14, 15, 21, 32 Cost.; Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679; artt. 5, 6, 7, 9, 10, 316, 844, 1226, 2043, 2050, 2055, 2059, 2563, 2565, 2577, 2° comma, 2581, 2589 c.c.; artt. 185, 526, 552, 580, 594, 595, 596, 597 c.p.; art. 23, 25, 34, 93, 96, 97 l.a.; l. 26 giugno 1967, n. 458; l. 14 luglio 1967, n. 592; l. 22 maggio 1978, n. 194; art. 3, l. 14 aprile 1982, n. 164; l. 31 dicembre 1996, n. 675; art. 1, l. 16 dicembre 1999, n. 483; art. 34 d. p.r. 3 novembre 2000, n. 396; art. 16, 1° comma, d. lgs. 9 aprile 2003, n. 70; d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196; art. 1, 1° comma, l. 19 settembre 2012, n. 167; dell'art. 1, 27° comma, l. 27 maggio 2016, n. 76; art. 2 quinquies, 1° comma, d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101; l. 10 febbraio 2020, n. 10. Sommario: 1) I diritti della personalità. - 2) Diritti della personalità e successioni per causa di morte. 3) I diritti delle persone giuridiche. - 4) Il diritto alla vita ed all'integrità fisica. - 5) L'interruzione della gravidanza. - 6) I transessuali. - 7) Il cadavere e il sepolcro. - 8) La disposizione del proprio corpo post mortem a fini di studio e ricerca scientifica. - 9) L'eutanasia. - 10) Il diritto all'autodeterminazione. - 11) Il diritto di libertà religiosa. - 12) L'esposizione dei simboli religiosi. - 13) Velo islamico e altri simboli religiosi. - 14) Il diritto all'identità sociale. - 15) Il diritto alla salute. - 16) Il diritto al nome. - 17) Il diritto all'immagine. - 18) Il diritto alla riservatezza. - 19) Riservatezza e lavoro subordinato. - 20) La segnalazione come cattivo pagatore. - 21) La responsabilità dell'internet service provider. - 22) Il diritto all'oblio. - 23) Il diritto alla protezione dei dati personali. - 24) Il consenso al trattamento dei dati per fini pubblicitari. - 25) Il consenso all'installazione dei cookies. - 26) Il diritto allo sfruttamento economico dei dati personali. - 27) Il diritto all'onore. - 28) La seduzione con promessa di matrimonio. - 29) La diffamazione a mezzo stampa. - 30) Non discriminazione e libertà di espressione. - 31) Il diritto all'identità personale. - 32) Il diritto allo sfruttamento economico degli attributi della personalità. 1) I diritti della personalità. Importanza crescente stanno assumendo i diritti della personalità (1) . Si tratta di una categoria relativamente recente, dato che è solo verso la fine del diciannovesimo secolo che Otto von Gierke ha dedicato per la prima volta un capitolo sui diritti della personalità nel suo Deutsches Privatrecht. In realtà il discorso sui diritti della personalità può saldarsi con quello sui diritti dell'uomo che già in precedenza era stato ampiamente affrontato e vagliato dal giusnaturalismo europeo. In questa prospettiva i primi riconoscimenti a livello di diritto positivo dei diritti dell'uomo sono ben precedenti e possono ravvisarsi nella famosa Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1798, nel Bill of Rights americano, nonché ancora in tempi a noi più vicini nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata nel 1948 dall'Assemblea dell'ONU. La gamma dei diritti della personalità appare estremamente varia e variegata ( art. 2 Cost.); essa comprende il diritto alla vita ed all'integrità fisica ( art. 5 c.c.), alla salute ( art. 32 Cost.), al nome ( artt. 6-9 c.c.), all'immagine ( art. 10 c.c.), alla riservatezza, all'onore, all'identità personale, il diritto morale d'autore e di inventore (artt. 2577, 2° comma, 2589 c.c.), ed altri ancora. Si tratta peraltro di una categoria aperta, in continua espansione, come del resto stanno a dimostrare i nuovi diritti della personalità recentemente introdotti da parte della giurisprudenza. Anche in mancanza di uno specifico riscontro normativo i diritti della personalità possono essere fondati sull'art. 2 Cost., e tutelati mediante i rimedi offerti dalla responsabilità civile ( artt. 2043, 2059 c.c.). In termini del tutto generali l'art. 2 Cost. sancisce che: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". I diritti della personalità sono diritti assoluti, vale a dire opponibili nei confronti di chiunque al pari dei diritti reali. Essi competono per loro natura inevitabilmente all'individuo dal momento della nascita a quello della morte. Essi sono pertanto irrinunciabili, indisponibili (2) , intrasferibili, ed imprescrittibili. Essi hanno contenuto non patrimoniale. Si consideri tuttavia che a volte il diritto della personalità a contenuto non patrimoniale è affiancato da un diritto di natura patrimoniale perfettamente alienabile e disponibile. Il fenomeno è particolarmente evidente in materia di diritto d'autore dove la dottrina ha da tempo distinto due differenti diritti; da un lato un diritto morale di autore o di inventore, vale a dire il diritto ad essere riconosciuto come autore, il quale è un tipico diritto della personalità a contenuto non patrimoniale; dall'altro lato un diritto patrimoniale di autore o di inventore, vale a dire il diritto a sfruttare economicamente l'opera dell'ingegno. Ebbene, mentre il primo diritto non è cedibile, il secondo può essere oggetto di cessione commerciale ( artt. 2581, 2589 c.c.). Una contrapposizione del tutto analoga può essere ravvisata in materia di tutela dell'onore e sfruttamento abusivo degli altrui attributi della personalità. Da un lato vi è infatti il diritto all'identità personale, la cui funzione è quella di tutelare l'immagine che la persona è riuscita a crearsi di fronte all'opinione pubblica, Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 1 nei suoi risvolti positivi e negativi, il quale è un tipico diritto della personalità; dall'altro lato vi è il diritto allo sfruttamento economico degli attributi della personalità (right of publicity), di natura patrimoniale, che si riferisce alla possibilità di sfruttamento commerciale dell'immagine, il quale è viceversa suscettibile di cessione commerciale. In dottrina si è altresì discusso se esista un unico diritto della personalità, pur con varie sfaccettature, o viceversa una pluralità di diritti della personalità. Nonostante che la teoria monista riceva il supporto dell'esperienza tedesca, dove è stato configurato un diritto generale della personalità (allgemeine Persönlichkeitsrecht) (3) , pare preferibile aderire alla concezione pluralista. Essa pare infatti più conforme alla pluralità di figure che in concreto possono ravvisarsi, senza peraltro impedire la configurabilità di nuove fattispecie. Da ultimo in dottrina sì è altresì parlato di diritto alla tranquillità individuale, specie con riferimento ai nuovi mezzi di comunicazione di massa, come per esempio internet, il telefono (4) , le vendite porta a porta, certe forme di proselitismo religioso, e così via (5) . La giurisprudenza sì è peraltro espressa in senso contrario alla configurabilità di un diritto alla tranquillità domestica (6) . Molto delicato è altresì il dibattito circa l'esposizione obbligatoria nelle aule statali di simboli religiosi (7) . 2) Diritti della personalità e successioni per causa di morte. I diritti della personalità sono per loro natura intrasmissibili non solo per atti tra vivi (inter vivos), ma anche per causa di morte (mortis causa) (8) . In realtà questa regola subisce alcune deroghe. L'art. 23 l.a. stabilisce che dopo la morte dell'autore il diritto morale all'integrità dell'opera può essere fatto valere senza limiti di tempo dal coniuge, dai figli, dagli ascendenti, dai discendenti e dai fratelli. L'art. 24 l.a. attribuisce il diritto (morale) di inedito agli eredi o ai legatari dell'autore. L'art. 93 l.a. stabilisce che dopo la morte del titolare il consenso alla pubblicazione della corrispondenza o dell'immagine spetta ai più stretti parenti, quali i coniugi, i figli, i genitori, i fratelli e i parenti in linea retta fino al quarto grado. L'art. 597 c.p. attribuisce ai prossimi congiunti dell'offeso il diritto di querela in caso di affermazioni lesive nei confronti del defunto. Si ritiene peraltro che nei casi di questo genere non vi sia una trasmissione del diritto della personalità, ma un esercizio autonomo (iure proprio) di un corrispondente diritto al rispetto della memoria del defunto che compete ai più stretti congiunti (9) . Si consideri ancora che l'esercizio di tali facoltà compete ai più stretti congiunti indipendentemente dalla loro qualità di eredi; questo conferma ancora una volta come attualmente il fenomeno successorio operi esclusivamente nell'ambito della sfera patrimoniale. 3) I diritti delle persone giuridiche. Anche le persone giuridiche sono titolari di alcuni diritti personalissimi, come per esempio il diritto al nome (10) , al simbolo (11) , all'emblema araldico (12) , all'integrità morale, all'onore (13) , alla reputazione economica (14) , all'immagine (15) , all'identità personale (16) e così via (17) , con conseguente risarcibilità anche del danno non patrimoniale che ne consegue (18) . Ai sensi dell'art. 2563 c.c., l'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta (19) . La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art. 2565 c.c.; l'inserimento del nome di un terzo nella denominazione sociale deve ovviamente essere previamente autorizzato (20) . Notevole interesse riveste la figura del danno all'immagine (21) degli enti pubblici, così come è stata configurata dalla giurisprudenza amministrativa, specie in caso di percezione di tangenti, o di altri comportamenti idonei a screditare l'immagine della p.a.; in particolare si ritiene che l'ente pubblico possa vantare una pretesa di tipo risarcitorio/sanzionatorio nei confronti dei propri funzionari in caso di comportamenti lesivi per l'appunto dell'immagine dell'ente. Il danno, di carattere non patrimoniale, viene spesso ragguagliato all'entità della tangente stessa, o comunque determinato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c (22) . La figura presenta indubbi collegamenti sia con i diritti della personalità, che con le pene private (23) . 4) Il diritto alla vita ed all'integrità fisica. Ciascuna persona, per il fatto stesso di essere nata viva, ha diritto a continuare a vivere fino alla fine naturale dei suoi giorni. Questo significa che nessuno può essere privato del diritto alla vita, per qualsiasi ragione. Strettamente connesso al diritto alla vita è il diritto all'integrità fisica previsto dall'art. 5 c.c., nonché quello alla salute; più delicata è peraltro la questione se la condotta del singolo, i suoi stili di vita, possano in qualche misura influire sul diritto al trattamento sanitario (24) . Le persone maggiorenni non interdette sono generalmente capaci di agire; questo significa che con il compimento della maggior età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti giuridici previsti dall'ordinamento; una tale capacità deve però ovviamente essere esercitata nell'ambito dei limiti previsti dall'ordinamento. Un primo limite di carattere generale è previsto dall'art. 5 c.c., il quale vieta gli atti di disposizione del proprio corpo (25) . Nessuno può pertanto acconsentire a menomazioni di carattere permanente della sua integrità fisica (26) , o peggio ancora donare o cedere dietro corrispettivo organi o parti del suo corpo, come per esempio cornee, fegato, cuore, e così via (27) ; ne consegue che il consenso ad un'iniezione di sostanze stupefacenti non è sufficiente a scriminare il comportamento lesivo (28) . In seguito all'abrogazione dell'art. 552 c.p. (29) , in linea di principio consentita è invece la vasectomia (30) . Una disciplina speciale in deroga all'art. 5 c.c. è però prevista con riferimento ai reni. Il legislatore ha infatti consentito la donazione del rene tra persone viventi ( l. 458/67). Essa è consentita tra consanguinei, genitori, figli, fratelli, ed in casi eccezionali tra estranei. L'espianto è subordinato alla previa autorizzazione del giudice. La cessione può inoltre avvenire esclusivamente a titolo gratuito. In seguito questa disciplina è stata estesa anche al trapianto parziale di fegato (art. 1, l. 16 dicembre 1999, n. 483). Un'ulteriore deroga è prevista dall'art. 1, 1° comma, l. 19 settembre 2012, n. 167, ai sensi del quale è Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 2 ammesso disporre a titolo gratuito di parti del polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi. Consentita è viceversa la cessione di parti rinnovabili del corpo, come per esempio i capelli ed il sangue. Nel nostro ordinamento è ammessa soltanto la donazione del sangue (31) . Essa deve aver luogo dietro previo controllo medico, ed essere effettuata dal medico stesso (l. 592/67). In altri ordinamenti, come per esempio quello nord-americano, il sangue può viceversa anche essere oggetto di una cessione a titolo oneroso. La Corte di Giustizia UE ha ritenuto legittimo il divieto di donazione del sangue da parte degli uomini che hanno avuto rapporti omosessuali, tenuto conto dell'alto rischio di trasmissione di malattie (32) . In quest'area di problemi notevole interesse riveste la vicenda di un paziente americano al quale era stata asportata la milza, nonché vari fluidi corporei, dai quali era stata successivamente derivata una linea di prodotti farmaceutici, oggetto di brevetto, di elevato valore commerciale (33) . Il sig. More, venutolo a sapere, aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento di un diritto di proprietà sui prodotti derivati dalle cellule del suo corpo, ottenendo una decisione a lui favorevole solo in secondo grado (34) . Sia i giudici di primo grado che quelli di ultima istanza esclusero viceversa la configurabilità di un diritto di proprietà del Sig. More sulle parti separate dal suo corpo (35) . Preferibile sarebbe forse stato ripartire il profitto tra i vari fattori impiegati per la sua realizzazione, cellule del Sig. More ed attività di ricerca medica (36) . Piuttosto delicata è altresì la questione con riferimento a pratiche tradizionali quali l'infibulazione e la circoncisione (37) . 5) L'interruzione della gravidanza. Attualmente in Italia sono altresì ammessi gli interventi di interruzione volontaria della gravidanza ( l. 194/78) (38) . L'Italia adeguandosi alla legislazione degli altri principali ordinamenti occidentali ha infatti fin dal 1978 introdotto la possibilità di abortire. Questa legge ha suscitato un intenso dibattito ed è stata altresì oggetto di un referendum abrogativo, che però non è stato accolto. L'interruzione della gravidanza è consentita esclusivamente entro i primi novanta giorni della gestazione. La donna entro questi termini può rivolgersi ad una struttura sanitaria od al proprio medico per ottenere il relativo certificato di autorizzazione (art. 5). I motivi per i quali può essere chiesta l'interruzione della gravidanza sono peraltro estremamente vari ed eterogenei, come la circostanza per cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali, o familiari, o alla circostanza in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni a carico del concepito (art. 4); si tratta dunque di un'elencazione nella quale può essere fatta rientrare praticamente qualsiasi motivazione concreta (39) . In ogni caso la decisione di abortire compete esclusivamente alla donna, che non è quindi tenuta a consultare il responsabile del concepimento; ne consegue che questi non è altresì legittimato ad avanzare pretese di carattere risarcitorio (40) . La giurisprudenza ha inoltre ripetutamente escluso che sotto questo profilo siano ravvisabili profili di illegittimità costituzionale della norma (41) . Se la donna è minorenne, l'interruzione della gravidanza deve essere autorizzata dal giudice tutelare (42) . Nel caso in cui si tratti di una donna interdetta, l'interruzione della gravidanza può essere autorizzata dal giudice tutelare dietro istanza del tutore (43) . In caso di arresto domiciliare le sezioni unite hanno escluso la legittimità del diniego del magistrato di sorveglianza di concedere l'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per sottoporsi ad un intervento di interruzione della gravidanza (44) . 6) I transessuali. Ancora più complesso appare il discorso relativo agli interventi di cambiamento di sesso (45) . In Italia questi interventi sono in linea di principio consentiti, anche se ovviamente occorre valutare con estrema attenzione le motivazioni psicologiche nonché la serietà dell'intenzione (46) . L'operazione una volta compiuta è infatti irreversibile (47) . L'intervento è in ogni caso subordinato all'autorizzazione da parte del tribunale (art. 3, l. 14 aprile 1982, n. 164) (48) ; l'intervento può essere autorizzato non solo in presenza di un'anomalia dei genitali, tale da non consentire una precisa identificazione del sesso, ma anche in presenza di una sfasatura tra sesso biologico e sesso psicologico (49) . La domanda di rettificazione di sesso è tendenzialmente inammissibile se proposta da un minorenne, in quanto privo della capacità di agire (50) ; in luogo del minore il consenso può però essere prestato dal legale rappresentante (51) ; in un caso il Tribunale di Genova ha peraltro autorizzato il cambio di sesso a favore di una ragazza non ancora maggiorenne (52) . La sentenza di rettificazione non ha effetto retroattivo; essa provoca peraltro lo scioglimento dell'eventuale matrimonio pregresso (art. 4). A questo proposito è peraltro stata sollevata una questione di legittimità costituzionale (53) , in accoglimento della quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della normativa in oggetto nella parte in cui prevede che la sentenza di rettificazione di sesso determina automaticamente lo scioglimento del matrimonio, senza consentire ai coniugi di optare per un'altra forma di convivenza registrata (54) ; con il che è stato sollecitato il parlamento ad intervenire con la massima sollecitudine al fine di predisporre un'idonea forma di regolamentazione delle convivenze tra persone dello stesso sesso; nell'attesa di un tale intervento, la Corte di Cassazione ha stabilito che i coniugi conservano i diritti ed i doveri conseguenti al vincolo matrimoniale fin tanto che il legislatore non consenta loro di mantenere in vita il rapporto di coppia con altra forma di convivenza registrata (55) . In tempi ancora successivi, l'approvazione della legge sulle unioni civili del 2016 ha delineato un'effettiva alternativa al matrimonio; in particolare ai sensi dell'art. 1, 27° comma, l. 27 maggio 2016, n. 76, il legislatore ha stabilito che alla rettificazione anagrafica di sesso consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, salva diversa volontà dei coniugi. Secondo la CEDU, il rifiuto delle autorità italiane di autorizzare il cambiamento del nome della Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 3 persona transessuale durante il processo di transizione e prima del completamento dell'operazione di conversione costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata (56) . In caso di disforia di genere che si manifesta durante la pubertà, è molto delicata la questione se sia possibile la somministrazione di bloccanti puberali, i cui effetti potrebbero incidere anche sulla fertilità; la questione è già stata affrontata in Inghilterra, dove la giurisprudenza ha ritenuto che i minori a partire dai sedici anni di età hanno la facoltà di prestare validamente il loro consenso (57) . Ancora diverso è il problema relativo alla legittimità delle terapie finalizzate a mutare l'orientamento sessuale delle persone (58) . 7) Il cadavere e il sepolcro. Già attualmente è possibile dare disposizioni, sia scritte che orali, circa il proprio sepolcro (59) , nonché circa la cremazione (60) . Tali disposizioni possono essere contenute in un testamento o anche essere oggetto di un mandato post mortem (61) ; in mancanza la decisione spetta ai familiari (62) , ai quali viene altresì tradizionalmente riconosciuto il diritto ad opporsi ad eventuali manipolazioni del cadavere (63) , il quale è considerato una res extra commercium, salvo che risultino necessarie ai fini dell'accertamento di reati e così via (64) . Per quel che riguarda il sepolcro è possibile distinguere un fascio di situazioni giuridiche soggettive differenti. A) Il diritto di sepolcro primario consiste nel diritto ad essere tumulati in un determinato sepolcro; esso può essere di carattere familiare o ereditario (65) , a seconda che il fondatore abbia riservato il diritto di sepolcro ai suoi familiari (66) o viceversa ai suoi eredi (67) ; un tale diritto ha natura personale, è intrasmissibile e si estingue con la tumulazione, salvo il diritto secondario di sepolcro (68) ; ne consegue l'inefficacia di eventuali accordi con i quali alcuni discendenti escludono il diritto di sepoltura ad altri familiari (69) ; possibile è invece rinunciare allo ius sepulchri in favore di un congiunto già deceduto, escluso dalla titolarità del sepolcro per volontà del fondatore (70) ; il diritto di sepolcro familiare diventa peraltro ereditario in seguito alla morte dell'ultimo familiare (71) . Ove si tratti di sepolcro familiare, il diritto alla tumulazione compete anche ai coniugi dei familiari (72) , nonché ai discendenti di sesso femminile, ancorché coniugati, nonché ai discendenti della figlia nubile del fondatore (73) , nonché ancora ai parenti collaterali (74) , salva diversa volontà del fondatore (75) . Il diritto alla tumulazione non viene meno anche in caso di passaggio a nuove nozze, dopo la vedovanza (76) . L'accertamento della natura familiare o ereditaria di un sepolcro, nonché della cerchia di famigliari aventi diritto alla sepoltura (77) , attiene al fatto e quindi rientra nella competenza del giudice di merito (78) . B) Il diritto di sepolcro secondario (79) consiste viceversa nel diritto di visita alla tomba che compete a tutti i congiunti della persona sepolta (80) , fin tanto che dura la sepoltura (81) . C) Vi è poi il diritto all'intestazione del sepolcro che compete al o ai fondatori (82) . D) In quarto luogo è configurabile un diritto sul manufatto realizzato in virtù della concessione comunale il quale è assimilabile al diritto di superficie (83) , suscettibile di prescrizione (84) , trasmissibile sia per atti tra vivi che per causa di morte (85) , tutelabile nei rapporti tra privati con le azioni normalmente spettanti al proprietario per la difesa del diritto dominicale (86) e suscettibile di esecuzione forzata (87) ; in particolare con riferimento a questo diritto è configurabile anche un possesso (88) , utile per l'usucapione (89) e suscettibile di essere tutelato con le azioni possessorie (90) ; salva sempre la possibilità che un tale diritto si affievolisca degradando ad interesse legittimo, come conseguenza della revoca della concessione per esigenze di pubblico interesse, per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero (91) . E) In caso di cessione inter vivos, un tale diritto è opponibile nei confronti dei terzi o aventi causa solo se trascritto (92) . F) La disposizione testamentaria con la quale si provvede alla manutenzione del sepolcro non può essere considerata alla stregua di una disposizione per l'anima (93) . G) Nel caso in cui vi siano più aventi diritto alla tumulazione, si determina una comunione indivisibile (94) con la conseguenza che resta escluso ogni potere di disposizione del diritto da parte di taluni soltanto di essi (95) . La pretesa all'accertamento del proprio diritto a essere seppellito nella tomba di famiglia non dà peraltro luogo a litisconsorzio necessario e può essere fatta valere anche soltanto nei confronti di quello dei compartecipi al sepolcro che abbia contestato la concorrente titolarità dell'attore (96) . 