Orlandorisg
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PER LE
SCIENZE GIURIDICHE
Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato
DIRETTORE
Mario Caravale
nuova serie
10
2019
JOVENE EDITORE
Il presente fascicolo è pubblicato con contributi del Dipartimento di Scienze Giuridiche e
del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici della Facoltà di Giurisprudenza della
Sapienza Università di Roma.
Comitato direttivo: Paolo Ridola - Enrico del Prato - Luisa Avitabile - Nicola Boccella
Enzo Cannizzaro - Mario Caravale - Claudio Consolo - Andrea Di Porto - Laura Moscati
Cesare Pinelli
Abbonamento: € 35,00
ISSN 0390-6760
PROLUSIONI
3 CLAUDIO CONSOLO
La prolusione, nel 1954, di Antonio Segni, fra omaggio a Chiovenda e sug-
gestioni di Carnelutti, su “L’unità del processo” come collante della comu-
nità statale
13 ANTONIO SEGNI
L’unità del processo
37 CESARE PINELLI
Presentazione
39 PETER HÄBERLE
Indirizzo di saluto
45 OLIVIERO DILIBERTO
Esperienza giuridica e comparazione costituzionale. Giornata di studio in
onore di Paolo Ridola
49 DIAN SCHEFOLD
Sul contributo di Paolo Ridola al dialogo fra Italia e Germania
61 GUIDO ALPA
Il messaggio di Paolo Ridola agli studiosi del diritto civile
67 MARCO D’ALBERTI
Comparazione giuridica tra storia ed esperienza
IV RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – INDICE
77 ALESSANDRA DI MARTINO
Culture costituzionali, storia e comparazione
107 ANGELO SCHILLACI
«Innanzi al suo mestiere di giurista sta il suo mestiere di uomo». Compara-
zione costituzionale ed esperienza giuridica nel pensiero di Paolo Ridola
129 ALESSANDRO SOMMA
Imparare dalla storia: riflessioni sul metodo del diritto comparato e sul
ruolo dei suoi cultori
147 AUGUSTO AGUILAR CALAHORRO
Dogmática jurídica y epistemología científica: métodos de investigación en
el derecho constitucional
199 ANDREA LONGO
Osservando la marea
213 MASSIMO BRUTTI
Politica, scienza del diritto, comparazione: un testo di Vittorio Emanuele
Orlando
231 MARCO BENVENUTI
Qual è la funzione del diritto pubblico? Vittorio Emanuele Orlando e la ri-
cerca di un mos italicus iura docendi della nostra cultura giuspubblicistica
nazionale
257 GIOVANNA MONTELLA
Legge, potere e Stato nel processo di costruzione teorica di Paul Laband
267 GIANLUCA BASCHERINI
A proposito di storia e cultura costituzionale in Italia. Piero Gobetti critico
dello Statuto
283 FRANCESCO CERRONE
L’esperienza costituzionale fra storia e comparazione (con qualche annota-
zione sul rapporto fra esperienza giuridica ed economica nel pensiero di
Croce, Calogero e Capograssi)
301 FEDERICO NANIA
Habeas corpus e tecnica della “retrodatazione” nella prospettiva costituzio-
nale inglese
RECENSIONI
915 MASSIMO CACCIARI - NATALINO IRTI, Elogio del diritto. Con un saggio di
Werner Jaeger, La nave di Teseo, Milano, 2019 (Fulvio Costantino)
921 GIANNI FERRARA, Riflessioni sul diritto, La scuola di Pitagora editrice,
Napoli, 2019 (Michele Prospero)
SEZIONE BIBLIOGRAFICA
933 ANTONIO ANGELOSANTO
L’acquisizione del fondo librario appartenuto a Gaetano Sciascia, libero
docente in diritto romano tra l’Italia e il Brasile
ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI
IN ONORE DI PAOLO RIDOLA
Qual è la funzione del diritto pubblico?