8) La disposizione del proprio corpo post mortem a fini di studio e ricerca scientifica. Il legislatore ha altresì specificamente disciplinato la possibilità di dare il consenso all'uso del proprio corpo o di parti di esso post mortem per scopi di studio o ricerca scientifica ( l. 10 febbraio 2020, n. 10) (97) , fermo restando che l'utilizzo del corpo umano o dei tessuti è informato ai principi di solidarietà e proporzionalità ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano (art. 1, 2° comma); a questi fini dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo deve restare all'obitorio almeno per ventiquattrore prima di essere destinato allo studio o alla ricerca scientifica (art. 1, 4° comma); il consenso deve essere pestato con le stesse modalità previste per le DAT, atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 3, 1° comma), ed è sempre revocabile con le stesse modalità (art. 3, 5° comma). Il corpo deve essere restituito alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna (art. 6, 2° comma). In ogni caso l'utilizzo dei tessuti non può aver luogo per finalità di lucro (art. 7, 1° comma). 9) L'eutanasia. Particolarmente dibattuto è il problema dell'eutanasia (98) ; in mancanza di una normativa specifica, come in Olanda, è sicuramente da escludere l'eutanasia attiva; la quale, ancorché effettuata con il consenso del malato, integra gli estremi dell'omicidio del consenziente (99) ; diverso è il discorso che occorre fare con riferimento all'eutanasia passiva, vale a dire la non somministrazione o la cessazione di terapie in atto salva vita; dopo alcune incertezze iniziali (100) , la giurisprudenza ha ormai chiarito che in conformità ai principi generali il paziente ha sempre la facoltà di rifiutare la somministrazione di un trattamento, Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 4 ancorché salvavita (101) ; non è quindi punibile il medico che, in conformità alla volontà del paziente, procede, previa sedazione, ad interrompere la respirazione artificiale (102) ; anche nel caso in cui si tratti di un paziente in coma irreversibile, e quindi non in grado di manifestare il suo pensiero, è possibile sospendere l'alimentazione artificiale ove risulti provato: a) il carattere irreversibile del coma, b) nonché la volontà del paziente di non essere mantenuto artificialmente in vita (103) ; nei casi di questo genere la mancata attuazione della volontà del paziente può comportare responsabilità per i danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale, sia a titolo di erede che iure proprio (104) ; in caso di amministrazione di sostegno, la volontà del paziente di sospendere le cure può essere espressa anche dall'amministratore (105) ; si tratta del resto di risultati conformi a quelli già in precedenza raggiunti dalla giurisprudenza americana (106) ed inglese (107) . In senso conforme si è altresì espressa la CEDU (108) . Ove poi si tratti di un minore o di un soggetto incapace, il consenso deve essere prestato dal legale rappresentante o dal tutore speciale (109) . Nel Regno Unito particolarmente discusso è se la decisione circa la sospensione dei trattamenti vitali in caso di bambini debba essere presa tenendo esclusivamente conto del loro best interest o anche di quello dei genitori (110) . In tempi ancora successivi la giurisprudenza ha chiarito che in caso di sopravvenuta incapacità la sospensione dei trattamenti salva vita può essere richiesta anche dall'amministratore di sostegno (111) , previa autorizzazione del giudice tutelare, ove ciò corrisponda al miglior interesse del paziente (112) . In questa controversa materia la Corte d'Assise di Milano ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 580 c.p. nella parte in cui si incriminano, oltre alle condotte di istigazione al suicidio, anche quelle di aiuto o agevolazione, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento dell'intento suicida (113) . La Consulta, investita della questione, ha peraltro ritenuto di rinviarne la trattazione al 24 settembre 2019, in modo tale da consentire al parlamento di procedere al necessario bilanciamento tra valori primari (114) . Un anno dopo, preso atto della persistente inerzia del parlamento, la Consulta ha sciolto la riserva dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. nella parte in cui equipara aiuto ed istigazione al suicidio (115) ; ne consegue in certi limiti la legittimazione del suicidio assistito, ove sia frutto di un'autonoma determinazione da parte di un malato terminale (116) ; in particolare le condizioni previste dalla Consulta sono quattro: a) deve trattarsi di una persona affetta da una patologia irreversibile, b) la quale sia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, c) che si tratti di un individuo tenuto in vita artificialmente, d) ma comunque pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (117) . 10) Il diritto all'autodeterminazione. Negli ultimi tempi l'attenzione, specie dei costituzionalisti, si è concentrata sul diritto all'autodeterminazione (118) . Ciascuna persona, ed in particolare i minori, avrebbe un diritto ad autodeterminarsi a prescindere da condizionamenti esterni; in questa prospettiva i genitori non potrebbero ostacolare l'esercizio di scelte per loro natura discrezionali ed espressione della personalità individuale, come per esempio quelle religiose, politiche, sindacali, e così via; la difficoltà consiste semmai nel coordinare un tale diritto con l'esercizio della potestà dei genitori e con i connessi poteri di indirizzo ed educazione (119) . Il diritto all'autodeterminazione è stato riconosciuto anche in materia di consenso informato al trattamento sanitario; se il medico omette di informare in modo esaustivo il paziente, viola il suo diritto all'autodeterminazione, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, anche nel caso in cui l'operazione abbia avuto un esito positivo (120) ; parimenti un tale diritto è stato riconosciuto ai malati terminali; ne consegue che se il medico non informa in modo esaustivo il paziente circa le sue effettive aspettative di vita viola il suo diritto all'autodeterminazione, il quale è suscettibile di autonomo risarcimento anche nel caso in cui l'omissione dell'informazione non abbia comportato ulteriori conseguenze pregiudizievoli per il paziente (121) . 11) Il diritto di libertà religiosa. Tra i diritti della personalità è sicuramente possibile ricomprendere il diritto di libertà religiosa in tutte le sue espressioni, anche negative (122) . Secondo la Corte EDU costituisce violazione del diritto di libertà religiosa richiedere ad un detenuto di fornire prova dell'avvenuta conversione ai fini della somministrazione di pasti conformi al suo nuovo credo (123) . 12) L'esposizione dei simboli religiosi. A notevoli discussioni e dubbi interpretativi ha dato l'esposizione dei simboli religiosi, come per esempio il crocifisso nei luoghi pubblici (124) . La Cedu si è occupata in modo specifico della questione e ne ha confermato la legittimità (125) . Nello stesso senso si è espresso il Consiglio di Stato in base alla considerazione che il simbolo del crocifisso esprime anche per i non credenti in forma sintetica valori civilmente rilevanti, quali la tolleranza, il rispetto dei diritti e delle libertà della persona, la tolleranza, la non discriminazione e così via (126) . Da ultimo la questione è stata rimessa alle sezioni unite (127) , le quali hanno ritenuto che l'affissione del crocifisso sia oggetto di libera scelta (128) . In ogni caso il diritto di propaganda e di diffusione del proprio credo religioso non può tradursi nel vilipendio della fede da altri professata (129) . 13) Velo islamico e altri simboli religiosi. Piuttosto delicata è altresì la questione con riferimento al velo islamico, il quale specie se integrale può impedire l'identificazione delle persone; in vari stati europei sono state emanate leggi che ne vietano in modo specifico l'uso nei luoghi pubblici, le quali sono state considerate legittime (130) . Un discorso comparabile può essere ripetuto per quel che riguarda l'uso di altri simboli religiosi, come per esempio il pugnale da parte dei Sikh, il quale è stato parimenti considerato illecito (131) . La Cedu ha altresì ritenuto legittima la multa inflitta ad un mussulmano che aveva rifiutato di scoprirsi il capo in tribunale (132) . 14) Il diritto all'identità sociale. Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 5 Secondo la Corte EDU, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato potrebbe tradursi in una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, intesa come diritto ad allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno (c.d. diritto all'identità sociale) (133) ; sempre secondo la Corte EDU, un tale diritto potrebbe peraltro essere compresso ove lo straniero residente anche da lunga data abbia commesso gravi reati; il che secondo parte della dottrina costituirebbe peraltro una violazione del principio di uguaglianza e di parità di trattamento con i cittadini. 15) Il diritto alla salute. Strettamente connesso con i diritti alla vita ed all'integrità fisica è altresì il diritto alla salute. Ciascuna persona ha infatti diritto non solo a vivere ed a conservare l'integrità del suo corpo, ma altresì a vivere sana. In base a quanto stabilisce l'art. 32, 1° comma, Cost.: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti". Anche il diritto alla salute, al pari di tutti gli altri diritti della personalità, è irrinunciabile ed indisponibile. Questo significa che in nessun caso e per nessuna ragione i cittadini possono essere privati del loro diritto alla salute; neppure nel caso in cui vi siano interessi di natura economica in gioco. Molto opportunamente la giurisprudenza ritiene che ogniqualvolta le immissioni industriali ( art. 844 c.c.) creano un rischio di danno serio per la salute, esse devono essere inibite, a prescindere da ogni valutazione di carattere economico circa l'utilità dell'attività produttiva in questione (134) . Il che significa che il diritto alla salute dei cittadini non è monetizzabile in denaro e non è cedevole nei confronti di esigenze di carattere economico. Strettamente connesso al discorso alla salute è quello relativo all'ambiente. La preservazione della salute dei cittadini implica infatti il mantenimento di condizioni ambientali compatibili con una tale esigenza. Problemi particolari sorgono nel caso in cui siano disponibili metodi terapeutici in fase sperimentale, i quali non sono però riconosciuti dalla medicina ufficiale (135) . 16) Il diritto al nome. Il diritto al nome è disciplinato dagli artt. 6-9 c.c (136) . Il diritto al nome si acquista al momento della nascita; ne consegue che l'utilizzazione protratta di un nome non ha valore acquisitivo del relativo diritto (137) . Si tratta di un diritto assoluto che compete a ciascun soggetto. L'art. 9 c.c. estende la tutela codicistica anche allo pseudonimo (138) . Si pensi per esempio ai nomi d'arte che molto frequentemente vengono utilizzati nel mondo dello spettacolo. La denominazione di una persona fisica è composta da due elementi, vale a dire il cognome o nome di famiglia, ed il nome o prenome. Il cognome non è oggetto di scelta, ma per antica consuetudine, è costituito da quello del padre; pur non esistendo una norma scritta che lo preveda in modo espresso, si tratta di un principio generalmente ammesso; il che può peraltro dare adito a discriminazioni nell'ambito della famiglia tra marito e moglie (139) ; discriminazioni che peraltro secondo la Corte Costituzionale sarebbero giustificate dall'esigenza di assicurare unità alla compagine familiare (140) ; la giurisprudenza ha peraltro riconosciuto il diritto dei figli naturali riconosciuti in tempi successivi da entrambi i genitori al doppio cognome (141) . Ancora più critica è la dottrina che in più occasioni non ha mancato di rilevare come il metodo della scelta tra il cognome del padre e quello della madre o ancora in caso di mancanza di accordo quello del cumulo dei due cognomi (142) , sia più rispettoso del principio di uguaglianza tra i coniugi (143) ; come del resto stanno a dimostrare molte altre esperienze straniere dove è concessa ai coniugi una maggior possibilità di scelta anche con riferimento al cognome (144) . In questo senso si è espressa altresì la Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ritenuto che la normativa italiana che non consente la scelta tra il cognome del marito e quello della moglie sia lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna (145) . Del resto anche la Corte Costituzionale, in accoglimento di queste istanze, ha ritenuto costituzionalmente illegittima la disciplina del nome nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli nati nel matrimonio al momento della nascita anche il cognome della madre (146) ; resta comunque la vecchia regola della prevalenza del nome del padre in mancanza di accordo; regola anche questa in odore di illegittimità costituzionale, come dimostra l'ordinamento tedesco, dove una regola corrispondente a suo tempo è stata giudicata costituzionalmente illegittima (147) . La Consulta ha inoltre ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, 1° comma, c.c. nella parte in cui, in mancanza di accordo dei genitori, impone l'acquisizione del cognome paterno ai figli nati fuori dal matrimonio, anziché dei cognomi di entrambi i genitori (148) . Non è in linea di principio consentito l'uso dei predicati nobiliari, salvo che siano stati cognomizzati (149) . Come precisa la giurisprudenza, la cognomizzazione dei predicati nobiliari è peraltro possibile solo nel caso in cui svolga attualmente una funzione identificativa della persona (150) . La scelta del nome è invece tendenzialmente libera, salvo quanto stabilito dall'art. 34 d. p.r. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento stato civile); in particolare ai sensi dell'art. 34, 1° comma, è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi o non corrispondenti al sesso (151) ; sono ammessi i nomi stranieri (art. 34, 2° comma); ai figli di cui non siano conosciuti i genitori non possono peraltro essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato (art. 34, 3° comma). Mentre un tempo si riteneva che la scelta del nome competesse al padre (152) , ora, dopo la riforma del diritto di famiglia, è più corretto ritenere che competa ad entrambi i genitori; in caso di disinteresse da parte di uno dei due genitori, la scelta compete peraltro all'altro (153) ; ove vi sia contrasto provvede il giudice ai sensi dell'art. 316 c.c. (154) ; solo nel caso in cui non sia indicato un nome, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile (art. 29, 4° comma). Il nome imposto al bambino deve in ogni caso corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre (art. 35). Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 6 Nessuno può cambiare o modificare da solo la sua denominazione, comprensiva di nome e cognome; occorre seguire le procedure previste dal legislatore, il quale distingue tra cambiamento del cognome o aggiunta di un altro cognome (155) (art. 84), modificazioni del nome o del cognome, perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale (art. 89), rettificazione (art. 95) e correzione di errori materiali (art. 98) (156) . Un primo punto oggetto di discussione è quale sia il fondamento della tutela del nome. In base alla teoria pubblicistica le ragioni della tutela del nome dovrebbero ravvisarsi nell'esigenza di distinguere le persone tra di loro. In realtà pare preferibile ritenere che il diritto al nome venga tutelato al pari di tutti gli altri diritti della personalità in primo luogo nell'interesse stesso dell'individuo. In caso di comportamenti lesivi dell'altrui nome, oltre alle azioni specifiche consistenti nell'azione di reclamo, usurpazione ed accertamento (157) , è possibile pretendere il risarcimento del danno ogniqualvolta sia possibile ravvisare un pregiudizio nell'uso non autorizzato del nome (158) . Poiché inoltre gli artt. 7 e 10 c.c. parlano genericamente di danni (159) , senza precisare se si tratti di danni patrimoniali o non patrimoniali, si è voluto vedere in queste norme una deroga alla disciplina generale dell'art. 2059 c.c. la quale limita ai soli casi di reato la risarcibilità dei danni non patrimoniali. La giurisprudenza ha ritenuto che la tutela del diritto al nome si estende anche a proteggere la simbologia (bandiere, stemmi, colori, costumi) delle contrade di Siena (160) . Il diritto al nome compete altresì ai gruppi musicali (161) . 17) Il diritto all'immagine. La disciplina dell'immagine risulta dal combinato disposto dell'art. 10 c.c. e degli artt. 96-97 legge sul diritto d'autore (162) . Per regola generale il ritratto di una persona non può essere esposto senza il consenso di questa, o dopo la sua morte senza il consenso dei suoi stretti congiunti; consenso che in genere può essere prestato anche tacitamente (163) ; il consenso non si estende peraltro oltre le finalità, nonché le circostanze di spazio e di tempo con riferimento alle quali è stato concesso; non è così possibile pubblicare foto di nudo su di una rivista per soli uomini, basandosi sul consenso reso anni prima relativamente alla pubblicazione di quelle stesse immagini per reclamizzare un film (164) ; parimenti, se la pubblicazione è lesiva dell'onore, occorre un consenso specifico (165) . Questa regola può però essere derogata ai sensi dell'art. 97 l.a., in base al quale non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, purché in ogni caso la pubblicazione non rechi pregiudizio all'onore o al decoro o alla reputazione della persona ritrattata (166) e vi sia un nesso di pertinenza con l'evento (167) . Le persone note al pubblico non possono pertanto opporsi alla pubblicazione del loro ritratto (168) , sempre che naturalmente non si tratti di una pubblicazione: a) lesiva del loro onore; b) la pubblicazione non avvenga per scopi commerciali o di lucro; c) non sia lesiva della loro riservatezza (169) ; d) e non travisi la loro identità (170) ; in questa prospettiva occorre pertanto che si tratti di immagini in qualche modo connesse con la vita pubblica del soggetto in questione e con le ragioni della sua notorietà. La pubblicazione dell'immagine di un noto politico in costume da bagno al mare potrebbe viceversa non essere consentita in quanto lesiva dell'onore del soggetto in questione, priva di un intento informativo, ed unicamente finalizzata a soddisfare la curiosità dei lettori; a questo proposito è possibile distinguere tra una sfera pubblica ed una sfera privata. Il pregiudizio all'onore deve peraltro essere valutato in concreto, con riferimento alla persona ritratta ed alla sua professione (171) . Anche l'esercizio del diritto di cronaca può consentire deroghe alla tutela dell'immagine e della riservatezza (172) . 18) Il diritto alla riservatezza. Meno agevole è stata la configurazione di un autonomo diritto alla riservatezza (173) . Un primo problema che meriterebbe essere discusso è fino a che punto sia opportuno tutelare la riservatezza delle persone. La giurisprudenza ha per esempio riconosciuto che il diritto alla riservatezza deve cedere a fronte di esigenze preminenti, quali il diritto di difesa in giudizio (174) ; è stata viceversa esclusa la legittimità di un test genetico, effettuato all'insaputa dell'interessato, ai fini di un'azione di disconoscimento di paternità (175) . La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto legittimo il mancato rinnovamento del contratto all'insegnante di religione al quale sia stata revocata dal Vescovo l'autorizzazione all'insegnamento in seguito al suo matrimonio (176) . Secondo Posner, proprio per garantire la maggior trasparenza possibile ai rapporti tra le persone sarebbe in ogni caso da privilegiare l'interesse di chi vuole conoscere rispetto a quello di chi vuole tener nascoste circostanze che potrebbero compromettere le sue possibilità di relazione con gli altri. In questa prospettiva chi nasconde informazioni si comporterebbe come un produttore il quale nasconde i difetti o i vizi dei suoi beni (177) . Un tempo la riservatezza delle persone era tutelata esclusivamente nei limiti della normativa dell'inviolabilità del domicilio e della corrispondenza; in base a quanto stabilisce la stessa Costituzione, il domicilio è inviolabile (art. 14), e così pure la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15). A partire dagli anni cinquanta vi sono però stati tentativi di espandere la tutela della riservatezza in conformità al modello angloamericano della privacy, intesa come intimità della propria vita privata e possibilità di escludere gli altri da essa (178) ; per la verità nei primi tempi la configurabilità di un vero e proprio diritto alla riservatezza è stata osteggiata da parte della dottrina, la quale riteneva possibile raggiungere all'incirca i medesimi effetti di tutela mediante gli istituti posti a protezione del nome, dell'immagine e dell'onore (179) . Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 7 Alla fine doveva però prevalere l'opinione favorevole al riconoscimento di un autonomo diritto alla riservatezza (180) , tutelato negli stessi limiti in cui è tutelato il diritto all'immagine (181) ; in questa prospettiva fondamentale rilevanza assume dunque il consenso dell'avente diritto (182) . La prima sentenza in cui venne ammesso il diritto alla riservatezza in Italia è costituita da una decisione del Tribunale di Roma del 1953 relativa ad un film sulla vita del famoso cantante Caruso (183) . Più restrittivo ha invece continuato per un certo tempo ad essere l'atteggiamento della Corte di Cassazione la quale ha ribadito in più occasioni l'inconfigurabilità nel nostro ordinamento di un autonomo diritto alla riservatezza per carenza di previsione normativa; salvo poi ad ammetterne di fatto l'esistenza per il tramite della configurazione di un diritto generale della personalità fondato sull'art. 2 Cost. (184) . Già con questa sentenza la Corte di Cassazione, pur continuando formalmente a negare la configurabilità di un autonomo diritto alla riservatezza, è giunta di fatto ad ammetterne l'esistenza per il tramite della configurazione di un diritto generale della personalità ex art. 2 Cost. L'importanza di questa decisione è quindi duplice; da un lato è stata infatti ammessa l'esistenza di un diritto alla riservatezza, ancorché inglobato nel più ampio diritto generale della personalità, dall'altro lato un tale diritto non è più stato fondato su di un'interpretazione estensiva degli artt. 7-10 c.c., nonché artt. 96-97 l.a., ma direttamente sull'art. 2 Cost. Impostazione quest'ultima che era destinata a consolidarsi sempre più nel tempo in base alla convinzione che la Carta fondamentale possa essere fonte immediata di diritti aventi rilevanza nei rapporti tra privati, la cui violazione dà luogo a risarcimento del danno. Il passaggio dalla normativa del codice e della l.a. a quello della Costituzione non è ovviamente rimasto privo di conseguenze anche di carattere pratico, consentendo una più intensa tutela dei diritti della persona e più in generale della vita privata. L'enfasi si è infatti spostata dal settore dei diritti patrimoniali alla piena valorizzazione dei diritti della personalità; mentre nel codice assumeva prevalenza l'esigenza di tutelare l'uomo, inteso come homo oeconomicus, nei suoi rapporti di natura patrimoniale, ed il settore dei diritti della personalità era appena abbozzato, nella Carta fondamentale le esigenze di tutela della persona e della vita privata ricevono finalmente piena espressione. Il definitivo riconoscimento del diritto alla riservatezza da parte della Corte di Cassazione è però avvenuto solo nel 1975 (185) . Una rivista aveva pubblicato alcune immagini le quali ritraevano un'attrice, Soraja, mentre baciava un uomo in costume da bagno ai bordi della sua piscina. I giudici del Supremo Collegio esclusero la liceità di una tale pubblicazione, in quanto pur trattandosi di un personaggio pubblico, la pubblicazione non soddisfaceva esigenze conoscitive, ma esclusivamente di appagamento di curiosità del pubblico dei lettori. In buona sostanza il diritto alla riservatezza merita protezione, in quanto fondato sull'art. 2 della Costituzione, e può cedere nei confronti del diritto di cronaca solo ove sussista un preminente interesse pubblico alla divulgazione (186) e non sussistano finalità di carattere commerciale (187) . La divulgazione di notizie riservate può dunque aver luogo solo con il previo consenso del soggetto interessato, salve le deroghe previste dall'art. 97 l.a. in materia di immagine (188) . Un discorso comparabile può essere ripetuto con riferimento alle persone note, sebbene la loro riservatezza si giovi di una tutela meno intensa, con conseguente necessità di distinguere tra le notizie attinenti alla sfera strettamente privata e quelle di interesse pubblico (189) . La Corte di Cassazione ha ritenuta lesiva della riservatezza la pubblicazione on line degli elenchi dei contribuenti che avevano presentato le dichiarazioni relative all'imposta sui redditi (190) . Il Consiglio di Stato ha escluso che la richiesta del green pass comporti violazione della riservatezza dei dati sanitari (191) . Più in generale il diritto alla riservatezza può tollerare compressioni per ragioni di contrasto con la pandemia da covid (192) . Negli ultimi tempi in dottrina si è altresì iniziato a parlare di un diritto alla tranquillità individuale, inteso come diritto a non essere disturbati (193) . Si pensi per esempio alla possibilità di essere contattati con i nuovi strumenti di comunicazione, quali il telefono, la posta elettronica, e così via; o ancora alla possibilità di essere vittima dell'imitazione di uno scherzo fatto in un film (194) . 19) Riservatezza e lavoro subordinato. Problemi particolari si pongono con riferimento al rapporto di lavoro subordinato; la giurisprudenza ha escluso che il datore di lavoro possa utilizzare i dati attinti dal computer di un proprio dipendente il quale era solito visitare durante le ore di lavoro anche siti pornografici (195) . La giurisprudenza ha inoltre escluso che il datore di lavoro possa prendere visione dei siti visitati dal lavoratore durante l'orario di lavoro al fine di formulare contestazioni di carattere disciplinare (196) . La Corte Europea Diritti dell'Uomo ha viceversa ritenuto legittimo il controllo della corrispondenza elettronica inviata in ufficio dal lavoratore, al quale sia fatto divieto di utilizzo dei mezzi informatici per inviare messaggi di natura privata durante l'orario di lavoro (197) . In seguito la Grande Camera è tornata sulla questione ritendo in linea di principio legittimo il controllo, purché siano previste adeguate e sufficienti garanzie contro eventuali abusi (198) . Sempre la CEDU ha ritenuto che l'accesso ai documenti del lavoratore salvati sul p.c. aziendale non viola l'art. 8 Conv. Eur. dir. uomo, ove siano stati salvati come "personali" e non come "privati", ove in precedenza il datore di lavoro abbia informato i lavoratori che solo i documenti salvati come "privati" non sono suscettibili di controllo (199) . In un'altra occasione ancora, la CEDU ha ritenuto lesivo della privacy dei docenti l'installazione di un sistema di videoregistrazione per motivi di sicurezza delle aule di lezione (200) . 20) La segnalazione come cattivo pagatore. Ai sensi dell'art. 4, 7° comma della Deliberazione del Garante per la Privacy, la segnalazione di un soggetto come cattivo pagatore presuppone che il consumatore venga previamente informato dell'imminente registrazione dei suoi dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie; a questi fini Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 8 occorre peraltro che risulti provata la recezione della comunicazione da parte del consumatore, salva la sua facoltà di provare di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia (201) . 21) La responsabilità dell'internet service provider. Nuove possibilità di abusi e di violazioni del diritto alla riservatezza sono ovviamente correlate al mondo di internet (202) , con riferimento al quale possono prospettarsi illeciti plurisoggettivi eventuali (203) . Per quel che riguarda la responsabilità dell'internet service provider (ISP), occorre distinguere a seconda che si tratti di hosting passivo o attivo, a seconda cioè che il prestatore di servizi si limiti a mettere a disposizione una piattaforma sulla quale gli utenti hanno la facoltà di caricare materiali (204) , o viceversa svolga un ruolo attivo nella scelta e selezione dei materiali da caricare nel sito. Se si tratta di hosting passivo, il legislatore ha previsto una limitazione della responsabilità dell'ISP, tenuto conto dell'impossibilità di controllare previamente tutti i materiali caricati; in particolare, ai sensi dell'art. 16, 1° comma, d. lgs. 9 aprile 2003, n. 70, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario, a condizione che non sia a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e sempreché non appena a conoscenza di tali fatti (205) , su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. Se invece si tratta di hosting attivo, non opera la suddetta limitazione di responsabilità e l'ISP risponde in conformità ai principi generali in materia di illecito ( art. 2043 c.c.) (206) , salva in ogni caso la necessità di provare che l'ISP fosse a conoscenza o potesse essere a conoscenza dell'illecito commesso dall'utente mediante l'immissione sul portale del materiale audiovisivo illecito (207) ; si esclude infatti anche in questo caso la configurabilità di un obbligo generalizzato di sorveglianza preventiva sul materiale trasmesso e di ricerca attiva di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite da parte degli utenti del servizio (art. 17, 1° comma, d. lgs. 9 aprile 2003, n. 79) (208) ; in ogni caso ai fini della rimozione non occorre attendere l'emanazione di un vero e proprio provvedimento di rimozione da parte dell'autorità competente (209) . Ne consegue la configurabilità di una responsabilità plurisoggettiva dell'ISP e del soggetto che ha caricato i materiali illeciti ( art. 2055 c.c.). In quest'area di problemi la giurisprudenza ha chiarito che non sussiste responsabilità del gestore con riferimento ai contenuti diffamatori caricati dagli utenti (210) , salvo l'obbligo di informare gli utenti circa i loro obblighi di legge (211) . Sussiste peraltro la responsabilità dell'internet service provider, allorquando il provider sia effettivamente venuto a conoscenza del fatto che si tratta di informazioni illecite e non si sia conseguentemente attivato ai fini della loro rimozione, pur escludendosi un generale dovere di ricercare fatti o circostanze illecite (212) ; in questo modo si è escluso che l'obbligo di rimozione sussista solo nel caso in cui intervenga un ordine dell'autorità. La giurisprudenza ha inoltre ritenuto legittimo l'esercizio del diritto di recesso da parte di Facebook e conseguente definitiva chiusura del profilo di un'associazione che pubblicava contenuti inscindibilmente connessi al regime fascista (213) . Ancora diverso è il caso in cui un portale di notizie on-line preveda collegamenti ipertestuali esterni (link); nei casi di questo genere la CEDU ha escluso in linea di principio la responsabilità civile e penale dell'autore del link; salvo che il giornalista fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo dei contenuti diffamatori dei materiali consultabili in virtù del link (214) . Ancora diverso è il problema se tramite Hyperlink ad opere protette dal diritto d'autore si violi o meno un tale diritto; in genere peraltro lo si esclude ove il link non sia idoneo a raggiungere una platea di utenti diversi rispetto a quelli con riferimento ai quali è stata autorizzata la diffusione (215) . Secondo la Corte di Giustizia UE, se vengono violati diritti della personalità tramite internet, competente è il giudice dello Stato membro nel quale si trova il centro degli interessi del soggetto leso (216) ; per quel che riguarda la competenza territoriale, sempre in applicazione ai principi generali (lex loci commisi delicti) si fa dunque riferimento al luogo in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima (217) ; la Corte di Giustizia UE ha inoltre escluso che in caso di pubblicazione su di una piattaforma di contenuti in violazione del diritto d'autore sussista una responsabilità anche dei gestori della piattaforma, ove il loro contributo consista unicamente nella messa a disposizione di uno spazio (218) . Nel caso in cui venga aperta una fanpage su di un social network, come per esempio facebook, sussiste contitolarità per quel che riguarda il trattamento dei dati tra gestore della fanpage e gestore del social network (219) . Posto che la tutela costituzionale ( art. 21 Cost.) assicurata alla stampa si applica anche ai giornali pubblicati on line, ne consegue che nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio delle notizie pubblicate, il giornale non può essere oggetto di provvedimenti equiparabili al sequestro, salvo quanto previsto in tema di tutela dei dati personali (220) . 22) Il diritto all'oblio. Un diritto strettamente connesso alla riservatezza è il diritto all'oblio, vale a dire il diritto a che notizie relative alla vita privata vengano dimenticate (221) . Si pensi per esempio ad un ex galeotto che abbia cambiato vita e non desideri che altri vadano a frugare nel suo passato (222) ; un tale diritto è stato riconosciuto anche con riferimento a dati consultabili in internet, con la conseguenza che il responsabile è tenuto a garantire un'informazione aggiornata sullo sviluppo della vicenda (223) , nonché a cancellare i dati con riferimento ai quali, in considerazione del tempo trascorso, sia venuto meno l'interesse pubblico alla notizia stessa (224) ; ancora diverso è il diritto alla deindicizzazione, il quale ha un contenuto più limitato e si riferisce non tanto alla cancellazione dei dati, ma alla preclusione di cercarli tramite un motore di ricerca (225) . Un discorso comparabile può essere ripetuto con riferimento al registro delle imprese (226) . La Corte di giustizia UE si è pronunciata a questo proposito ed è giunta ad escludere, con riferimento ai dati inseriti nel registro delle imprese, che sussista un diritto generalizzato all'obblio, anche a distanza di tempo, essendo preminente l'esigenza di tutelare l'affidamento dei terzi; nello stesso senso si è pronunciata la Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 9 Corte di Cassazione (227) ; tuttavia, decorso un periodo sufficientemente lungo, gli Stati membri possono prevedere in casi eccezionali che l'accesso dei terzi possa essere limitato (228) . Il diritto all'oblio deve in ogni caso essere contemperato con quello di cronaca (229) ; ne consegue che un motore di ricerca è obbligato a deindicizzare i siti internet che riprendono articoli giornalistici rimossi dall'editore, se i dati riportati non sono aggiornati e pertinenti e non sussiste un interesse informativo (230) ; diverso è invece il discorso se si tratta di notizie recenti, con riferimento alle quali permane un interesse pubblico alla conoscenza (231) . La questione in Europa era diventata virale dopo la ben nota sentenza Google Spain (232) . Nel caso di specie un cittadino spagnolo lamentava che inserendo nel motore di ricerca "Google Search" il suo nome veniva fuori un vecchio articolo di giornale che lo indicava come debitore moroso, pur avendo in seguito onorato integralmente i suoi debiti. Si generò così un contenzioso che giunse fino alla Corte di Giustizia, la quale ha stabilito il diritto ad ottenere la soppressione dei link verso le pagine che contengono notizie non più attuali. Principio poi specificamente codificato dall'art. 17 del Regolamento europeo in materia di dati personali. In definitiva, anche con riferimento al diritto all'obblio, occorre procedere ad un contemperamento di interessi tra il diritto di cronaca e quello all'obblio, in questa prospettiva il diritto all'obblio può cedere rispetto a quello di cronaca solo se a distanza di tempo permane un pubblico interesse preminente alla conoscenza (233) , sia per le ragioni di notorietà, sia per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario prevale il diritto degli interessati alla riservatezza (234) ; questo può rendere legittima una pretesa all'aggiornamento o contestualizzazione della notizia (235) , o ancora alla sua eventuale rimozione (236) , parimenti la carenza di un interesse pubblico attuale può rendere illegittima la riproduzione a distanza di anni dell'intervista ad un noto personaggio del mondo dello spettacolo (237) . In quest'area di problemi si sono pronunziate anche le sezioni unite in una vicenda relativa alla pubblicazione di notizie relative ad un omicidio avvenuto 27 anni prima; secondo le sezioni unite, salvo il diritto di rievocare fatti e vicende del passato, occorre contemperare tale diritto con l'interesse pubblico alla conoscenza dell'identità dei soggetti coinvolti; interesse pubblico che può considerarsi prevalente solo nel caso in cui la vicenda si riferisca a personaggi che destino l'interesse della collettività per il ruolo pubblico ricoperto; in caso contrario prevale il diritto all'oblio, specie nel caso in cui si tratti di soggetti che dopo aver scontato la pena si sono reinseriti positivamente nel contesto sociale (238) . 23) Il diritto alla protezione dei dati personali. La crescente diffusione delle banche dati ha posto delicati problemi di tutela della riservatezza dei cittadini (239) . Sempre più frequentemente vengono realizzate banche dati, nelle quali i cittadini vengono schedati per i motivi più svariati (240) ; vi possono essere finalità di tipo commerciale, consentire cioè di conoscere chi sono i potenziali clienti di un certo prodotto; finalità di tipo politico (241) , consentire cioè di conoscere chi sono i simpatizzanti di certi partiti; finalità di tipo religioso, e così via (242) . Le banche dati possono essere utilizzate altresì nel mondo del lavoro per conoscere ed eventualmente selezionare i lavoratori giudicati più idonei per un certo impiego. Le banche dati possono essere utilissime in moltissimi contesti, ma nel contempo consentono abusi di ogni genere. Il problema si pone in termini ancora maggiori nell'era digitale, come conseguenza dell'incremento dei sistemi di controllo, anche personale, e di acquisizione dei dati tramite internet (IOT) (243) . Indubbiamente in questo settore vengono a scontrarsi esigenze contrapposte (244) ; da un lato l'esigenza delle persone di conoscere, e dall'altro lato l'esigenza di mantenere segrete certe informazioni (245) . Il problema nasce dal fatto che nella società sono diffusi i pregiudizi, connessi a certe caratteristiche delle persone; per esempio, si pensa a priori che chi professa una certa religione o è iscritto ad un certo sindacato avrà certe caratteristiche, e così via. Ma se così stanno le cose la questione che occorre chiarire è fino a che punto è lecito cercare di premunirsi nei confronti delle persone con cui si instaureranno rapporti di varia natura, e viceversa a partire da quale momento un tale accertamento risulta illecito. Si pensi per esempio al proprietario di un alloggio il quale debba decidere a chi concederlo in locazione. Nei casi di questo genere deve prevalere l'esigenza del proprietario di casa di selezionare le persone che a lui paiono più idonee, o viceversa quella di chi comunque desidera prendere in locazione un alloggio? Un problema del tutto analogo si pone ovviamente anche in materia di lavoro; deve in altre parole prevalere l'esigenza del datore di lavoro di conoscere e selezionare i suoi dipendenti, o viceversa quella dei lavoratori di essere comunque assunti? Si tratta ovviamente di un difficile problema di contemperamento di opposte esigenze, da un lato il diritto all'informazione e dall'altro il diritto alla riservatezza, il quale deve essere risolto in modo equilibrato. In questa delicata materia è stata promulgata la legge 675/96 e successive modifiche in attuazione della direttiva comunitaria del 24 ottobre 1995, n. 46 (246) . In seguito il legislatore è nuovamente intervenuto con un provvedimento normativo che riassume e coordina l'intera materia (Codice in materia di protezione dei dati personali: d. lgs. 196/03) (247) . Si tratta di una normativa che ha adeguato la nostra legislazione a quella di numerosi altri Stati nordamericani ed europei, dove fin dagli anni Settanta erano state introdotte normative finalizzate a disciplinare le banche dati (248) . Il legislatore ha in primo luogo riconosciuto in capo a chiunque il diritto alla protezione dei dati personali (art. 1 d. lgs. 196/03) (249) . È stato introdotto un nuovo organismo composto da quattro membri, vale a dire il garante della riservatezza, il quale ha il compito di vigilare sulle banche dati al fine di evitare ogni possibilità di abuso. Ai fini dell'inserimento dei dati personali in una banca dati occorre il consenso espresso (250) dell'interessato (art. 23, 1° comma, d. lgs. 196/03). Il consenso inoltre deve essere informato (art. 13, d. lgs. 196/03) (251) e documentato per iscritto (art. 23, d. lgs. 196/03). In dottrina si discute se il mero requisito del consenso dell'interessato sia sufficiente ad assicurare un'effettiva tutela (252) ; un regime particolare è peraltro previsto in ordine ai c.d. dati sensibili, che più direttamente valgono a connotare la persona, come per esempio l'appartenenza a partiti, sindacati, la religione professata, lo Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 10 stato di salute, le abitudini sessuali (253) , e così via. Il trattamento di questi dati è subordinato a due condizioni, vale a dire: a) il consenso scritto