Vittorio Emanuele Orlando e la ricerca
di un mos italicus iura docendi
della nostra cultura giuspubblicistica nazionale*
Marco Benvenuti
sume[re] nella sua lunga vita la vita stessa dell’Italia unitaria, o me-
glio della classe dirigente unitaria, con le sue glorie le sue contraddi-
zioni, e le sue debolezze»4, da suscitare un sentimento ancipite. Nel
ripercorrerne le orme e le gesta, viviamo tutt’oggi quell’ambivalenza,
ben espressa nelle parole di Pier Paolo Pasolini, «del contraddirmi,
dell’essere / con te e contro te; con te nel cuore, / in luce, contro te
nelle buie viscere»5; perché ciascuno di noi, parlando della propria
esperienza giuridica (e dunque anche di sé), è come se parlasse un
po’ di Orlando e, in questo caso, parlando di Orlando (e dunque an-
che della sua esperienza giuridica), è come se parlasse un po’ di sé.
Se ho inteso subito fare cenno, in queste mie notazioni iniziali,
alla simultanea considerazione di Orlando uomo politico e di Or-
lando studioso, è perché ritengo che una riflessione sulla funzione
fondativa, sulla funzione normativa e sulla funzione narrativa del di-
ritto pubblico italiano – ché questi sono i tre profili che ho scelto di
enucleare dal tema che mi è stato assegnato e che faranno emergere,
rispettivamente, i tre caratteri della politicità, della statualità e della
storicità che ieri come oggi (domani chissà…) lo contraddistinguono
– non possa prescindere da tale duplice dimensione. Si tratta, a ben
vedere, di una prospettiva che affiora in forma esplicita su alcuni
temi particolari – nota e rimarchevole, ad esempio, è la critica vi-
brante dei primi anni del fascismo6 contro quella «dottrina che, per
preteso omaggio all’ortodossia costituzionale, si dichiara contraria ai
decreti-legge [ed] è inquinata da questa strepitosa contraddizione, di
essere illustrata da Maestri i quali, poi, come uomini di governo,
spinti dallo stato di necessità sottoscrissero a decine e decine decreti-
legge»7, alla quale Orlando risponde per le rime8 – ma che merita di
essere ripresa e sviluppata nel suo insieme, quale caleidoscopio delle
continue decostruzioni e ricostruzioni dell’ordinamento giuridico a
4 P. ALATRI, Vittorio Emanuele Orlando, [1953], rist. in ID., Le origini del fascismo,
Milano, 2014, 337.
5 P.P. PASOLINI, Le ceneri di Gramsci, [1957], rist. in ID., Tutte le poesie, Milano,
I, 93.
8 Cfr. V.E. ORLANDO, Il diritto di necessità e i decreti legge, [1925], rist. in ID.,
Scritti varii di diritto pubblico e scienza politica, Milano, 1940, 339 ss.
M. BENVENUTI – QUAL È LA FUNZIONE DEL DIRITTO PUBBLICO? 233
cui egli, come noi abitatori del nostro tempo, viene continuamente
sollecitato.
Ora come allora, infatti, ma come forse in ogni epoca che non
sia quella germinale di una nuova stagione istituzionale, si usa e si
abusa della parola “crisi”, quale «spazio libero a tutti i desideri e le
ansie, a tutte le paure e le speranze»9 che albergano nell’animo
umano. È la crisi dello Stato, naturalmente, che ci riporta non solo
idealmente, ma anche diacronicamente dall’odierno 2019 al lontano
1919. È la sua «eclissi, che di giorno in giorno diviene più intensa, in
modo che potrebbe essere non del tutto superstizioso il trarne non
lieti presagi»10, di cui parla Santi Romano nella sua omonima e no-
tissima prolusione pisana di dieci anni prima. È la cadenza, ma forse
anche la caduta di quel «povero gigante scoronato, che pur porta
nella sua bisaccia logora e preziosa, l’impero del mondo e lo scettro
d’avorio»11, di cui scrive Giuseppe Capograssi l’anno precedente, in
un saggio dedicato proprio ad Orlando, come «colui che con più in-
quieto e tormentato amore ha sempre sentito vivente e ardente in
ogni momento e in ogni elemento della scienza, l’eterno problema
della realtà»12. È la considerazione illo tempore formulata dallo stesso
Orlando, per cui «in nessuna epoca, come nella presente, lo Stato ha
avuto nei suoi cittadini altrettanti creditori e così molesti, così arro-
ganti, così inesorabili: ogni giorno è una cambiale che scade e che si
protesta con violenza, non scompagnata da villania»13.