dell'interessato; b) la previa autorizzazione del Garante (art. 26, 1° comma, d. lgs. 196/03). Più dubbio è se costituisca violazione della riservatezza l'indicazione nella causale che si tratta di un pagamento effettuato per ragioni di assistenza o previdenza pubbliche; in alcuni casi la giurisprudenza lo ha ammesso (254) , in altri lo ha escluso (255) ; da ultimo la questione è stata rimessa alle sezioni unite (256) , le quali hanno stabilito che in ogni caso i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati soltanto mediante modalità quali tecniche di cifratura o criptatura che rendano non identificabile l'interessato (257) . Una deroga riguarda il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche, il quale non richiede il consenso dell'interessato (258) . L'art. 15 d. lgs. 196/03 stabilisce infine che chiunque causi danni in virtù del trattamento dei dati personali è tenuto a risarcirli ai sensi dell'art. 2050 c.c (259) . La responsabilità del tenutario di una banca dati è pertanto equiparata a quella relativa all'esercizio di attività pericolose, con conseguente inversione dell'onere della prova. Come precisa la giurisprudenza, il risarcimento del danno non patrimoniale può aver luogo solo nel caso in cui si tratti di un danno di una certa gravità, non futile ed irrisorio (260) ; un tale danno è peraltro presunto in re ipsa, salva la prova dell'irrilevanza del danno o ancora che il danneggiato ha tratto un vantaggio dalla pubblicazione dei dati; il che da un lato sembrerebbe confermare la crescente propensione della giurisprudenza a presumere il danno, specie non patrimoniale, con conseguenze irrogazione di vere e proprie pene private (261) ; dall'altro lato sembrerebbe costituire un'apertura alla possibilità di prendere in considerazione in sede di compensatio lucri cum damno anche delle conseguenze non patrimoniali (262) . Sono consentiti sistemi di videosorveglianza a tutela della proprietà, purché con modalità tali da non costituire violazione della privacy (263) . La finalità di controllare i lavoratori non giustifica il trattamento di dati biometrici quali le impronte digitali (264) . L'installazione di un impianto di videosorveglianza da parte di un esercizio commerciale deve formare oggetto di previa informativa, resa ai soggetti interessati prima che facciano ingresso nell'area videosorvegliata (265) . Problemi particolari sorgono con riferimento ai dati personali pubblicati in pubblici registri, come per esempio il registro delle imprese; a questo proposito la Corte di Cassazione, con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha sollevato la questione se, in deroga alla durata temporale illimitata e ai destinatari indeterminati dei dati pubblicati nel registro delle imprese, i dati riferiti a persone fisiche possano essere resi disponibili solo per un tempo limitato o nei confronti di destinatari determinati (266) . In quest'area di problemi infine è stato approvato il Regolamento Europeo 2016/679 che è entrato in vigore in vigore in tutti gli stati dell'Unione Europea a far data dal 25 maggio 2018 e che in Italia sostituisce il codice della privacy (267) . Ai sensi dell'art. 1, 3° comma Regolamento UE 2016/679 la libera circolazione dei dati personali non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche. L'art. 4 contiene varie definizioni, tra le quali particolare interesse suscita quella di "consenso dell'interessato" definito come "qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento" (art. 4, n. 11); il che non mancherà di dar adito a qualche dubbio interpretativo, specie circa i presupposti della libertà del consenso, nonché circa i rapporti con i tradizionali vizi del consenso (268) ; dubbio è in particolare se sia ravvisabile la libertà del consenso, ove l'erogazione di un servizio sia subordinata al suo rilascio, salvo ancora a distinguere a seconda che si tratti di un servizio fungibile o infungibile, come ha fatto la Corte di Cassazione (269) . L'art. 7, 4° comma del regolamento attuativo (d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101) a sua volta ha precisato che: "nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione del contratto". I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente (art. 5 lett a), raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime (art. 5 lett. B), adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario (art. 5 lett. C), esatti e se necessario aggiornati (art. 5 lett. D), conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5 lett. E), trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali (art. 5 lett. F). Viene inoltre precisato che il trattamento dei dati è lecito solo se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (270) (art. 6 lett. A), il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (art. 6 lett. B), il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 lett. C), il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica (art. 6 lett. D), il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 lett. E), il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore (art. 6 lett. F); questo principio si applica inoltre al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti. Il consenso non è dunque l'unico fattore che rende lecito il trattamento dei dati. Il consenso, ove necessario, non deve inoltre essere necessariamente fornito per iscritto, ma anche oralmente purché in modo documentabile, salva la necessità per il titolare del trattamento di provare che l'interessato ha prestato il proprio consenso (art. 7, 1° comma); ove il consenso sia prestato nell'ambito di una Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 11 dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso deve essere chiaramente distinguibile (art. 7, 2° comma); l'interessato ha inoltre il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, con effetti ex nunc, con la stessa facilità con cui è stato accordato (art. 7, 3° comma); può quindi ritenersi che un consenso prestato per iscritto possa essere revocato anche oralmente, purché il revocante ne possa fornire la prova. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato occorre, tra l'altro, tener conto se l'esecuzione del contratto sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto (art. 7, 4° comma). Per quale che riguarda il consenso dei minori (271) , il trattamento dei loro dati personali è possibile ove il minore abbia per lo meno sedici anni; il che evidenzia, ancorché solo a questi fini, un'estensione della capacità di agire; in mancanza il consenso è lecito solo se prestato dal titolare della responsabilità genitoriale (art. 8, 1° comma). Gli stati membri possono eventualmente stabilire un'età minore, purché non inferiore ai 13 anni. In Germania è stata confermata l'età di 16 anni, in Austria ed in Italia (art. 2 quinquies, 1° comma, d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101) è stata abbassata a 14 ed in Spagna a 13 (272) . E' in linea di principio vietato il trattamento dei dati sensibili, che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (art. 9, 1° comma). Vengono peraltro elencate numerose eccezioni; in primo luogo quando l'interessato ha prestato il proprio consenso, purché esplicito, al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche (art. 9, 2° comma, lett. A) (273) , il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9, 2° comma, lett. B); il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso (art. 9, 2° comma, lett. C); il trattamento è effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sua finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato (art. 9, 2° comma, lett. D); il trattamento riguardi dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato (art. 9, 2° comma, lett. E); il trattamento è necessario per finalità di carattere pubblicistico preminenti e così via. Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali o ai reati o a misure di sicurezza può avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica (art. 10). Se le finalità per cui il titolare del trattamento tratta i dati personali non richiede l'identificazione dell'interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento (art. 11, 1° comma). Il titolare del trattamento è tenuto a fornire all'interessato tutta una serie di informazioni rilevanti in modo trasparente ed intelligibile, possibilmente in forma scritta o anche elettronica (art. 12, 1° comma). L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali (diritto di accesso dell'interessato: art. 15), nonché la rettifica dei dati personali inesatti (diritto di rettifica: art. 16). L'interessato ha inoltre diritto alla cancellazione dei dati (diritto all'obblio) quando i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati (art. 17, 1° comma, lett a), l'interessato ha revocato il consenso (art. 17, 1° comma, lett. B), i dati personali sono strati trattati illecitamente (art. 17, 1° comma, lett. D) e così via. In ogni caso eventuali limitazioni possono essere previste in quanto necessario per tutelare la sicurezza nazionale, la difesa, la sicurezza pubblica e così via (art. 23). In ogni Stato membro è prevista l'istituzione di una o più autorità pubbliche indipendenti che siano incaricate di sorvegliare l'applicazione di queste disposizioni (art. 51, 1° comma); ne consegue che ogni interessato in caso di violazioni ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (art. 77, 1° comma), le cui decisioni sono a loro volta suscettibili di ricorso giurisdizionale (art. 78, 1° comma). In ogni caso chiunque abbia subito un danno causato da una violazione del regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento (art. 82, 1° comma) (274) ; a questi fini non occorre dunque provare la colpa del responsabile, ma il mero fatto della violazione, salva la prova da parte del responsabile che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile (art. 82, 3° comma); si tratta dunque di un tipico caso di responsabilità caratterizzata da inversione dell'onere della prova; la responsabilità è presunta, salva la prova della non imputabilità; il pregiudizio non patrimoniale non è peraltro in re ipsa, ma deve essere specificamente provato (275) . Come è stato chiarito dalla Corte di giust. UE, ai fini del trasferimento dei dati in un Paese terzo occorre che sia assicurato lo stesso livello di protezione previsto nell'unione europea (276) . 24) Il consenso al trattamento dei dati per fini pubblicitari. In tema di consenso al trattamento dei dati pubblicitari occorre far riferimento a quanto disposto dall'art. 130 d.lgs. n. 196/2003; in particolare il legislatore prevede un doppio binario a seconda dei mezzi utilizzati; se si tratta di comunicazioni elettroniche inviate mediante sistemi automatizzati di chiamata senza operatore, posta elettronica, SMS e così via, occorre acquisire il previo consenso dell'interessato (opt-in); se invece si tratta di comunicazioni commerciali inviate mediante posta caracea o tramite chiamata telefonica con operatore, c.d. marketing tradizionale, è possibile iniziare l'invio delle comunicazioni, salva l'eventuale opposizione dell'interessato (opt-out); salvo in ogni caso il risarcimento del danno in caso di invio di posta indesiderata (277) . 25) Il consenso all'installazione dei cookies. Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 12 I cookies si distinguono in tre categorie, quelli tecnici, quelli analitici e quelli di profilazione; i primi servono per effettuare la navigazione e non necessitano di consenso; i secondi invece servono per raccogliere informazioni aggregate sul numero degli utenti e sulle modalità di visita del sito; i terzi servono per monitorare il navigatore ed individuare le sue abitudini di navigazione e di consumo per finalità pubblicitarie, anche a favore di soggetti terzi; sia l'installazione dei cookies analitici che di quelli di profilazione richiede il previo consenso del navigatore; un tale consenso, che deve essere espresso in via preventiva, può essere dato anche spuntando un'apposita casella; non è invece consentito che la casella appaia già spuntata, con conseguente necessità per l'utente, intenzionato a negare il consenso, di deselezionare una casella sulla quale risulti già apposto il flag (278) . 26) Il diritto allo sfruttamento economico dei dati personali. Il discorso si complica nel caso in cui il consenso al trattamento dei dati personali costituisca parte integrante di un contratto di scambio tra beni e servizi da un lato e per l'appunto il consenso al trattamento dei dati personali dall'altro lato (279) ; si tratta del resto di una tipologia contrattuale sempre più diffusa specie nell'ambito dei contratti per l'utilizzo dei motori di ricerca, dei contratti per l'uso dei social network, nonché dei contratti assicurativi (280) . Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tali contratti siano a titolo oneroso ed ha ritenuto pratica commerciale scorretta l'insufficiente informazione circa l'uso commerciale dei dati (281) . Si consideri ancora che i dati costituiscono una risorsa ad uso non esclusivo, dato che l'uso da parte di un utente non impedisce ad altri di utilizzarli parimenti. Del resto come ha scritto The Economist: "The world's most valuable resource is no longer oil, but data" (282) . Nei casi in questione il corrispettivo per la fornitura di beni e servizi a titolo apparentemente gratuito è per l'appunto costituito dal consenso al trattamento dei dati personali per finalità pubblicitarie; dati che a loro volta vengono spesso ulteriormente ceduti a titolo oneroso ad aziende o ad altro ancora per l'utilizzo a fini pubblicitari. Nei casi di questo genere occorre chiarire se il consenso possa ancora considerarsi libero ove l'erogazione del servizio sia subordinata per l'appunto al consenso al trattamento dei dati personali. Come è ben noto, la libertà del consenso fa riferimento a circostanze ulteriori e diverse rispetto a quelle idonee ad integrare un vizio classico del consenso (art. 1427 ss c.c.). Il consenso può in altre parole non risultare libero anche nel caso in cui non risulti integrata nessuna ipotesi tradizionale di vizio del consenso, con conseguente illegittimità del conseguente trattamento dei dati. I problemi che pone questa tipologia contrattuale sono innumerevoli, anche sotto il profilo della tutela dei consumatori. In primo luogo occorre valutare se il consenso sia stato liberamente prestato o meno; a questi fini "si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione del contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto" (art. 7, 4° comma, Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679). A questo proposito la Corte di Cassazione ha peraltro ritenuto lecito da parte di un gestore di un sito internet somministrare un servizio fungibile, cui l'utente possa rinunciare senza grosso sacrificio, nonché condizionare la fornitura del servizio al trattamento dei dati per finalità pubblicitarie, sempreché risulti sufficientemente precisato il settore merceologico o dei servizi cui i messaggi saranno riferiti (283) ; è dunque possibile subordinare l'erogazione di un servizio di newsletter al consenso al trattamento dei dati personali, purché si tratti di un servizio fungibile e del quale è possibile farne a meno; se invece si tratta di un servizio del quale non è possibile farne a meno, la subordinazione della sua erogazione al consenso al trattamento dei dati farebbe venir meno la libertà del consenso al trattamento stesso; a questi fini non sarebbe inoltre sufficiente un consenso onnicomprensivo e generico, senza specifico riferimento alla possibilità di ricevere e-mail o telefonate di carattere promozionale; ne consegue la necessità di specificare i generi merceologici o i servizi con riferimento ai quali verranno inviati i messaggi pubblicitari. In quest'area di problemi la giurisprudenza ha peraltro ritenuto nulla per illiceità la clausola contrattuale in virtù della quale la banca subordina l'esecuzione delle proprie prestazioni al previo rilascio da parte del cliente del consenso al trattamento dei dati personali (284) . In secondo luogo, posto che il consenso al trattamento dei dati personali è sempre revocabile e che un tale diritto è irrinunciabile (285) , occorre ritenere che il titolare dei dati abbia sempre la facoltà di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento; posto inoltre che si tratta dell'esercizio di un diritto, occorre altresì escludere che integri gli estremi dell'inadempimento, con conseguente esclusione del risarcimento del danno ( art. 1218 c.c.) (286) , salvi gli eventuali profili di contradditorietà del comportamento posto in essere (nemo potest venire contra factum proprium) (287) . Se dunque si tratta di un contratto, esso è particolarmente precario, dato che la revoca del consenso è sempre possibile ed è irrinunciabile, con conseguente nullità delle eventuali clausole in deroga. La revoca del consenso poterebbe peraltro non essere idonea ad evitare integralmente la circolazione e l'uso dei dati ove il cessionario li abbia a sua volta ceduti a terzi a titolo oneroso (288) . Qualche dubbio interpretativo potrebbe inoltre sorgere con riferimento alle prestazioni già effettuate a titolo di corrispettivo della cessione dei dati; ferma l'irrinunciabilità del potere di revoca, si potrebbe ritenere che la revoca del consenso al trattamento implichi recesso dal contratto, con conseguente scioglimento dello stesso; ove poi si ritenga che si tratti di un rapporto di durata, lo scioglimento potrebbe operare ex nunc, con conseguente salvezza delle prestazioni già effettuate fino a quel momento. Il discorso si complica nel caso in cui i dati personali siano stati ulteriormente ceduti dal cessionario a terzi a titolo oneroso; fermo che la revoca del consenso rende illecito il loro ulteriore utilizzo, ne consegue che il contratto di subcessione si risolve a sua volta, con conseguente eventuale riduzione dell'entità del corrispettivo. In definitiva i dati personali costituiscono dunque un bene piuttosto particolare e sicuramente volatile, dato che la revoca del consenso ne preclude comunque la possibilità di utilizzo, azzerandone il valore; questo non esclude peraltro che i dati possano essere oggetto di alienazione, anche a titolo oneroso, fermo restando che la revoca del consenso al loro utilizzo è sempre possibile; del resto gli esempi di beni Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 13 che possono essere molto volatili sono numerosi; basti per esempio pensare alle azioni il cui valore di mercato può essere oggetto di forti oscillazioni, fino al suo azzeramento. Ovviamente trattandosi di contratti del consumatore dovrà farsi applicazione di quanto previsto dal codice del consumo in tema di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette (289) , contratti conclusi a distanza e così via. Ancora diverso è il caso in cui il consenso sia viziato; nei casi di questo genere la caducazione del consenso opererebbe infatti ex tunc, con conseguente illegittimità dell'intero trattamento, salvo l'eventuale risarcimento del danno (290) . In ogni caso resta l'ambiguità di questa tipologia contrattuale, tenuto conto che il consenso si riferisce ad attributi della personalità, per loro natura indisponibili, salvo per l'appunto il consenso dell'avente diritto. La dottrina italiana si è per lo più espressa nel senso dell'indisponibilità del diritto ai propri dati personali, alla stregua degli altri attributi della persona e della personalità (291) ; più possibilista è la dottrina americana che non ha esitato a ritenere che anche le utilità in questione costituiscano beni, suscettibili non solo di proprietà, ma anche di disposizione (292) . Parlare di proprietà significa peraltro far riferimento a beni sicuramente particolari, i quali se aggregati ad altri dati tendono comunque a perdere la loro individualità. In queste condizioni una prima possibilità potrebbe consistere nello scindere l'operazione in due distinti atti di autonomia, il consenso dell'avente diritto all'uso dei dati personali, per sua natura sempre revocabile, ed il contratto a titolo gratuito od oneroso relativo all'erogazione dei servizi previsti (293) ; in questa prospettiva, dato il collegamento tra i due atti, la revoca del consenso risolve anche il contratto collegato, con conseguente cessazione dell'erogazione del servizio in questione. In alternativa sarebbe possibile ritenere che anche con riferimento ai dati personali siano configurabili due differenti situazioni giuridiche soggettive: un diritto della personalità, non disponibile, ed un diritto avente contenuto patrimoniale, suscettibile di disposizione (294) , al pari del resto di quanto avviene in materia di diritto d'autore, dove si distingue tra diritto morale d'autore e diritto patrimoniale d'autore, nonché di immagine, dove si distingue tra diritto all'immagine e diritto allo sfruttamento economico degli attributi della personalità (right of publicity); in questo caso potrebbe parlarsi di diritto allo sfruttamento economico dei dati personali. Particolarmente significativa a questo proposito pare del resto anche la Direttiva UE del 20 maggio 2019, n. 770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali; come precisa l'art. 3, 2° comma, la Direttiva in questione trova applicazione anche nel caso in cui l'operatore economico fornisce o si impegna a fornire contenuti digitali o servizi digitali al consumatore e questi fornisce o si impegna a fornire dati personali all'operatore economico; il che implica l'esplicito riconoscimento che nei casi di questo genere sono ravvisabili gli estremi di un vero e proprio contratto di scambio tra beni o servizi digitali e dati personali. La giurisprudenza ha escluso la legittimità della richiesta del consenso al trattamento dei dati sensibili al fine di poter esercitare i diritti nascenti da un contratto di conto corrente (295) . 27) Il diritto all'onore. L'onore (296) è un bene molto particolare che può essere leso in modo irrimediabile (297) . In materia di tutela dell'onore e della reputazione è possibile ravvisare una notevole differenza di impostazione tra Paesi della sub tradizione di civil law e di common law (298) . Mentre infatti nei Paesi di common law l'onore è tradizionalmente tutelato mediante rimedi di natura privatistica, nei Paesi di civil law la tutela dell'onore e della reputazione è confluita nel settore del penalmente rilevante (299) . Il codice penale italiano contempla due fattispecie criminose, vale a dire i reati di ingiuria e di diffamazione ( artt. 594, 595 c.p.). In base al sistema accolto dal codice penale italiano è pertanto necessario presentare querela di fronte alle autorità competenti al fine di consentire l'accertamento delle fattispecie dell'ingiuria e della diffamazione in conformità al rito penale. Il successivo art. 596 c.p. esclude che sia possibile eccepire la verità dei fatti dichiarati; chi per esempio offende una persona dicendo che è un ladro, non è poi in linea di principio legittimato a scolparsi allegando la verità dei fatti dichiarati, salve le eccezioni indicate dall'articolo in questione. Ai fini della condanna in sede penale è però ovviamente richiesta la prova esatta di tutti gli elementi di ordine oggettivo e soggettivo richiesti dal codice penale. La mancanza di uno qualsiasi di questi elementi renderebbe invece completamente infruttuosa la via penale, per carenza dei presupposti della fattispecie. Proprio per ovviare a questo stato di cose, verso la fine degli anni Cinquanta in giurisprudenza ha iniziato a delinearsi un orientamento favorevole alla configurazione di un illecito civile consistente nella diffamazione meramente colposa. In una sentenza del 1958 la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che nonostante la mancanza del dolo, è possibile far valere in sede civile la diffamazione meramente colposa al solo fine di ottenere il risarcimento del danno (300) . Ecco, quindi, come in questo modo sia nata la c.d. diffamazione colposa. Il passaggio dal campo penale a quello civile ha comportato una notevole espansione della tutela dell'onore e della reputazione che non è più vincolata alla prova del dolo. Secondo la giurisprudenza italiana è possibile optare per la via civile anche nel caso in cui risultino integrati gli estremi delle fattispecie penali. Nei casi di questo genere, dato che nel nostro ordinamento la risarcibilità dei danni non patrimoniali ( art. 2059 c.c.) può aver luogo solo nei casi di reato ( art. 185 c.p.), l'accertamento del reato avverrà in via incidentale (incidenter tantum) ai soli fini cioè della comminazione di una somma a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, che peraltro non necessitano di una prova specifica e vengono desunti dal fatto stesso della lesione (in re ipsa) (301) . Questa tendenza evolutiva ha altresì condotto a diversificare le voci di danno che possono essere ottenute; in applicazione dei principi generali se non vi è dolo, e quindi non risultano integrati gli estremi del reato, è unicamente possibile ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, ove effettivamente esistenti. Se invece risulta possibile accertare incidentalmente (incidenter tantum) il reato, si procederà Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 14 altresì alla devoluzione di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale desunto dal fatto stesso della lesione (in re ipsa). Attualmente il reato di ingiuria è peraltro stato depenalizzato anche in Italia e l'art. 594 c.p. è stato abrogato (302) . La giurisprudenza ha escluso gli estremi della diffamazione ove si tratti di messaggi offensivi diffusi esclusivamente nell'ambito di una chat, tenuto conto del fatto che la diffusione dei messaggi in questione è limitata ai soli partecipanti alla chat (303) . Ovviamente anche i magistrati non possono essere offesi in particolare dalle affermazioni contenute in un ricorso, le quali non possono ledere la dignità e la credibilità della magistratura (304) . 28) La seduzione con promessa di matrimonio. La tendenziale fuga dal penale, ravvisabile specie in materia di diffamazione, non è un fenomeno isolato, ma è ravvisabile in molti altri settori. Per esempio, anche in materia di seduzione con promessa di matrimonio alcuni anni fa era possibile evidenziare una netta tendenza a preferire la via civile rispetto a quella penale ( art. 526 c.p.) (305) . Il codice penale (526) richiede infatti quattro condizioni: a) la qualità di persona di sesso maschile coniugata nel soggetto attivo del reato (seduttore); b) la qualità di minorenne non coniugata nel soggetto passivo (sedotta); c) la promessa di matrimonio; d) il dolo consistente nell'inganno che induce in errore la sedotta sullo stato di libertà coniugale del seduttore. Si tratta ovviamente di requisiti che in sede penale devono essere provati in modo rigoroso in vista della condanna. Ai fini del mero risarcimento del danno un tempo la giurisprudenza prescindeva però dalla prova rigorosa di ciascuno di essi; così si è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno anche in casi in cui la donna non era minorenne, il seduttore non era sposato, o ancora in presenza di mezzi ingannevoli diversi dalla promessa di matrimonio. Per molto tempo la giurisprudenza ha ravvisato l'ingiustizia del danno nella violazione di un diritto assoluto della donna alla libertà sessuale. Il termine di prescrizione veniva fatto decorrere non dal momento in cui si consumava l'illecito (c.d. traditio corporis), ma a partire dal momento dell'inadempimento della promessa (306) . Dopo la seconda metà degli anni settanta del XX secolo (307) le decisioni in materia di seduzione sembravano essere sempre più sporadiche (308) , inducendo parte della dottrina a ritenere che la figura fosse stata definitivamente depennata dal novero degli illeciti civili (309) . In realtà così non è stato; la Cassazione ha infatti ribadito la responsabilità, disponendo una condanna pecuniaria a favore di una donna la quale dopo aver subito due interventi d'interruzione della gravidanza era stata lasciata dal suo ex fidanzato (310) . Ferma restando la piena legittimità della rottura della promessa di matrimonio (311) . Si tratta di un dato sicuramente interessante che testimonia a distanza di anni la persistente vitalità della fattispecie, nonché l'utilità di un'estensione delle fattispecie penali per il tramite della responsabilità civile. A riprova del fatto che sono numerose le situazioni nelle quali la responsabilità civile consente, ai soli fini del risarcimento dei danni, un'estensione delle fattispecie penalmente rilevanti; grazie alla configurazione di vere e proprie fattispecie di illeciti civili paralleli rispetto a quelli penali. Secondo la Corte di Cassazione anche l'induzione in adulterio può essere fonte di responsabilità (312) . 29) La diffamazione a mezzo stampa. La crescente tendenza a preferire la via civile del risarcimento del danno rispetto a quella penale della querela è particolarmente evidente in materia di diffamazione commessa a mezzo stampa (313) . Nei casi di questo genere è responsabile non solo chi ha diffuso le opinioni diffamatorie col mezzo della stampa o della televisione, ma anche l'editore; in particolare l'editore risponde anche nel caso in cui il responsabile della diffamazione sia un parlamentare coperto da immunità (314) . Ove poi si tratti di condotte lesive reiterate, in sede civile non trova applicazione l'istituto della reiterazione, con conseguente diritto del danneggiato ad un maggior risarcimento (315) . La libertà di stampa, in quanto espressione del più ampio diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero ai sensi dell'art. 21 Cost., non può porsi in contrasto con l'esigenza di tutelare l'onore e la dignità delle persone in conformità dell'art. 2 Cost (316) . Di qui la possibilità di un conflitto tra due valori costituzionalmente garantiti, vale a dire la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero e l'esigenza di tutelare la persona umana in tutti i suoi aspetti. Mentre negli Stati Uniti con il famoso caso New York Times v. Sullivan (317) , si è giunti a comprimere l'esigenza di tutelare i diritti della persona a favore dalla libertà di stampa, in Italia la tendenza è nel senso opposto, ovvero nel senso di privilegiare in ogni caso la tutela dei diritti della personalità. Fondamentale in questo senso è una decisione della Corte di Cassazione (318) , la quale ha stabilito a chiare lettere che il soggetto leso dal reato di diffamazione a mezzo stampa, punibile solo dietro querela, può preferire all'esercizio del diritto di querela e al conseguente esercizio dell'azione penale contro l'autore dell'offesa, l'esercizio dell'azione in sede civile per il risarcimento dei danni. Si tratta del resto di una possibilità coerente al sistema ed implicitamente desumibile dalla regola sancita dal codice di procedura penale in base alla quale la querela non è più ammessa quando chi avrebbe potuto proporla ha intentato davanti al giudice civile l'azione per le restituzioni o per il risarcimento del danno, ovvero ha fatto transazione sul danno. Ecco quindi come in questo modo si sia avuto il chiaro ingresso del giudice civile anche in materia di diffamazione commessa a mezzo stampa. Ingresso che anche in questo settore è stato favorito da un lato da una crescente ritrosia dei giudici penali a sanzionare comportamenti perseguibili solo dietro querela di parte (319) , e dall'altro lato dalla preferenza accordata dai soggetti lesi ai rimedi più snelli offerti dal rito civile. Le cause di giustificazione che interessano più di frequente la diffamazione a mezzo stampa sono l'esercizio a) del diritto di cronaca (320) , b) del diritto di critica (321) , e c) del diritto di satira (322) ; a Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 15 queste è possibile aggiungere il diritto di creazione artistica (323) . Un discorso a parte occorre fare per quel che riguarda la parodia (324) . La sentenza della Corte di Cassazione n. 5259/84 ha precisato i limiti entro i quali può essere esercitato il diritto di cronaca (325) . Un tale diritto è consentito quando ricorrono le condizioni: a) dell'utilità sociale dell'informazione; b) della verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché in quest'ultimo caso frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; c) nonché infine della forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione (326) . Ove vengano pubblicate o ripubblicate on-line notizie del passato, secondo la Corte di Cassazione sussiste un obbligo dell'editore di aggiornare la notizia, tramite un sistema di opportuni rinvii, in modo tale da non ledere il diritto all'identità personale del soggetto interessato (327) . La Corte di Cassazione ha altresì chiarito che l'esercizio del diritto di cronaca non implica di per sé la legittimità della pubblicazione dell'immagine delle persone coinvolte, salva la verifica in concreto della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata (328) . Parimenti, il diritto di critica cessa di essere legittimo quando appare eccedente rispetto allo scopo informativo (329) , e quando il giornalista ricorre ad alcuno dei seguenti subdoli espedienti: a) al sottinteso sapiente; b) agli accostamenti suggestionanti; c) al tono sproporzionatamente scandalistico; d) alle vere e proprie insinuazioni (330) . Il diritto di critica compete anche al lavoratore nei confronti del datore di lavoro (331) . Un'altra esimente ancora è costituita dal diritto di satira (332) . La satira è di per sé finalizzata a porre nel ridicolo i personaggi del mondo della politica, dello spettacolo e così via. Il problema consiste semmai nello stabilire fino a che punto possa spingersi la satira (333) . Deve in primo luogo trattarsi di un personaggio pubblico. Il personaggio famoso, proprio per aver scelto la notorietà come dimensione esistenziale del suo agire, ha rinunziato a quella parte del diritto alla riservatezza direttamente correlata alla sua dimensione pubblicistica. Vi sono poi limiti collegati al contenuto del messaggio satirico, come per esempio l'alterazione del nome o dell'immagine, la realizzazione di accostamenti sconci, ripugnanti e subdoli, l'attribuzione di fatti offensivi determinati. Il diritto di satira non può in altre parole coincidere con un diritto all'insulto indiscriminato (334) . La Corte EDU ha ritenuto che l'applicazione di una sanzione penale in risposta ad un atto asseritamente ironico non viola l'art. 10 CEDU; nel caso di specie lo zio di un bambino di nome Jihad, gli aveva regalato per il suo compleanno una maglietta personalizzata con la scritta: "Je suis a bombe" (335) ! Nel rendere di pubblico dominio un'intervista, il giornalista deve limitarsi a riportare le dichiarazioni altrui senza manipolarle (336) . L'autore di un'intervista con contenuti diffamatori è responsabile anche in caso di ripubblicazione ad opera di terzi, salvo che provi di aver tentato di impedirlo (337) . 30) Non discriminazione e libertà di espressione. La libertà di espressione può entrare in conflitto anche con divieto di discriminazione; in particolare secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, la dichiarazione di un avvocato che nel corso di una trasmissione televisiva aveva dichiarato che non avrebbe mai assunto persone omosessuali è stata considerata discriminatoria, con conseguente obbligo di risarcimento del danno (338) . Parimenti è stato considerato discriminatorio l'Hate speach di un politico nei confronti delle minoranze rom (339) . 31) Il diritto all'identità personale. Questo processo tendente a trasferire in via crescente la tutela dell'onore dalla sede penale a quella civile, in conformità al modello angloamericano è infine sfociato nella configurazione del c.d. diritto all'identità personale (340) . Le origini di questo diritto possono essere ricondotte ad un articolo di Prosser apparso nel 1960 (341) . Prosser al fine di perfezionare ulteriormente il concetto di privacy, introdotto da Warren e Brandais in un famoso scritto apparso nel 1890, individuò in questo ambito quattro fattispecie fondamentali: a) intrusion, e cioè entrare senza autorizzazione nella casa altrui, frugare nei suoi oggetti personali, nella sua borsa, ecc.; b) public disclosure of private facts; c) false light in the public eyes; d) ad infine appropriation, e cioè appropriazione indebita di utilità insite in altrui diritti della personalità (right of publicity). In questa prospettiva l'illecito di falsa luce agli occhi del pubblico sarebbe finalizzato a tutelare l'immagine che ciascuno di noi riesce a creare di sé agli occhi degli altri. La differenza fondamentale rispetto alla diffamazione consiste unicamente nel fatto che la falsa luce non implica necessariamente un contenuto diffamatorio od offensivo, ma può essere integrata anche da circostanze positive che in qualche modo valgano a mettere per l'appunto in una falsa luce agli occhi del pubblico il soggetto in questione. In realtà si tratta null'altro che di un nuovo strumento per la tutela civilistica dell'onore che si affianca ai rimedi tradizionali. La nuova figura di illecito è comunque riuscita ad approdare anche in Italia dove si è rapidamente affermata in concorrenza con la diffamazione penale e civile. Già De Cupis aveva preconizzato l'esistenza di questo diritto (342) , è però solo verso la fine degli anni settanta che il nuovo diritto è approdato nelle aule di giustizia (343) ; ed è solo nel 1985 che esso è stato recepito dalla stessa Corte di Cassazione (344) . Nel caso di specie alcune affermazioni del Prof. Veronesi circa la minor pericolosità del fumo di sigarette a basso contenuto di nicotina erano state utilizzate a scopi pubblicitari al di fuori di un previo accordo. Il concetto di falsa luce agli occhi del pubblico e di identità personale è sicuramente molto più ampio di quello dei tradizionali diritti della personalità; del resto le ragioni del suo successo devono per lo meno in parte ravvisarsi in questa sua tendenziale onnicomprensività, idonea a consentire il ricorso Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 16 alla tutela risarcitoria e/o sanzionatoria anche nelle situazioni marginali che difficilmente avrebbero potuto essere tutelate mediante il ricorso agli istituti preposti alla tutela vuoi del nome, dell'immagine, o dell'onore. Sotto questo profilo il diritto all'identità personale presenta innegabili punti di contatto con il c.d. allgemeine Persönlichkeitsrecht elaborato dalla giurisprudenza tedesca al fine di colmare le lacune che presentava la precedente normativa a tutela dei diritti della personalità. Molto probabilmente se nei prossimi anni questa tendenza all'aggregazione in termini unitari delle fattispecie civilistiche a tutela della persona continuerà ad affermarsi; si giungerà alla delineazione di due fattispecie fondamentali; vale a dire il diritto all'identità personale, attinente ai profili di tutela dell'onorabilità in senso stretto delle persone, ed il diritto alla propria notorietà (right of publicity) relativo viceversa alla tutela degli aspetti più strettamente patrimoniali insiti nei diritti della personalità. 32) Il diritto allo sfruttamento economico degli attributi della personalità. Restano da affrontare i casi nei quali più che non un problema di lesione dell'onore, si pone una questione di sfruttamento commerciale abusivo del nome, dell'immagine o più in generale degli attributi della personalità di un'altra persona (345) . Si immagini per esempio un imprenditore il quale decida di effettuare una campagna pubblicitaria di un nuovo prodotto utilizzando l'immagine di un noto personaggio del mondo dello spettacolo o dello sport. Nei casi di questo genere più che un problema di tutela dell'onore, sorge infatti un problema di tutela della persona contro gli sfruttamenti abusivi della sua immagine (346) . Ovviamente questi due aspetti possono cumularsi come per esempio quando l'utilizzo dell'altrui immagine per scopi commerciali avviene secondo modalità lesive dell'onore del titolare del diritto. Non pare però seriamente contestabile che per lo meno da un punto di vista teorico è possibile individuare due differenti situazioni giuridiche soggettive. Da un lato un diritto di natura strettamente personale, assoluto, inalienabile, ed intrasmissibile agli eredi (actio personalis moritur cum persona); dall'altro lato un diritto di natura patrimoniale, alienabile sia tra vivi (inter vivos) che a causa di morte (mortis causa) (347) . Ne discende che anche il grado di tutela offerto dall'ordinamento in caso di lesione di questi due aspetti non deve necessariamente essere identico. Il right of pubblicity al pari del tort di falsa luce agli occhi del pubblico è sorto negli Stati Uniti come conseguenza dei tentativi effettuati da imprenditori di sfruttare commercialmente l'immagine di personaggi noti del mondo dello sport o dello spettacolo. Per esempio in una decisione del 1977 è stato considerato illecito utilizzare, senza previo accordo, l'immagine di un campione di sci nautico per reclamizzare un campeggio per ragazzi di recente installazione; con conseguente obbligo di compensare il titolare dell'immagine (348) . In un altro caso (349) la performance di una persona che veniva sparata da un cannone, era stata ripresa senza il suo consenso. La scena, che durava 15 secondi, era poi stata fatta vedere durante un telegiornale. Si fece riferimento al right to publicity value of his performance. Il danno sarebbe consistito nel fatto che, potendo le persone vedere la scena alla televisione, erano meno incentivate ad andare a vedere lo spettacolo dal vivo. In concreto il risarcimento venne però negato in quanto la proiezione della scena poteva avere un effetto pubblicitario. Nei casi di questo genere proprio per ovviare ai limiti apprestati dalla disciplina della privacy nei confronti dei personaggi pubblici, i quali non possono opporsi alla pubblicazione della loro immagine con finalità divulgative, venne introdotto il concetto di right of publicity, inteso come diritto allo sfruttamento commerciale della propria immagine. Negli Stati Uniti si è ampiamente discusso circa i caratteri nonché i limiti di un tale diritto, se cioè sia trasmissibile agli eredi e fino a che punto questi ultimi possano sfruttare commercialmente l'immagine dei loro antenati famosi. Questione che normalmente viene risolta a favore della trasmissibilità sia inter vivos che mortis causa del right of publicity, ancorché, nei casi di successione, nei limiti temporali generalmente previsti in materia di diritto d'autore. La tutela del right of publicity non si estende comunque ad eventuali biografie letterarie o cinematografiche (350) le quali, purché prive di elementi lesivi dell'onore, non possono essere inibite; il che potrebbe peraltro essere oggetto di discussione nel caso in cui sia possibile ravvisare finalità di lucro (351) . Il right of publicity è comunque riuscito ad approdare ed a radicarsi ampiamente anche in Italia (352) . Molti casi si riferiscono alla pubblicazione non autorizzata di immagini di attrici su riviste per soli uomini (353) ; altri ancora si riferiscono all'uso abusivo di immagini di personaggi notori per scopi pubblicitari (354) , e così via. La tutela può competere anche nel caso in cui siano stati utilizzati abusivamente attributi della personalità diversi dal nome o dall'immagine, come per esempio frasi, slogan, e così via (355) . Parimenti illecito è considerato cercare di aggirare la tutela accordata alle persone famose utilizzando l'immagine di un sosia (356) , o della sorella di una nota attrice (357) . Resta invece fuori dalla tutela accordata dal right of publicity l'utilizzazione a scopo commerciale dell'immagine esterna di edifici o locali aperti al pubblico (358) . In questa prospettiva è invece da ritenere illecita la riproduzione interna di edifici, per ragioni legate alla tutela della riservatezza (359) . Il right of publicity può inoltre competere anche a persone sconosciute al pubblico, le quali abbiano però caratteristiche tali, per esempio occhi o capelli bellissimi, da consentire l'uso della loro immagine per scopi pubblicitari. Nei casi di questo genere la giurisprudenza raramente parla di arricchimento senza causa (360) . Il fenomeno è tendenzialmente inquadrato nell'ambito della responsabilità civile (361) . La difficoltà di individuare e quantificare gli eventuali danni, riconduce però inevitabilmente il discorso negli schemi che sono tipici dell'arricchimento senza causa (362) . Il criterio più diffuso ai fini della quantificazione è infatti costituito dal risparmio di spesa effettuato per il tramite della lesione; dove per risparmio di spesa si intende la somma che presumibilmente sarebbe stato necessario sborsare ex ante ai fini della previa concessione del consenso (363) . La griffe, il marchio, il nome e l'immagine possono infatti essere oggetto Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 17 di contratti di merchandising specificamente finalizzati a consentirne l'impiego nei settori più disparati (364) . Si pensi per esempio alla concessione del diritto di riprodurre le immagini dei personaggi di Walt Disney per confezionare magliette; alla concessione del diritto di utilizzare il marchio Ferrari per firmare accendini, ombrelli, borse da viaggio e così via. Meno diffuso è invece il riferimento alle diminuite possibilità di utilizzazione per scopi commerciali dell'immagine nello stesso settore dopo lo sfruttamento abusivo (365) . Ove si consideri che il risparmio di spesa è una delle forme tipiche nelle quali può manifestarsi l'arricchimento senza causa, non è difficile rendersi conto come in questi casi operi spesso sotto le mentite spoglie della responsabilità civile la regola per cui è vietato arricchirsi senza causa a spese di un altro. Ne fa fede per l'appunto la frequente quantificazione con riferimento al risparmio di spesa realizzato. Il diritto allo sfruttamento all'immagine è sicuramente trasmissibile sia inter vivos che per causa di morte secondo le indicazioni del de cuius; più dubbio è il limite temporale di tale tutela; una prima possibilità potrebbe consistere nel far applicazione di quanto previsto in materia di diritto patrimoniale d'autore, con conseguente limitazione del diritto allo sfruttamento economico per i successivi settant'anni (art. 25 l.a.); una seconda possibilità potrebbe consistere nel concedere una tale tutela post mortem ai soli parenti entro il quarto grado, così come previsto dalla legge sul diritto d'autore in materia di immagine (artt. 93, 96 l.a.); il che comporta indirettamente anche una limitazione temporale della tutela in oggetto (366) . ----------------------(1) SANTINI, I diritti della personalità nel diritto industriale, Padova 1959; DE CUPIS, I diritti della personalità, II ed., Milano 1982; GARUTTI, La tutela civile della personalità nello spettacolo, Padova 1991; ZENO-ZENCOVICH, Personalità (diritti della), in Digesto, IV ed., vol. XIII, sez. civ., Torino 1995, 430; RESTA, Autonomia privata e diritti della personalità, Napoli 2005; ALPA, RESTA, Le persone fisiche e i diritti della personalità, in Tratt. dir. civ., dir. da SACCO, 2° ed., Torino 2019; ALPA, Alle origini dei diritti della personalità, RTDPC, 2021, 671-698. BIERSCHENK, La protection des droits de la personnalité en droit allemand: quelle procédure?, RIDC, 2013, 35. VETTORI (Cur.), Persona e mercato, Padova 1996; RESTA, La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità umana (note a margine della Carta dei diritti), in RDC, 2002, II, 801; PIEPOLI, Dignità e autonomia privata, in Pol. del dir., 2003, 45. (2) P. GALLO, Introduzione al diritto comparato, vol. II, Istituti giuridici, 3° ed., Torino 2018; il quale si aggiunge ai beni elencati dal § 823 BGB in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata: FRANCISETTI, Danno non patrimoniale e inadempimento, Napoli 2014, 132, il che consente il risarcimento anche dei danni non patrimoniali; un tale diritto ha un risvolto anche patrimoniale in caso di uso abusivo per finalità commerciali, 133, nota 103. (3) (4) BARRA CARACCIOLO, Molestie telefoniche e diritto al rispetto della vita privata, Dir. e giur., 1978, 857. (5) ATELLI, Il diritto alla tranquillità individuale, dalla rete internet al door to door, Napoli 2001. Cass., 8 marzo 2010, n. 5564, NGCC, 2010, I, 588, con nota di SAPONE, Immissioni: tranquillità domestica o diritto al riposo? (6) Più ampiamente: §§ 9, 10; la Corte europea dei diritti dell'uomo lo ha ritenuto legittimo: Corte eur. dir. uomo, 18 marzo 2011, NGCC, 2011, I, 567, con commenti di BETTETINI, Il crocifisso nelle aule scolastiche: la legittimità di un simbolo che "dà a pensare", NGCC, 2011, II, 281; CARLASSARE, Crocifisso: una sentenza per l'Europa "non laica", NGCC, 2011, II, 291. (7) (8) Discute la questione: ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali e successione, Padova 1988. Con riferimento alla vicenda del "mostro di Firenze": P. Firenze, 3 marzo 1986, RCP, 1987, 118: "Il diritto alla riservatezza ed in particolare il diritto a non vedere pubblicata l'immagine dei congiunti defunti, prevale sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero, allorché quest'ultimo non sia giustificato da interessi socialmente rilevanti. (Nella specie, nonostante la notorietà del fatto, riproposto in una opera cinematografica, si è ritenuto non consentita all'autore del film la lesione dei diritti della persona)". (9) P. Vicenza, 17 gennaio 1972, nonché P. Terni, 11 febbraio 1972, GI, 1972, I, 2, 531; Pretura Decimomannu, 26 novembre 1986, RGSarda, 1990, 61; T. Cagliari, 1° giugno 1988, RGSarda, 1990, 62; T. Torino, 19 dicembre 2002, GI, 2003, 956; T. Larino, 3 agosto 2007; Cass., 11 agosto 2009, n. 18218. (10) T. Roma, 26 aprile 1991, NGCC, 1992, I, 143; T. Roma, 22 marzo 1994: "La tutela dell'identità personale di un'associazione non riconosciuta nella specie di un partito politico, si estende anche a simboli e denominazioni che, seppure non più usati come in precedenza, non sono stati ripudiati o abbandonati". (11) Decreto del Pres. del Consiglio dei Ministri, 28 gennaio 2011; MIELE, Diritti della personalità e segni identificativi delle persone. Note a margine del D.P.C.M. 28 gennaio 2011, RDC, 2013, 899-915. (12) (13) Cass., 3 marzo 2000, n. 2367, DR, 2000, 490. Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 18 GIULIANI, La tutela aquiliana della reputazione economica, CeI, 1985, 73; T. Torino, 20 febbraio 2012, NGCC, 2012, I, 648, con nota di A. FUSARO, Discredito dell'impresa mediante prove comparative tra prodotti: il caso Fiat contro Annozero. (14) T. Bari, 31 luglio 2017, NGCC, I, 341, con nota di DE SANTIS, Sulla risarcibilità del danno all'immagine subito dall'ente territoriale. (15) (16) T. Alessandria, 27 ottobre 2011, n. 262, RCP, 2012, 292. A. FUSARO, I diritti della personalità dei soggetti collettivi, Padova 2002; ZOPPINI, I diritti della personalità delle persone giuridiche e dei gruppi organizzati, in RDC, 2002, I, 851; VITTORIA, Il danno non patrimoniale agli enti collettivi, in RDC, 2007, I, 539; Cass., 4 giugno 2007, n. 12929, NGCC, 2007, I, 1, con nota di OLIARI, Danno non patrimoniale alle persone giuridiche per errata segnalazione alla Centrale Rischi. (17) (18) Cass., 3 marzo 2000, n. 2367, DR, 2000, 490. (19) T. Bologna, 2 luglio 2004, FP, 2006, 316. (20) Cass., 16 luglio 2003, n. 11129, GC, 2004, I, 2746. (21) A. LAMORGESE, Il danno all'immagine delle persone giuridiche, NGCC, 2010, II, 231. Corte Conti reg. Lazio, 5 dicembre 2005, n. 2707, Riv. corte conti, 2005, 225; Corte Conti, 19 dicembre 2005, n. 413/A, Dir. e giust., 2006, 97; Corte Conti, 4 gennaio 2006, n. 2/A, Dir. e giuet., 2006, 96: "Il danno all'immagine è un danno presunto e la prova della lesione è, in re ipsa, prova dell'esistenza del danno. Ciò posto la prova di un consistente "clamor fori", di una menomazione dell'integrità dell'immagine della Gf, in cui il pubblico dipendente percettore di tangente si relaziona, costituisce prova dell'esistenza del danno. L'entità della stessa può essere determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c.".; ALPA, Il danno morale e il danno all'immagine della p.a. e delle comunità locali, in NGCC, 2007, II, 187. (22) (23) Cass., S.U., 2 marzo 2006, n. 4582. MAGLI, Diritto alla salute e stili di vita: la condotta del singolo può condizionare la modulazione del trattamento sanitario?, CeI, 2014, 1316. (24) ANDREWS, NELKIN, Il mercato del corpo, Milano 2002; VENUTI, Gli atti di disposizione del corpo, Milano 2002; RESTA, La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità, in RDC, 2002, II, 801; ID., Autonomia privata e diritti della personalità, Napoli 2005; STOCK, Redesigning Humans, Choosing our Children's Genes, London 2002; BELLIVIER, NOIVILLE, Contrats et vivant, Paris 2006; CORDIANO, Identità della persona a disposizioni del corpo, Roma 2011; STEFANELLI, Autodeterminazione e disposizioni sul corpo, in Scritti in onore di Barbiera, Napoli 2012, 1417; DELL'UTRI, Atti di disposizione del proprio corpo, in E. GABRIELLI (Cur.), Commentario del codice civile, Torino 2012, sub. art. 5, p. 416; TOZZI, La circolazione dei diritti della persona, Torino 2013; DELL'UTRI (Cur.) (25) (26) Cass. pen., 22 gennaio 1988, Cass. pen., 1990, I, 232. (27) BELLELI, Aspetti civilistici della sperimentazione umana, Padova 1983. (28) Cass., pen., 12 maggio 1992, GI, 1993, II, 123. L. 22 maggio 1978, n. 194; Giudice istruttore Lucca, 20 gennaio 1981; A. Firenze, 6 marzo 1985, FI, 1985, II, 383. (29) T. Lucca, 7 maggio 1982; Cass. pen., 18 marzo 1987; T. Milano 20 ottobre 1997, DR, 1999, 82; T. Padova, 9 novembre 2007, GM, 2008, 2586. (30) (31) AUBY, Le sang humain et le droit, Paris 1997. Corte Giust. UE, 29 aprile 2015, causa C-528/2013, NGCC, 2015, I, 947, con nota di DONADIO, La disciplina francese sulle donazioni di sangue al vaglio della Corte di Giustizia: un delicato bilanciamento tra tutela della salute e divieto di discriminazione. (32) HARDIMAN, Towards the Right of Commerciality: Recognizing Property Rights in the Commercial Value of Human Tissue, in 34 Ucla L.R., 1986, 207; EISENBERG, Proprietary Rights and the Norms of Science in Biotecnology Research, in 97 in 97 Yale L.J., 1987, 177; RICOLFI, La brevettabilità della materia vivente, fra mercato e nuovi diritti, in GI, 1993, IV, 292; HARRIS (Cur.), Property Problems, London 1997. (33) (34) Corte di appello della California, 31 luglio 1988, FI, 1989, IV, 417. Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 19 (35) ANDREWS, NELKIN, Il mercato del corpo, cit., 44 ss. (36) P. GALLO, L'arricchimento senza causa, in Comm. cod. civ., dir. da Busnelli, Milano 2003, 98. DAHAN, Réflexion sur la licéité de la circoncision, RIDC, 2013, 75; RUGGIU, Il giudice antropologo, Milano 2012. (37) (38) GALEOTTI, Storia dell'aborto, Bologna 2003. In base alla legislazione attualmente vigente in Italia, la decisione compete unicamente alla donna; ne consegue che il marito non può pretendere il risarcimento del danno in seguito alla decisione unilaterale della donna di abortire: è un suo diritto; la Corte di Cassazione ha altresì ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 l. 22 maggio 1978, n. 194 là dove non prevede la necessità che sia consultato anche il marito: Cass., 5 novembre 1998, n. 11094. (39) Cass., 19 giugno-5 novembre 1998, n. 11094, Guida al diritto, 1998, n. 45, 81, con nota di A. FINOCCHIARO, Una decisione ineccepibile della Cassazione in linea con l'attuale legge sull'aborto. (40) Corte Costituzionale, 31 marzo 1988, n. 389, GC, 1988, I, 381; Cass., 5 novembre 1998, n. 11094, FD, 1999, 125, con nota di FERRANDO, La questione di illegittimità costituzionale, ivi analisi anche dei possibili conflitti materno-fetali che possono discendere dalle scelte di vita della donna, 129, nota 10. (41) (42) Corte Cost., 25 giugno 1981, n. 109, GC, 1981, I, 2156. (43) P. Genova, DF, 1988, 1416. Cass., S.U., 15 febbraio 2021, n. 3780, NGCC, I, 863, con nota di RAPISARDA, Detenzione domiciliare e interruzione volontaria della gravidanza. (44) PATTI, Transessualismo, in Digesto, IV ed., sez. civ., vol. XIX, Torino 1999, 416; ID., Mutamento di sesso e costringimento al bisturi: il Tribunale di Roma e il contesto europeo, NGCC, 2015, II, 39; ID., Il transessualismo tra legge e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (e delle Corti costituzionali), NGCC, 2016, I, 143; LONG, Essere genitori transessuali, in NGCC, 2008, II, 236; VENTURELLI, Volontarietà e terapeuticità nel mutamento dell'identità sessuale, in Studi, MESSINETTI, Napoli 2008, 971; BILOTTA, Transessualismo, in Dig. sez. civ., Agg., * * * * * * * * , Torino 2013, 732; A. ASTONE, Il controverso itinerario dell'identità di genere, NGCC, 2016, II, 305-317; VIOTTI, E[u]quality, I diritti LGBTI in Europa, Novi Ligure 2017; CACACE, Il genere: identità, filiazione, genitorialità, NGCC, 2018, II, 1168-1179. (45) Cass., 20 giugno 1983, n. 515, FI, 1983, I, 2130; T. Pescara, 18 luglio 1983, GM, 1984, 540; T. Velletri, 2 novembre 2005, DFP, 2006, 1183; Corte Cost., 4 luglio 2006, n. 253, GC, 2006, 1974; T. Pisa, 15 gennaio 2008, DFP, 2008, 1288. (46) In particolare la giurisprudenza ha escluso che un soggetto autorizzato a mutare sesso, possa essere autorizzato ad un secondo intervento finalizzato al ripristino della condizione originaria: T. Velletri, 2 novembre 2005, DFP, 2006, 1183. (47) (48) T. Perugia, 30 novembre 1985, GM, 1987, 658. Corte Cost., 6 maggio 1985, n. 161, GI, 1987, I, 237, con nota di DOGLIOTTI, La Corte Costituzionale riconosce il diritto all'identità sessuale; T. Rovereto, 3 maggio 2013, NGCC, 2013, I, 1116, con nota di BILOTTA, Identità di genere e diritti fondamentali della persona. In senso diverso dispone l'art. 40 del codice civile turco, il quale prevede tra i requisiti richiesti l'incapacità di generare; la CEDU ha peraltro ritenuto questo requisito in contrasto con i diritti dell'uomo: CEDU, 10 marzo 2015, ric. 14793/08, NGCC, 2015, I, 801, con commento di CORDIANO, La Corte di Strasburgo (ancora) alle prese con la transizione sessuale. Osservazioni in merito all'affaire Y.Y c. Turquie, NGCC, 2015, II, 502-519. (49) (50) T. Catania, 12 marzo 2004, GC, 2005, I, 1107. T. Roma, 11 marzo 2011, T. Roma, 22 marzo 2011, A. Bologna, 18 maggio 2011, NGCC, 2012, I, 253, con nota di SCHUSTER, Identità di genere: tutela della persona o difesa dell'ordinamento? (51) (52) T. Genova, 17 gennaio 2019. Cass., ord. 6 giugno 2013, n. 14329, NGCC, 2014, I, 21, con nota di SCHUSTER, Quid est matrimonium? Riattribuzione del genere anagrafico e divorzio; GI, 2013, 563, con nota di SEVERINI, L'automatico scioglimento del matrimonio in seguito a rettificazione di sesso come limite all'autodeterminazione: la Consulta è chiamata ad un nuovo bilanciamento; BOZZI, Mutamento di sesso (53) Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 20 di uno dei coniugi e divorzio imposto: diritto all'identità di genere vs paradigma della eterosessualità del matrimonio, NGCC, 2014, II, 233-243. Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 170; Corte eur. dir. uomo, 16 luglio 2014, NGCC, 2014, I, 1139, con nota di LORENZETTI, SCHUSTER, Corte costituzionale e Corte europea dei diritti umani: l'astratto paradigma eterosessuale del matrimonio può prevalere sulla tutela concreta del matrimonio della persona trans; PALMERI, VENUTI, L'inedita categoria delle unioni affettive con vissuto giuridico matrimoniale. Riflessioni critiche a margine della sentenza della Corte Costituzionale 11 giugno 2014, n. 170 in materia di divorzio del transessuale, NGCC, 2014, II, 553-566. (54) Cass., 21 aprile 2015, n. 8097, GI, 2015, 1045; GI, 2015, 1812, con nota di AGOSTINELLI, Sopravvenuta identità di sesso e sopravvivenza del matrimonio (sub condicione); NGCC, 2015, I, 777, con nota di AZZALINI, Dal divorzio imposto al matrimonio risolutivamente condizionato: le bizzarre ed inique sorti del matrimonio della persona transessuale; BOZZI, Se il matrimonio è eterosessuale e il divorzio imposto è incostituzionale. La Cassazione alla ricerca di una (impossibile?) soluzione: il matrimonio a tempo, NGCC, 2015, II, 520-530; si veda inoltre: T. Torino, 21 dicembre 2015, GI, 2016, 1884, con nota di NTUK, Sull'illegittimità del divorzio automatico in caso di mutamento di sesso. (55) CEDU, 11 ottobre 2018, ric. 55216/2018, NGCC, 2019, I, 307, con nota di CARICATO, Il cambiamento del nome della persona transessuale. A proposito di Corte eur. dir. uomo, 11.10.2018. (56) FALLETTI, Disforia di genere e assunzione di bloccanti puberali. La prospettiva britannica sul consenso informato dei minori, NGCC, 2021, II, 439-447. (57) (58) CHARRUAU, L'interdiction des thérapies de conversion sexuelles, RIDC, 2020, 1065-1088. JEMOLO, Fondamenti del diritto di sepolcro, GI, 1956, I, 1, 53; CARRESI, Sepolcro (Diritto di), NNDI, XVII, Torino 1970, 37; ID., Sepolcro (Diritto di), NNDI, App., VII, Torino 1987, 134; PETRONE, Sepolcro e sepoltura (dir. civ.), ED, XLII, Milano 1990, 28; ANSALDO, Sepolcro, Dig. sez. civ., XVIII, Torino 1998, 453; STEFANELLI, Disposizioni sulla sepoltura e destinazione delle spoglie, in Scritti in onore di Barbiera, Napoli 2012, 1417; MOTTOLA, Sepolcro, in Dig. sez. civ., Agg., * * * * * * * * , Torino 2013, 682. Cass., 11 dicembre 1987, n. 9168; mandato: Cass., 13 marzo 1990, n. 2034; Cass., 23 maggio 2006, n. 12143, RN, 2007, 689; T. Reggio Emilia, 11 settembre 2013. (59) CAGGIA, Gli atti di disposizione del proprio corpo, in Diritto civile, a cura di Rescigno e Lipari, Milano 2009, I, 577. (60) (61) Cass., 23 maggio 2006, n. 12143, RN, 2007, 689. A. Genova, 30 giugno 1966, GI, 1967, I, 2, 472, con nota di TRABUCCHI, Ancora sul potere di disporre la cremazione di un cadavere; T. Reggio Emilia, 12 settembre 2013. (62) PESANTE, Cadavere (dir. civ.), in ED, V, Milano 1959, 769; DE CUPIS, Cadavere (diritto sul), Dig. sez. civ., II, Torino 1988, 190. (63) Cass., 5 agosto 2008, n. 21128, Fam. e dir., 2010, 1124, con nota di BUSACCA, Analisi genetiche su parti staccate del corpo umano ed accertamento della paternità naturale post mortem. (64) (65) LEO, Sepolcro familiare o parentale?, Dir. fam., 1997, 497; Cass., 5 luglio 1979, n. 3851. Cons. Stato, 13 maggio 1991, n. 806, GC, 1992, II, 349; Cass., 19 maggio 1995, n. 5547, DF, 1997, 494: "La costituzione di un sepolcro familiare, ove non risulti una diversa volontà del fondatore, conferisce il diritto alla sepoltura al fondatore del sepolcro ed a tutti i suoi discendenti, facenti parte della sua famiglia …"; T. Lamezia Terme, 4 marzo 2004: "In assenza di specifica disposizione del fondatore il diritto all'inumazione spetta ai componenti della sua famiglia nucleare"; Cass., 29 gennaio 2007, n. 1789, RN, 2008, 453: "Lo ius sepulchri, cioè il diritto alla tumulazione (autonomo e distinto rispetto al diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono), deve presumersi di carattere non ereditario, ma familiare, in difetto di specifica diversa volontà del fondatore …"; A. Catania, 13 giugno 2011, DFP, 2012, 278. (66) Cass., 30 maggio 1997, n. 4830, VN, 1997, 1480: "… nel sepolcro ereditario quest'ultimo si limita a compiere una mera destinazione del diritto di sepoltura ai propri eredi … in considerazione di tale loro qualità, con la conseguenza che ciascuno di essi … è legittimato alla tumulazione di salme estranee alla famiglia di origine (nella specie, quella del coniuge), entro i limiti della propria quota ereditaria". (67) (68) Cass., 30 maggio 1984, n. 3311. (69) Cass., 8 settembre 1998, n. 8851. Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 21 Cass., 12 maggio 1980, n. 3133, DFP, 1980, 859; lo considera viceversa irrinunciabile: T. Perugia, 14 novembre 1995, RGU, 1996,93. (70) (71) A. L'Aquila, 6 giugno 1984, GC, 1985, I, 210; Cass., 29 maggio 1990, n. 5015, GC, 1990, I, 2547. P. Genova, 30 dicembre 1995, DFP, 1997, 223; non anche la nuora della sorella del fondatore, per carenza di vincolo di consanguineità: Cass., 22 marzo 2021, n. 8020, GI, 2021, 1017. (72) (73) T. Roma, 27 maggio 1980, FI, 1980, I, 2022. (74) A. Perugia, 20 maggio 1995, RGU, 1995, 745. (75) Cass., 19 maggio 1995, n. 5547, DFP, 1997, 494. (76) Cons. Stato, 13 maggio 1991, n. 806, GC, 1992, I, 1113. (77) Cass., 24 gennaio 1979, n. 532, FI, 1979, I, 2682; Cass., 8 gennaio 1982, n. 78. Cass., 22 maggio 1999, n. 5020; Cass., 29 settembre 2000, n. 12957, RN, 2001, 469, con nota di MUSOLINO, Il diritto di sepolcro: un diritto al plurale. (78) (79) URCIOLI, In tema di diritto secondario di sepolcro, RaDC, 1985, 1126. A. L'Aquila, 6 giugno 1984, GC, 1985, I, 210: "Il diritto secondario di sepolcro, che spetta per legge a chiunque sia congiunto di una persona che riposa in un sepolcro consiste nella facoltà di accedervi nelle circostanze e di opporsi ad ogni sua trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella data spoglia e ad ogni atto che costituisca violazione od oltraggio a quella tomba"; T. Catania, 28 giugno 1997, GI, 1999, 73. (80) (81) P. Napoli, 3 aprile 1991, Dir. e giur., 1991, 846. P. Niscemi, 5 dicembre 1985, RaDC, 1986, 1089, con nota di NICCOLI, Il diritto al nome del sepolcro; Cass., 24 gennaio 2003, n. 1134, FI, 2003, I, 1471. (82) IACCARINO, Diritti reali atipici, RN, 1993, 101, 116, in partic. 107 ss; Cass., 15 settembre 1997, n. 9190, Dir. eccl., 2000, II, 63. (83) (84) Cass., 25 maggio 1983, n. 3607. Cass., 30 maggio 1984, n. 3311; Cass., 19 novembre 1993, n. 11404; Cass., 24 gennaio 2003, n. 1134, RN, 2003, 1188. (85) (86) Cass., 21 febbraio 1981, n. 1052; TAR, Palermo, 7 marzo 1984, n. 283. (87) Cass., 15 settembre 1997, n. 9190, GC, 1998, I, 753. (88) Cass., 15 giugno 1999, n. 5923. (89) Cass., 5 ottobre 1993, n. 9838. T. Velletri, 12 febbraio 1981, GI, 1981, I, 2, 797; Cass., 4 maggio 1982, n. 2736; P. Napoli, 3 aprile 1991, Dir. e giur., 1991, 846; Cass., 20 settembre 1991, n. 9837. (90) Cass., S.U., 7 ottobre 1994, n. 8197, Not., 1996, 352; TAR Catania, 24 dicembre 1997, n. 2675; Cons. Stato, 7 ottobre 2002, n. 5294. (91) T. Firenze, 12 giugno 2015, GI, 2016, 342, con nota di GRASSELLI, Il riconoscimento dell'altrui diritto di sepolcro. (92) (93) Cass., 3 agosto 1999, n. 8386, NGCC, 2000, I, 376. Cass., 24 gennaio 1979, n. 532; Cass., 8 gennaio 1982, n. 78; Cass., 4 maggio 1982, n. 2736; T. Perugia, 14 novembre 1995, Rass. giur. umbra, 1996, 93. (94) (95) Cass., 27 gennaio 1986, n. 519; T. Catania, 28 giugno 1997, GI, 1999, 73. (96) T. Roma, 27 maggio 1980, FI, 1980, I, 2022. Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 22 DI LELLA, Sulle destinazioni post mortem del corpo e dei tessuti umani. Itinerari e nuove prospettive della legge n. 10 del 2020, NGCC, 2021, II, 475-483. (97) VIAFORA (Cur.), Quando morire, bioetica e diritto nel dibattito sulla eutanasia, Padova 1996; BARCARO, Eutanasia, Milano 1998; CENDON, Appunti sui diritti dei malati terminali, in Studi Cantelmo, Napoli 2003, I, 411; DEL RE, Bene della vita e controllo della morte: riflessioni giuridiche, in Studi Cantelmo, Napoli 2003, vol. I, 523; CANESTRAI, CIMBALI, PAPPALARDO, Eutanasia e diritto, Torino 2003; TRIPODINA, Il diritto nell'età della tecnica- il caso dell'eutanasia, Napoli 2004; VERONESI, Il diritto di morire, Milano 2005; BYK, L'eutanasie en droit francais, in RIDC, 2006, 657; M. MORI, Il caso Eluana Englaro, Bologna 2008; BELLELLI, Decisioni di fine vita e disposizioni anticipate di trattamento, NGCC, 2011, II, 85-89; BUSNELLI, Problemi giuridici di fine vita tra natura e artificio, RDC, 2011, I, 153-172; BONO, Il tempo di morire, Roma 2011; MACCHIA (Cur.), Ai confini delle cure, Napoli 2012; D'ALOIA (Cur.), Il diritto alla fine della vita, Napoli 2012; RAZZANO, Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale, Torino 2014; D. CASTELLANO, (Cur.), Eutanasia: un diritto?, Napoli 2015; KLESTA, Fin de vie: le regard italien, RIDC, 2016, 113-128; DI MARCO, Autodeterminazione e diritto, Napoli 2017; ADAMO, Costituzione e fine vita, Milano 2018; ADAMO, Costituzione e (processo del) fine vita, in Dig. Sez. civ., Agg., XII, Torino 2019, 143-182; URCIUOLI, Fine vita: antichi dilemmi e questioni irrisolte, Napoli 2021. (98) Corte assise Roma, 10 dicembre 1983, FI, 1985, II, 489; Corte Assise Trieste, 2 maggio 1988, FI, 1989, II, 184; Cass. pen., 7 aprile 1989. (99) A. Milano, decreto 31 dicembre 1999, FI, 2000, I, 2022, con note di PONZANELLI, Eutanasia passiva: sì, se c'è accanimento terapeutico e SANTOSUOSSO, Novità e remore sullo stato vegetativo persistente; A. Milano, 18 dicembre 2003; Cass., 20 aprile 2005, n. 8291; è inammissibile un ricorso d'urgenza finalizzato alla sospensione dell'alimentazione artificiale di un paziente in coma irreversibile: A. Milano, 16 dicembre 2006, FI, 2007, 571; parimenti, è stato giudicato inammissibile un ricorso d'urgenza avanzato da malato terminale volto alla sospensione del trattamento di ventilazione artificiale: T. Roma, 16 dicembre 2006, FI, 2007, 2231. (100) T. Roma, 6 marzo 2007, RP, 2007, 548; Uff. ind. prel. Roma, 17 ottobre 2007, n. 2049, Cass. pen., 2008, 1791; T. Modena, 13 maggio 2008, GM, 2008, 2515; Cass. pen., 24 giugno 2008, n. 37077; T. Modena, 5 novembre 2008, DF, 2009, 277; TAR Lombardia, 26 gennaio 2009, n. 214, GC, 2009, 788; MORACE PINELLI, Libertà di curarsi e rilevanza delle decisioni di fine vita, RDC, 2011, I, 697. (101) Caso Welby: T. Roma, 17 ottobre 2007; si veda inoltre: Corte assise appello Milano, 21 giugno 2002; sul punto già RESCIGNO, La fine della vita umana, RDC, 1982, I, 634, 646. (102) Caso Eluana Englaro: Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, GC, 2007, 2366; GC, 2008, 1725; DF, 2008, 77; DR, 2008, 421, con nota di BONACCORSI, Rifiuto delle cure mediche ed incapacità del paziente: la Cassazione e il caso Englaro, ivi, ricostruzione dell'intera vicenda processuale, la quale si domanda in particolare se il consenso di Eluana, reso prima dell'evento ed in piena salute, potesse effettivamente considerarsi attuale, libero, informato e consapevole, 437; Cons. Stato, 2 settembre 2014, n. 4460, NGCC, 2015, I, 74; con commenti di: BENCIOLINI, Obiezione di coscienza?, NGCC, 2015, II, 3; R. FERRARA, Il caso Englaro innanzi al Consiglio di Stato, ivi, 9; PALERMO FABRIS, Risvolti penalistici di una sentenza coraggiosa: il Consiglio di Stato si pronuncia sul caso Englaro, ivi, 13; ZATTI, Consistenza e fragilità dello ius quo utimur in materia di relazione di cura, ivi 20; ne consegue che l'eventuale diniego dell'amministrazione di dare attuazione alla volontà del paziente può essere fonte di responsabilità risarcitoria: C. Stato, 21 giugno 2017, n. 3058, NGCC, 2017, I, 1525, con nota di M. AZZALINI, V. MOLASCHI, Autodeterminazione terapeutica e responsabilità della p.a. Il suggello del Consiglio di Stato sul caso Englaro. (103) TAR Lombardia, 6 aprile 2016, n. 650, NGCC, 2016, I, 1194, con nota di FAVILLI, La responsabilità della pubblica amministrazione nel caso Englaro. (104) T. Reggio Emilia, 24 luglio 2012, GI, 2013, 345, con nota di CARUSI, Consenso a cure palliative e ruolo dell'amministratore di sostegno. Quanto c'è bisogno di una legge sul testamento biologico? (105) Caso Cruzan: PONZANELLI, Nancy Cruzan, la Corte suprema degli Usa e il right to die, FI, 1991, IV, 66, nonché SANTOSUOSSO, Novità e remore sullo stato vegetativo persistente, FI, 2000, I, 2026, 2027. (106) Caso Bland: Airdale NHS Trust v. Bland (1993) AC 789, citata da PONZANELLI, Eutanasia passiva: sì, se c'è accanimento terapeutico, FI, 2000, I, 2023, 2025. (107) CEDU, 5 giugno 2015, grande camera, ric. 46043/14, NGCC, 2015, I, 814, con commento di CASONATO, Un diritto difficile. Il caso Lambert fra necessità e rischi. (108) CEDU, 28 giugno 2017, ric. N. 39793/17, NGCC, 2017, I, 1351, con nota di FALLETTI, Il best interest of the child tra fine vita e sperimentazione medica. (109) Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 23 FALLETTI, Fine vita e best interest of the child: i recenti orientamenti del common law britannico, NGCC, 2020, II, 687-695. (110) T. Cagliari, 16 luglio 2016, NGCC, 2017, I, 513, con nota di PARDINI, Scelte di fine vita e amministratore di sostegno. Problemi aperti. (111) T. Roma, 22 gennaio 2021, NGCC, 2021, 824, con nota di DURANTE, Volontà presunta e best interests del paziente in stato vegetativo permanente; GORASSINI, Cambio vita … con morte, NGCC, 2021, II, 902-906. (112) Assise Milano, 14 febbraio 2018, n. 1, NGCC, 2018, I, 1462, con nota di AZZALINI, Il caso Cappato davanti alla Consulta: equivoci e paradossi in tema di aiuto al suicidio e diritto all'autodeterminazione terapeutica. (113) Corte Cost., 16 novembre 2018, n. 207, NGCC, 2019, I, 540, con nota di AZZALINI, Il caso Cappato tra i moniti al legislatore, incostituzionalità prospettate ed esigenze di tutela della dignità della persona. (114) C. Cost., 22 novembre 2019, n. 242, NGCC, 2020, I, 368, con nota di AZZALINI, Prigionieri del noto? La Consulta chiude il caso Cappato ma rischia di perdersi nel labirinto del fine vita; GI, 2020, 1053, con note di GORGONI, L'aiuto al suicidio tra vita, autodeterminazione, integrità e dignità del malato, MUGELLI, Le cautele procedurali ed il richiamo ai comitati etici nel caso Cappato; GI, 2020, 1198, con nota di VALLINI, Il caso Cappato: la Consulta autorizza e disciplina il suicidio assistito. (115) GUIZZI, Riflessioni sull'eutanasia, ODCC, 2019, 387-396; CASONATO, La Corte costituzionale, tra giuste attenzioni e eccessi di prudenza, NGCC, 2020, II, 418-423; ORSI, Il punto di vista di un medico rispetto alla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, ivi, 424-430; PALERMO FABRIS, Il caso Cappato e l'aiuto medico a morire, ivi, 431-435; SCALERA, Riflessioni civilistiche a margine della sentenza Cappato, ivi, 436-442. (116) (117) CASONATO, op. cit., 418. BIOY, Le libre développement de la personnalité en droit constitutionnel, in RIDC, 2003, 123; si veda inoltre G. CRICENTI, Diritto all'autodeterminazione? Bioetica dell'autonomia privata, NGCC, 2011, II, 203. (118) T. Minorenni, Bologna, 26 ottobre 1973, GM, 1975, I, 346, con nota di BESSONE, Personalità del minore, funzione educativa dei genitori e garanzia costituzionale dei diritti inviolabili; T. Minorenni, Bologna, 23 ottobre 1973, GM, 1975, 349, con nota di BESSONE, Crisi del principio di autorità, diritti delle persone e tutela costituzionale; BUSNELLI, Capacità ed incapacità di agire del minore, DFP, 1982, 54, 57. (119) Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847, FI, 2010, 2113; A. Roma, 21 dicembre 2010, NGCC, 2011, I, 896, con nota di CALDERAI, Sui limiti della tutela giuridica dell'autodeterminazione in medicina; RICCIO, La violazione dell'autodeterminazione è, dunque, autonomamente risarcibile, CeI, 2010, 313; GUERRA, Lo spazio risarcitorio per violazione del solo diritto all'autodeterminazione del paziente. Note a margine di un percorso giurisprudenziale, NGCC, 2010, II, 617; Cass., 11 novembre 2019, n. 28985, NGCC, 2020, I, 267, con nota di GAGLIARDI, Un decalogo anche su consenso informato (complicanze) e danni risarcibili. (120) Cass., 23 marzo 2018, n. 7260, GI, 2019, 287con nota di C. IRTI, Il danno non patrimoniale da lesione del diritto all'autodeterminazione: danno in re ipsa?; FI, 2018, I, 1579, con nota di PARDOLESI e TASSONE, La perdita della chance e le forbici della terza sezione; Cass., 15 aprile 2019, n. 10424, GI, 2020, 1348, con nota di FOGLIA, La lesione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali. (121) Cass., 17 aprile 2020, n. 7893, NGCC, 2020, 1056, con nota di GUASTADISEGNI, Libertà di coscienza e propaganda dell'ateismo: la crisi del diritto soggettivo; MIELE, La Cassazione e il credo ateo o agnostico, NGCC, 2020, II, 1133-1140, nonché in NGCC, 2020, II, 1337-1343. (122) (123) Corte EDU, 10 novembre 2020, ricorso n. 21969/2015, GI, 2021, 293. BOUKHARI, La liberté de religion face aux laicites d'aujourd'hui, RIDC, 2017, 929-959 ; LAFFAILLE, Les plaisirs du sens : Du crucifix déconfessionalisé au bandana empli de religiosité, RIDC, 2020, 69-87. (124) G. PERLINGIERI, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli 2015, 101; TAR Venezia, 22 marzo 2005, n. 1110, GM, 2005, 1695; CEDU, sez. grande chambre, 18 marzo 2011, n. 30814. (125) (126) C. Stato, 13 febbraio 2006, n. 556, FI, 2006, III, 181. Cass., 18 settembre 2020, n. 19618, NGCC, 2021, I, 376, con nota di PESCARA, Esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche e laicità dello Stato. (127) Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 24 (128) Cass., S.U., 9 settembre 2021, n. 24414. (129) Cass., 17 aprile 2020, n. 7893, GI, 2020, 1032. Corte giust. UE, grande sez., 14 marzo 2017, causa C-157/15, NGCC, 2017, I, 1340, con nota di SUMAN, La Corte Ue ritiene non discriminatorio il divieto di indossare il velo islamico sul luogo di lavoro; CEDU, 11 luglio 2017, ricorso n. 37798/13, GI, 2017, 2060. (130) Nel caso di specie si trattava di un pugnale lungo venti centimetri: Cass. pen., 15 maggio 2017, GI, 2017, 1957, con nota di TUCCI, Immigrati e diritti inviolabili; GI, 2017, 2208, con nota di FERLA, Il pugnale dei Sikh tra esigenze di sicurezza e divieti normativo-culturali. (131) (132) CEDU, 5 dicembre 2017, ric. N. 57792/15, GI, 2018, 26. CEDU, 14 gennaio 2019, ric. 57433/15, NGCC, 2019, I, 663, con nota di MAZZEO, La Corte eur. dir. uomo tra tutela della vita privata e ordine pubblico in materia di espulsione. (133) (134) 657. P. GALLO, Immissioni, usi incompatibili e problemi di allocazione di risorse scarse, in RDC, 1995, I, T. Taranto, ord. 23 settembre 2013, T. Pavia, ord. 17 settembre 2013, NGCC, 2014, I, 115, con nota di PACE, Diritto alla salute o diritto alla speranza? L'accesso al "metodo Stamina" per i pazienti affetti da patologie incurabili; SCALERA, Il caso stamina tra diritto e scienza, NGCC, 2014, II, 75. (135) DE CUPIS, Il diritto all'identità personale, Milano 1949; LENTI, Nome e cognome, Dig. sez. civ., XII, Torino 1995, 135; MONATERI, La responsabilità civile, Torino 1998, 402; VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, 3° ed., Padova 2005, 453; BORDONALI, Note controcorrente in tema di nome familiare completo e rivendicazione di titoli nobiliari nei tribunali ecclesiastici, in Studi, PALAZZO, Torino 2009, II, 111-128; LIVI, Diritto al nome, in E. GABRIELLI (Cur.), Commentario del codice civile, Torino 2012, sub. art. 6, p. 524; BARDARO, Persona umana e diritto al nome, Napoli 2020; DEL PRATO, Interesse del genitore e interesse del figlio nella modifica del cognome, RDC, 2021, 945-953. (136) Cass., 27 luglio 1978, n. 3779, DF, 1979, 5; T. Napoli, 28 ottobre 2004, GM, 2005, 1553; si veda però anche: A. Messina, 31 gennaio 2000, DFP, 2000, 1058; GC, 2000, I, 1127. (137) (138) T. Napoli, 6 giugno 1995, FI, 1996, I, 2199; T. Venezia, 11 febbraio 1997, FP, 1997, I, 394. D'ADDINO SERRAVALLE, Il cognome della moglie e dei figli tra regole della tradizione ed istanze di scelta concordata dei coniugi, in Studi, CATAUDELLA, Napoli 2013, I, 523-554. (139) Corte Cost., 11 febbraio 1988, n. 176, RaDC, 1991, 190, con nota di DE CICCO, Disciplina del cognome e principi costituzionali; in tempi più recenti la Corte ha comunque escluso che il potere di modificare la normativa in oggetto le competa: Corte Cost., 16 febbraio 2006, n. 61; AGOSTINELLI, Confini europei del diritto di famiglia: il matronimico nel dialogo tra le Corti, RTDPC, 2018, 369-390. (140) T. Milano, decr., 10 gennaio 2011, NGCC, 2011, I, 676, con nota di R. VILLANI, L'attribuzione del doppio cognome ai figli (naturali, nel caso di specie, ma, in realtà, anche legittimi), quale strumento per salvaguardare la relazione tra i nati ed i rami familiari di ciascun genitore? (141) Secondo T. Lucca, 1° ottobre 1984, DFP, 1984, 1068, dopo la riforma del diritto di famiglia deve essere accolta la richiesta della madre affinché si attribuisca al figlio comune anche il proprio cognome. (142) DE CICCO, La normativa sul cognome e l'uguaglianza tra genitori, RaDC, 1985, 973; COZZI, I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli tra eguaglianza e unità familiare, NGCC, 2010, II, 449. (143) Riferimenti in DE CICCO, Disciplina del cognome e principi costituzionali, RaDC, 1991, 191, 193, 196; STURM, La scelta del cognome: coppie italiane e coppie italo-tedesche stabilite in Germania, Studi, Cian, Padova 2010, II, 2391; DEVELIOGLU, Rupture d'ègalitè entre hommes et femmes autour de la question du non de famille en Turquie, RIDC, 2013, 859-878. (144) Corte eur. dir. uomo, 7 gennaio 2014, NGCC, 2014, I, 515, con nota di WINKLER, Sull'attribuzione del cognome paterno nella recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; GI, 2014, 2670, con nota di CORZANI, L'attribuzione del cognome materno di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo. (145) Corte Cost., 21 dicembre 2016, n. 286, NGCC, 2017, I, 818, con nota di FAVILLI, Il cognome tra parità dei genitori e identità dei figli; GI, 2017, 815, con nota di FAVALE, Il cognome dei figli e il lungo sonno del legislatore. (146) Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 25 (147) Riferimenti in FAVALE, op. cit. C. Cost., 11 febbraio 2021, n. 18, NGCC, 2021, I, 605, con commento di TROIANO, Il cognome dei figli ancora al vaglio della Consulta; GI, 2021, 1811, con nota di OLIVERO, Cognome dei figli: i rischi dell'autonomia e dell'alfabeto, il quale in alternativa ai criteri dell'autonomia e dell'alfabeto propone di far prevalere tra i cognomi dei due genitori quello più raro o in alternativa di attribuire quello paterno ai figli maschi e quello materno alle figlie femmine; ID., Ancora sul cognome: due luoghi comuni e due proposte annunciate, Jus civ., 2021, 1371-1400. (148) (149) GASLINI, La cognomizzazione dei predicati nobiliari, RDC, 1991, II, 235. T. Roma, 7 dicembre 2015, GI, 2017, 340, con nota di MAGNI, Il significato della XIV Disposizione Transitoria e Finale della Costituzione. (150) Cass., 20 novembre 2012, n. 20385, NGCC, 2012, I, 99; VIGGIANI, Il genere dei nomi nel nuovo ordinamento dello stato civile: il caso Andrea, NGCC, 2012, II, 9. (151) Cass., 28 ottobre 1978, n. 4922, GI, 1979, I, 1540, con nota di TRABUCCHI, Il potere di imporre il nome al neonato; GC, 1979, I, 662, con nota di FINOCCHIARO, Disaccordo tra i genitori, imposizione del nome al neonato e rettificazione degli atti dello stato civile, in particolare secondo questa pronuncia nel caso in cui il nome sia stato indicato dalla levatrice, il padre avrebbe il potere di chiedere la rettifica dell'atto di nascita, dato che la domanda non tende ad introdurre una modificazione del nome, ma soltanto a far coincidere il nome, quale risulta dall'atto di stato civile, con quello realmente spettante al neonato; Cass., 7 settembre 1982, n. 4844. (152) (153) Cass., 28 marzo 1984, n. 2049, FI, 1984, I, 1256. Cass., 9 maggio 1981, n. 3060, FI, 9 maggio 1981, n. 3060, FI, 1982, I, 1378: "A seguito delle modifiche introdotte in ordine all'esercizio della potestà dalla riforma del diritto di famiglia, il potere di scelta del prenome del neonato spetta congiuntamente ad entrambi i genitori ed in caso di contrasto fra gli stessi è possibile il ricorso al giudice a norma dell'art. 316, 3° comma, c.c., integrando lo stesso una questione di particolare importanza". (154) (155) Cons. Stato, 6 ottobre 1984, n. 750, Cons. Stato, 1984, I, 1141. (156) GIARDINA, La persona fisica, in Diritto civile, a cura di RESCIGNO e LIPARI, Milano 2009, I, 328. (157) LENTI, op. cit., Dig. sez. civ., 142. Il nome Farouk, appartenente all'ex sovrano dell'Egitto, non può essere utilizzato per denominare tavolette di cioccolato: A. Milano, 22 gennaio 1960, GC, 1960, I, 593; in materia di usurpazione di titoli nobiliari: Coll. arb. 18 febbraio 1991, Riv. arbtr., 1994, 127. (158) (159) Cass., 16 luglio 2003, n. 11129, GC, 2004, I, 2746. (160) T. Milano, 9 novembre 1992, GI, 1993, I, 2, 747. (161) T. Torino, 9 marzo 2007, FI, 2007, 1756. FUNAIOLI, Diritto cinematografico e tutela della personalità, GC, 1954, 602; VERCELLONE, Il diritto sul proprio ritratto, Torino 1959; ANSALONE, Il diritto all'immagine, NGCC, 1990, II, 228; SAVINI, L'immagine e la fotografia nella disciplina giuridica, Padova 1989; CIONTI, Segni distintivi della persona e segni distintivi della personalità, Milano 1994; ID., Alle origini del diritto all'immagine, Milano 1998; ID., La nascita del diritto sull'immagine, Milano 2000; P. SIRENA, La tutela inibitoria e cautelare del diritto all'immagine, Riv. crit. dir. priv., 1996, 321; MONATERI, La responsabilità civile, Torino 1998, 408; VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, 3° ed., Padova 2005, 461; SIRENA, Il sequestro della stampa a tutela del diritto all'immagine, in NGCC, 2008, II, 135; PROTO, Tutele per abuso d'immagine, NGCC, 2012, II, 381; LACROIX,MAZOUS, Rencontre entre le droit au respect de l'image et l'art. du selfie, RIDC, 2018, 59-88. (162) T. Roma, 24 gennaio 2002; Cass., 16 maggio 2006, n. 11491, GC, 2007, 2785; Cass., 1° agosto 2006, n. 940. (163) S, Sandrelli: A. Roma, 8 settembre 1980; si vedano inoltre: Cass., 17 febbraio 2004, n. 3014; T. Messina, 8 marzo 2005; T. Rimini, 19 gennaio 2007, n. 65; Cass., 1° settembre 2008, n. 21995, FI, 2008, 3104. (164) (165) T. Roma, 7 ottobre 1988, DFP, 1989, 172. Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 26 Cass., 15 marzo 1986, n. 1763, FI, 1987, I, 889; DDI, 1986, 883, con nota di ZENO ZENCOVICH, Una svolta giurisprudenziale nella tutela della riservatezza; DA, 1987, 120, con nota di LAX, Riflessioni sulla liceità della riproduzione del ritratto collegata a fatti avvenuti in pubblico : "Lede la reputazione ed il decoro del ritrattato l'utilizzazione, reiterata nel tempo e fuori dal contesto storico originale, dell'immagine altrui che trasformi il titolare in simbolo di un comportamento sociale non da tutti positivamente considerato (nella fattispecie: uso, per sei anni, in una sigla televisiva della fotografia di un tifoso allo stadio, colto in un momento di grande apprensione)". Cass., 11 aprile 2005; Cass., 29 settembre 2006, n. 21172, GC, 2007, 2785. (166) (167) T. Roma, 12 marzo 2004, DR, 2005, 879. (168) P. Roma, 6 maggio 1988, FI, 1989, I, 2019. Il T.G.I. de la Seine, 24 novembre 1965, D., 1967, 471, ha condannato un fotografo che aveva realizzato una foto della Bardot con teleobiettivo a pagare simbolicamente un franco. (169) (170) A. Genova, 11 giugno 2002, GM, 2003, 447. (171) Cubista: T. Napoli, 20 giugno 2001, GM, 2002, 756. (172) T. Palermo, 21 febbraio 2007, 780. GIAMPICCOLO, La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza, RTDPC, 1958, 458; FRANCESCHELLI, Il diritto alla riservatezza, Napoli 1960; RESCIGNO, Il diritto di essere lasciati soli, in Synteleia per Arangio Ruiz, Napoli 1964; ID., Il diritto all'intimità della vita privata, in Studi in onore di Santoro-Passarelli, Napoli 1972, IV, 199; AA. 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(177) Il diritto alla privacy negli Stati Uniti è nato con il ben noto articolo di WARREN, BRANDAIS, The Right to Privacy, in 4 Harv. L.R., 1890, 193. (178) (179) PUGLIESE, Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni cinematografiche, in FI, 1954, I, 115. (180) DE CUPIS, Il diritto alla riservatezza esiste, in FI, 1954, IV, 89. (181) Cass., 6 dicembre 2013, n. 27381, GI, 2013, 6. Cass., 13 febbraio 2018, n. 3426, NGCC, 2018, I, 1270, con nota di PETRUZZI, Privacy e danno da diffusione mediatica non autorizzata del proprio nominativo. (182) (183) T. Roma, 14 settembre 1953, in FI, 1954, I, 115. (184) Cass., 20 aprile 1963, n. 990, in GC, 1963, I, 1280. Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 27 (185) Cass., 27 maggio 1975, n. 2129, in GI, 1975, I, 1, 970. Cass., 13 marzo 1985, n. 1968; T. Roma, 16 febbraio 1990, GI, 1991, I, 2, 34; GC, 1990, I, 2966: "Non può essere invocato il diritto di cronaca giornalistica riguardo a fatti appartenenti alla vita assolutamente privata della persona, perché difetta un interesse pubblico alla conoscenza di tali fatti". In questo senso anche: CEDU, 24 giugno 2004, n. 59320; CEDU, sez. Grand. Chambre, 7 febbraio 2012, n. 40660. (186) (187) T. Roma, 20 novembre 1986, Temi rom., 1986, 696. P. Roma, 6 maggio 1983, GM, 1984, 550; P. Roma, 25 maggio 1985, Dir. aut., 1986, 181; P. Rom, 7 novembre 1986, GM, 1987, 1190; GM, 1988, 40; T. Roma, 27 novembre 1996, Dir. inf., 1997, 340; Dir. aut., 1997, 373; T. Roma, 8 novembre 1996, Dir. inf., 1997, 323: "Il diritto soggettivo alla riservatezza, fondato direttamente sull'art. 2 Cost., può essere sacrificato soltanto nei limiti della realizzazione dell'interesse sociale, attraverso la divulgazione di quelle notizie strettamente necessarie alla rappresentazione storica del fatto …".; Cass., 25 marzo 2003, n. 4366, GC, 2004, I, 2417; Cass., 5 settembre 2006, n. 19069, in NGCC, 2007, I, 720, con nota di MANTELERO, Foto di gruppo con signora: riserbo del minore ed utilità sociale dell'informazione. (188) CEDU, 21 febbraio 2017, ric. 20996/10, NGCC, 2017, I, 1182, con nota di ROTOLO, La tutela della persona tra libertà di informazione e diritto alla vita privata. (189) Cass., 11 giugno 2018, n. 15075, NGCC, 2018, I, 1765, con nota di ESPOSITO, Pubblicità delle informazioni fiscali e tutela della riservatezza nel nuovo contesto tecnologico-informatico. (190) (191) C. Stato, 17 settembre 2021, n. 5130, GI, 2021, 2305. A. CINQUE, Privacy, big-data e contact tracing: il delicato equilibrio fra diritto alla riservatezza ed esigenze di tutela della salute, NGCC, 2021, II, 957-968. (192) ATELLI, Il diritto alla tranquillità individuale, dalla rete internet al door to door, Napoli 2001, BAFFI, op. cit., 57 ss. (193) Caso La Terza: T. Roma, 30 ottobre 1985, GI, 1987, I, 2, 204; MONATERI, op. cit., 407; ABEL, La parola e il rispetto, Milano 1986, ivi, altre esemplificazioni, 87. (194) Cass., 1° agosto 2013, n. 18443, NGCC, 2014, I, 103, con nota di SITZIA, I controlli tecnologici del datore di lavoro tra necessità e proporzionalità. Chiare indicazioni lavoristiche dalla prima sezione civile. (195) Cass., 1° agosto 2013, n. 18443, GI, 2014, 169, con nota di LOIACONO, Due questioni in materia di trattamento dei dati personali. (196) CEDU, 12 gennaio 2016, NGCC, 2016, I, 899, con nota di SITZIA e PIZZONIA, Il controllo del datore di lavoro su internet e posta elettronica: quale riservatezza sul posto di lavoro? (197) CEDU, Grande Camera, 5 settembre 2017, ric. 61496/08, NGCC, 2017, I, 1652, con nota di A. SITZIA, I limiti di controllo della posta elettronica del lavoratore: una chiara presa di posizione della Grance Camera della Corte eur. dir. uomo. (198) CEDU, 22 febbraio 2018, ric. 588/13, NGCC, 2018, I, 1259, con nota di CARTA, Documenti "personali" o "privati": il caso dei files salvati sul computer aziendale. (199) (200) CEDU, 28 novembre 2017, ricorso n. 70838/13, GI, 2018, 27. (201) Cass., 13 giugno 2017, n. 14685, GI, 2017, 1507. LUGARESI, Internet, Privacy e pubblici poteri negli Stati Uniti, Milano 2000; MANTELERO, Attività di impresa in internet e tutela della persona, Padova 2004. (202) BOCCHINI, La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico, Napoli 2003; ANDREOLA, Minori e incapaci in internet, Napoli 2019, 73. (203) (204) T. Roma, 27 aprile 2016; C. Stato, 18 maggio 2021, n. 3851, GI, 2021, 1798. (205) T. Roma, 15 luglio 2016. Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 28 Cass., 19 marzo 2019, n. 7708, NGCC, 2019, 1049, con nota di TORMEN, La linea dura della Cassazione in materia di responsabilità dell'hosting provider (attivo e passivo); GI, 2019, 2604, con nota di BOCCHINI, La responsabilità plurisoggettiva, successiva ed eventuale dell'ISP. (206) (207) T. Roma, 10 gennaio 2019, n. 693. (208) T. Roma, 15 luglio 2016; T. Roma, 10 gennaio 2019, n. 693. (209) T. Roma, 15 febbraio 2019, n. 3512. (210) A. Milano, 27 febbraio 2013, n. 8611, FI, 2013, 593. (211) T. Milano, 12 aprile 2010, n. 1972, Riv. pen., 2010, 1017. T. Napoli, 3 novembre 2016, GI, 2017, 629, con nota di BOCCHINI, La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti. (212) T. Trieste, 27 novembre 2020, n. 2031, GI, 2021, 2089, con nota di MARTINELLI, La chiusura dell'account Facebook di un'associazione: quale tutela?; NGCC, 2021, I, 778, con nota di CITARELLA, Facebook, standard unilaterali di condotta e memoria condivisa. (213) CEDU, 4 marzo 2019, NGCC, 2019, I, 1030, con nota di FALCONI, Diffamazione via hyperlinking e tutela della libertà di informazione on-line. (214) MONTEROSSI, La comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d'autore nel world wide web. Limiti allo utilizzo degli Hypelink per viaggiare nel ciberspazio, in Jus civ., 2021, 736-772. (215) (216) Corte di giustizia UE, Grande sezione, 17 ottobre 2017, causa C-194/16, GI, 2017, 2588. (217) T. Roma, 10 gennaio 2019, n. 693. Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande sezione, 22 giugno 2021, cause riunite C-682/18 e C-683/18, GI, 2021, 2056. (218) Corte Giust. UE, 5 giugno 2018, causa C-210/16, NGCC, 2018, 1805, con nota di RICCIO, Titolarità e contitolarità nel trattamento di dati personali tra Corte di Giustizia e regolamento privacy. (219) Cass., S.U., 18 novembre 2016, n. 23469; DURANTE, Sequestro di siti internet per lesione della reputazione: i discutibili approdi giurisprudenziali, NGCC, 2018, II, 1878-1889. (220) FERRI, Diritto all'informazione e diritto all'oblio, in RDC, 1990, I, 801; E. GABRIELLI (Cur.), Il diritto allo oblio, Atti del convegno di Studi del 17 maggio 1997, Napoli 1999; SPOTO, Note critiche sul diritto all'oblio e circolazione delle informazioni in rete, CeI, 2012, 1048, BAFFI, op. cit., 57 ss; MATHIEU, Le temps de l'oubli, in Studi in onore di Antonio Gambaro, Milano 2017, II, 1163-1174; POST, Tensions entre droit au dèbat public et droit au déréférencement, regard d'outre-atlantique, RIDC, 2017, 821-845. (221) C. App. de Paris, 15 maggio 1970, D., 1970, 471, si riferisce al caso di un cantante che aveva deciso di far perdere le sue tracce; un giornalista ciononostante era riuscito a scovarlo ed a pubblicare il suo nuovo indirizzo; la Corte afferma un diritto all'oblio. (222) Cass., 5 aprile 2012, n. 5525, NGCC, 2012, I, 836, con nota di MANTELERO, Right to be forgotten ed archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa il diritto all'oblio. (223) (224) Cass., 24 giugno 2016, n. 13161. Corte giustizia UE, grande sezione, 24 settembre 2019, causa C-507/17, NGCC, 2020, 799, con nota di CALABRESE, Bilanciamento ed estensione territoriale del diritto alla deindicizzazione; Cass., 19 maggio 2020, n. 9147, GI, 2021, 1329, con nota di SPANGARO, Notizie sul web e oblio: il conflitto tra cronaca, reputazione, riservatezza; T. Milano, 24 gennaio 2020, NGCC, 2020, I, 1235, con nota di CIRILLO, La deindicizzazione dai motori di ricerca tra diritto all'oblio e identità personale. (225) Cass., 17 luglio 2015, n. 15096, GI, 2015, 2651, con nota di MANTELERO, Diritto all'oblio e pubblicità del registro delle imprese. (226) Cass., 9 agosto 2017, n. 19761, GI, 2018, 1437, con nota di MOLLICONE, Il registro delle imprese conserva i dati di amministratori/liquidatori salvo eccezione. (227) Corte giustizia UE, 9 marzo 2017, causa C-157/15, GI, 2017, 808; GI, 2017, 1618, con nota di MANTELERO, La Corte di giustizia su pubblici registri e c.d. right to be forgotten; NGCC, 2017, I, 1017, (228) Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 29 con note di MANTELERO, Non c'è oblio per i pubblici registri e di CARRARO, L'iscrizione nel registro delle imprese come lecita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata. Cass., 20 marzo 2018, n. 6919, NGCC, 2018, I, 1324, con nota di CODIGLIONE, I limiti al diritto di satira e la reputazione del cantante celebre "caduta" nell'oblio. (229) T. Milano, 5 ottobre 2016, NGCC, 2017, I, 549, con nota di G.M. RICCIO, Il difficile equilibrio tra diritto all'oblio e diritto di cronaca. (230) (231) T. Roma, 3 dicembre 2015, n. 23771, DII, 2016, 266. (232) Corte di Giustizia UE, 13 maggio 2014, n. 317, causa C-131/12. (233) Cass., 26 giugno 2013, n. 16111; Cass., 9 agosto 2017, n. 19761. (234) Cass., S.U., 22 luglio 2019, n. 19681. (235) Cass., 5 aprile 2012, n. 5525. (236) Cass., 24 giugno 2016, n. 13161. Ivi indicazione analitica delle circostanze che possono rendere preminente il diritto di cronaca: Cass., 20 marzo 2018, n. 6919, GI, 2019, 1047, con nota di MARTINELLI, Il diritto all'obblio nel bilanciamento tra riservatezza e libertà di espressione: quali limiti per i personaggi dello spettacolo? (237) Cass., S.U., 22 luglio 2019, n. 19681, GI, 2019, 1779; M.C. PERCHINUNNO, Identità personale, identità digitale e diritto di cronaca, CeI, 2020, 1430-1446. 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Cass., 9 febbraio 2017, n. 3455, NGCC, 2017, I, 1232, con nota di PIRAINO, Il contrasto sulla nozione di dato sensibile, sui presupposti e sulle modalità del trattamento. (256) Cass., S.U., 27 dicembre 2017, n. 30984, GI, 2018, 2639, con nota di RICCI, Trattamento di dati sensibili e principio di responsabilizzazione. (257) (258) Cass., 9 luglio 2018, n. 18006. Cass., 26 giugno 2012, n. 10664, GI, 2013, 541, con nota di AINA, Brevi annotazioni sulla responsabilità da illecito trattamento dei dati personali. (259) Invio di e-mail indesiderate: Cass., 8 febbraio 2017, n. 3311, GI, 2017, 1537, con nota di THOBANI, Invio di comunicazioni indesiderate: il risarcimento del danno non patrimoniale. (260) P. GALLO, Trattato di diritto civile, VII, L'arricchimento senza causa, la responsabilità civile, Torino 2018. (261) (262) Più ampiamente vol. VII. Cass., 9 agosto 2012, n. 14346, GI, 2013, 1536, con nota di VITERBO, La videosorveglianza a tutela della proprietà privata; si veda però anche: Corte di giustizia dell'Unione europea, 11 dicembre 2014, GI, 2015, 29, con nota di P. COSTANZO, Corte di giustizia e videosorveglianza. (263) T. Prato, 19 settembre 2011, NGCC, 2012, I, 242, con nota di GIROTTO, Trattamento di dati biometrici e dignità della persona. (264) (265) Cass., 5 luglio 2016, n. 13663, GI, 2016, 2342, con nota di RIZZUTI, Privacy e videosorveglianza. Cass., 17 luglio 2015, n. 15096, NGCC, 2016, I, 70, con nota di MANTELERO, Right to be forgotten e pubblici registri; G. CARRARO, Pubblicità commerciale e diritto all'obblio nella prospettiva dei diritti dell'uomo, NGCC, 2016, II, 634-641. (266) THOBANI, I requisiti del consenso al trattamento dei dati personali, Santarcangelo di Romagna 2016; A. RICCI, op. cit.; PALAZZOLO, La banca dati e le sue implicazioni civilistiche in tema di cessione e deposito alla luce del reg. 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(285) DE FRANCESCHI, op. cit., 115. (286) DE FRANCESCHI, op. cit., 120 ss, 126. (287) DE FRANCESCHI, op. cit., 112. (288) DE FRANCESCHI, op. cit., 118. (289) DE FRANCESCHI, op. cit., 101. (290) THOBANI, op. cit., GI, 2019, 536. (291) ALPA, L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione, CeI, 2017, 723-727, in parti. 727. SCHWARTZ, Property, Privacy, and Personal Data, 117, HLR, 2004, 2055-2128, il quale si esprime in termini moderatamente favorevoli alla commodification dei dati personali. (292) MESSINETTI, Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali, RCDP, 1998, 339-407, 365 ss; BRAVO, Il diritto a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività economica, Milano 2018; ID., Lo scambio di dati personali nei contratti di fornitura di servizi digitali e il consenso dell'interessato tra autorizzazione e contratto, CeI, 2019, 34-58; RESTA, Diritti fondamentali e diritto privato nel contesto digitale, in CAGGIA, RESTA (Cur.), I diritti fondamentali in Europa e il diritto privato, Roma 2019, 117-134, in partic. 128-132. (293) DEL MASTRO NICTA, op. cit., 130; in questo senso anche: TAR Lazio, 10 gennaio 2020, n. 260, GI, 2021, 320, con nota di SOLINAS, Circolazione dei dati personali, onerosità del contratto e pratiche commerciali scorrette. (294) (295) Cass., 21 ottobre 2019, n. 26778. ZENCOVICH, La reputazione del magistrato, Dir. inf., 1986, 138; ID., Profili comparatistici dell'alchimia: la liquidazione dell'impalpabile, RTDPC, 1995, 1145; SCARSELLI, ZENCOVICH, Analisi di 170 sentenze sulla lesione della personalità rese dal Tribunale di Roma (1988-1994), Dir. inf., 1995, 701; MONATERI, La responsabilità civile, Torino 1998, 389; VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, 3° ed., Padova 2005, 488; VIGLIONE, Riflessioni sui rimedi civilistici all'Hate Speech, RDC, 2020, 775-795. BEIGNIER, L'honneur et le droit, Paris 1995. Con riferimento alle offese contenute in un testamento: Cass., 8 novembre 1932, RDCo, 1933, II, 14; PACCHIONI, Offese per mezzo di testamento, Riv. it. dir. pen., 1933, 273; LUZZATTO, Responsabilità per ingiuria in un testamento, in RDC, 1933, 86; MONTEL, In tema di responsabilità per ingiurie contenute in un testamento, Riv. pen., 1934, I, 559. (296) Specie se vengono diffuse notizie false in rete: RICCI, Il valore economico della reputazione nel mondo digitale. Prime considerazioni, CeI, 2010, 1297. (297) VEEDER, The History and Theory of the Law of Defamation, I, 3 Col. L.R., 1903, 516; II, 4 Col. L.R., 1904, 33; BIONDI, Storie di giudici: Tort of Libel, Common Law e diritti di libertà, RDC, 1995, I, 547. (298) GAMBARO, Falsa luce agli occhi del pubblico, in RDC, 1981, I, 84; ZENO-ZENCOVICH, Onore e reputazione nel sistema del diritto civile, Napoli 1985. (299) (300) Cass., 13 maggio 1958, n. 1563, GI, 1958, I, 1, c. 1330. Cass., 13 ottobre 1972, n. 3045, in GC, 1973, I, 821; Cass. pen., 27 agosto 1980, in GC, 1980, I, 2380. (301) Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 33 (302) Più ampiamente: Cass., 10 settembre 2018, n. 21965, GI, 2019, I, 137, con nota di P. TOSI e E. PUCETTI, Chat Facebook: se la riservatezza legittima la denigrazione del datore di lavoro. (303) T. Torino, 28 maggio 2020, NGCC, 2021, 125, con nota di CASTELLANETA, Libertà di espressione degli avvocati e tutela della reputazione dei magistrati tra fonti internazionali e diritto interno. (304) P. GALLO, Pene private e responsabilità civile, Milano 1996, 113; OBERTO, La seduzione con promessa di matrimonio al capolinea, DR, 1996, 416; MONATERI, La responsabilità civile, Torino 1998, 462; CAZZETTA, Praesumitur seducta, Milano 1999; VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, 3° ed., Padova 2005, 498. (305) (306) Cass., 19 dicembre 1980, n. 6568, GC, 1981, I, 1415. (307) Trib. Pisa, 3 febbraio 1976, in Resp. civ. prev., 1977, 62. Cass., 19 dicembre 1980, n. 6568, GC, 1981, I, 1415; Cass., 27 novembre 1986, n. 6994, Dir. fam., 1987, 160; Cass., 10 agosto 1991, n. 8733, VN, 1992, 176. (308) (309) T. Verona, 29 gennaio 1982, RCP, 1983, 531. Cass., 8 luglio 1993, n. 7493, in Corr. giur., 1993, 1052: "Un fidanzamento ufficiale prima della seduzione, ma dolosamente predisposto quale mezzo per ottenere dalla donna l'assenso all'amplesso, è fatto da ritenersi, di regola, idoneo agli effetti della serietà della promessa, dell'efficienza del mezzo usato e dell'illiceità del comportamento dell'uomo". (310) (311) Cass., 15 aprile 2010, n. 9052, GC, 2011, 1294; Cass., 2 gennaio 2012, n. 9. T. Roma, 17 settembre 1988, NGCC, 1989, I, 559; CENDON, Non desiderare la donna d'altri, in CeI, 1990, 607; MONATERI, op. cit., 468. (312) RIDOLFI, Persone e mass media, Padova 1955; Ricerca del centro Calamandrei, L'orientamento del Tribunale di Roma in tema di diffamazione a mezzo stampa: un'indagine statistica, Dir. inf., 1986, 207; LAX, Il diritto di rettifica nell'editoria e nella radiotelevisione, Padova 1989; MANNA, Beni della personalità e limiti della protezione penale, Padova 1989; RICCIUTO, ZENCOVICH, Il danno da mass-media, Padova 1990; ROPPO, Diffamazione per mass media e responsabilità civile dell'editore, in Studi, Gorla, III, Milano 1994; POLVANI, La diffamazione a mezzo stampa, Padova 1995; CLEMENTE, LODATO, ZENO-ZENCOVICH, La responsabilità professionale del giornalista, Padova 1995; TIRELLI, Informazione e responsabilità civile, Milano 1996; SICA, STANZIONE, Informazione, verità e tutela della persona, Salerno 1997; PSARO, La diffamazione a mezzo stampa, Milano 1998. (313) (314) Cass., 11 ottobre 2013, n. 23144. (315) Cass., 11 ottobre 2013, n. 23144. Un discorso comparabile può essere ripetuto a proposito del diritto di creazione artistica: T. Roma, 5 luglio 2001, GI, 2002, 2310. (316) (317) (1964) 376 U.S. 255. (318) Cass., 18 ottobre 1984, n. 5259, in GC, 1984, I, 2941. (319) Si veda la rassegna pubblicata in Dir. inf., 1986, 207. T. Venezia, 12 ottobre 1999, DR, 2000, 531; Cass., 25 luglio 2000, n. 9746, DR, 2001, 146; Cass., 23 maggio 2001, n. 7025, DR, 2001, 687; Cass., 25 febbraio 2002, n. 2733; Cass., 9 gennaio 2014, n. 194; PSARO, op. cit., 50, 57; CEDU, Grande camera, 10 novembre 2015, ric. 40454/07, NGCC, 2016, I, 418, con nota di VECCHIO, Il bilanciamento fra stampa e privacy tinta di (sangue) blu: il Principe, l'hostess ed il "cane da guardia"; GUASTALLA, Diritto di cronaca e diffamazione di terzi, RDC, 1997, II, 1. (320) Cass., 24 aprile 2008, n. 10690 FINO QUI, NGCC; 2008, I, 1309, con nota di ANZANI, Reputazione, identità personale e privacy a fronte dei diritti di cronaca e di critica; T. Milano, 26 agosto 2008, NGCC, 2009, I, 41, con nota di PONZANELLI, Berlusconi versus the Economist: per ora vince la critica. (321) T. Roma, 11 febbraio 1997, T. Roma, 18 aprile 1997, GC, 1998, I, 549, con nota di SCHERMI, Diritto della personalità e satira; FABIANI, La protezione giuridica della parodia con particolare riferimento a (322) Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 34 recenti orientamenti di giuristi stranieri, DA, 1985, 461; MONATERI, La responsabilità civile, Torino 1998, 450. (323) T. Roma, 5 luglio 2001, GI, 2002, 2310. Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande sezione, 3 settembre 2014, causa C-201/13, GI, 2015, 1137, con nota di BOGGIO, L'opera parodistica tra proprietà intellettuale e diritti della personalità. (324) Cass., 29 settembre 2009, n. 20819, NGCC, 2010, I, 221, con nota di GARRANO, Diritto di cronaca e pubblicazione della sanzione disciplinare inflitta all'avvocato. (325) Si vedano inoltre: Cass., 7 febbraio 1996, n. 978, RCP, 1997, 471; Cass., 13 febbraio 2002, n. 2066, GC, 2002, I, 1880; in seguito la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che il giornalista può andare esente da responsabilità quando l'intervista presenti profili di interesse pubblico: Cass. 25 febbraio 2002, n. 2733; T. Palermo, 21 febbraio 2007, n. 780, RCP, 2008, 1151. (326) Cass., 5 aprile 2012, n. 5525, GI, 2013, 1070, con nota di BELLANTE, Diritto all'identità personale e obbligo di aggiornamento degli archivi storici di testate giornalistiche. (327) Cass., 22 luglio 2015, n. 15360, NGCC, 2016, I, 89, con nota di PAGLIETTI, Il diritto all'immagine nel dialogo tra corte di Cassazione e Corte di Strasburgo. (328) T. Torino, 21 aprile 2020, NGCC, 2020, I, 1248, con nota di DE GREGORIO, Critica, disinformazione e incitamento all'odio. (329) (330) Cass., 6 agosto 2007, n. 17172, NGCC, 2008, I, 241. Cass., 19 gennaio 2019, n. 1379, GI, 2019, 612, con nota di FIATA, Limiti al diritto di critica del lavoratore e controllo di legittimità. (331) P. GALLO, Introduzione alla responsabilità civile, Artt. 2043/2059 c.c.,Torino 2000, sub. art. 2043; BELFIORE, Note critiche in tema di satira, NGCC, 2010, II, 219. (332) T. Roma, 13 febbraio 1992, DF, 1993, 1119; Cass., 29 maggio 1996, n. 4993, DR, 1996, 585; Cass., 7 novembre 2000, n. 14485, DR, 2001, I, 29, con nota di CARBONE, L'ubi consistam della satira; T. Bari, 5 marzo 2005, GM, 2005, 2353; Cass., 20 marzo 2018, n. 6919, NGCC, 2018, I, 1324, con nota di CODIGLIONE, I limiti al diritto di satira e la reputazione del cantante celebre "caduto" nell'oblio. (333) (334) T. Roma, 11 febbraio 1997 (decr.), T. Roma 18 aprile 1997 (ord.), GC, 1998, I, 549. (335) Corte EDU, 2 settembre 2021, ricorso n. 46883/15, GI, 2021, 2312. (336) Cass., 15 dicembre 2004, n. 23366. (337) Cass., 17 giugno 2013, n. 15112. Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande sezione, 23 aprile 2020, causa C-507/18, GI, 2020, 1313. (338) (339) Corte EDU, 16 febbraio 2021, ricorso n. 12567/13, GI, 2021, 1044. PERLINGIERI, La personalità umana nell'ordinamento giuridico, Napoli 1972; MESSINETTI, Identità personale e processi regolativi della disposizione del corpo, Riv. crit. dir. priv., 1995, 197; MONATERI, La responsabilità civile, Torino 1998, 434; BASILICA, Il difficile percorso della formalizzazione giuridica dei diritti della personalità c.d. atipici, in RDC, 2005, II, 677; L'identità nell'orizzonte del diritto privato, in NGCC, 2007, Supplemento al fascicolo n. 4; FINOCCHIARO, Identità personale (diritto alla), Dig. sez. civ., agg., Torino 2010, 721. (340) (341) PROSSER, Privacy, in 48 Cal. L.R., 1960, 383. (342) DE CUPIS, I diritti della personalità, cit. (343) P. Torino, 1979, in GC, 1980, I, 965. 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