Proprio dalla contemplazione di quella torma di «individui e
collettività [che] premono, stringono, urgono: chiedono con minac-
cia, accettano con dispregio»14, è d’uopo ripartire, per verificare se
effettivamente la costruzione di un’«idea di Stato, dello Stato liberale
e risorgimentale, che salda, in un legame morale ed etico, la co-
scienza giuridica nazionale»15, dunque suscettibile di ricomprendere
9 R. KOSELLECK, Krise, [1982], trad. it. Crisi, Verona, 2012, 52.
10 S. ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi, [1910], rist. in ID., Scritti minori,
Milano, 1990, vol. I, 383.
11 G. CAPOGRASSI, Saggio sullo Stato, [1918], rist. in ID., Opere, Milano, 1959, vol.
I, 5.
12 Ivi, 2.
13 V.E. ORLANDO, Lo Stato e la realtà, [1910], rist. Sul concetto di Stato, in ID., Di-
l’originale).
20 V. TEOTONICO, Contributo alla riflessione sul lascito di Vittorio Emanuele Or-
NINI, Profili storici della scienza del diritto amministrativo, [1940], rist. in ID., Scritti, Mi-
lano, 2002, vol. II, 144; F. LANCHESTER, L’Università italiana e la dottrina giuspubblici-
stica, [2003], rist. in ID., Pensare lo Stato, Roma-Bari, 2004, 54-55.
38 V.E. ORLANDO, Oreste Ranelletti, in Rivista di diritto pubblico, 1930, pt. I, 476.
39 G. CAPOGRASSI, Il problema di V.E. Orlando, cit., nt. 18, 374.
40 P. COSTA, Lo Stato immaginario, Milano, 1986, 68.
41 ID., La giuspubblicistica dell’Italia unita, in Stato e cultura giuridica in Italia dal-
1976, 31.
44 Cfr. ARISTOTELE, Ēthikà Nikomácheia, trad. it. Etica nicomachea, in ID., Etiche,
45 Cfr. V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto
pubblico, [1889], rist. in ID., Diritto pubblico generale, cit., nt. 30, 3 ss.
46 Cfr. ID., Per un trattato di diritto amministrativo italiano, in Archivio di diritto
56 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico,
dell’Italia ferita, cit., nt. 35, 276; ID., Memorie, cit., nt. 34, 317.
62 G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, XVI ed., Bologna, 2017, 694.
M. BENVENUTI – QUAL È LA FUNZIONE DEL DIRITTO PUBBLICO? 239
Seguendo questa via, è possibile dare una lettura, per così dire,
sincronicamente complementare degli insistiti e ripetuti accosta-
menti che Orlando propone non solo tra la teoria e la pratica e tra il
diritto e la politica, come si è detto, ma anche tra il popolo e lo
Stato63, l’ordine politico e l’ordine giuridico64, il diritto pubblico e il
diritto privato65, il diritto pubblico generale e il diritto pubblico po-
sitivo66, il diritto costituzionale e il diritto amministrativo67, il diritto
amministrativo e la scienza dell’amministrazione68; se non anche, rie-
vocando i suoi toni più enfatici, tra «il sangue dei martiri ed il consi-
glio degli statisti»69, quali caratteri costitutivi del Risorgimento, op-
pure tra «la voce dei morti e la volontà dei vivi, il senso dell’onore e
la ragione dell’utilità»70, di fronte alla sconfitta di Caporetto. Tra tali
elementi non vi è antagonismo né contraddizione, perché ciascuno di
essi – come il «vero» e il «certo» delle leggi per Vico, i quali sprigio-
nano l’uno dalla ragione e l’altro dall’autorità71 – consente di cogliere
una porzione originaria della stessa esperienza giuridica, insuscetti-
bile di rinunciare alla propria individualità.
A questo riguardo, non può essere considerato un mero caso di
omonimia se Orlando, sin dai suoi primi lavori, adopera il medesimo
termine a cui Benedetto Croce avrebbe fatto ricorso nel suo saggio
del 1906 su Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel 72
zonte costituzionale italiano, in Il populismo tra storia, politica e diritto, a cura di R. Chia-
relli, Soveria Mannelli, 2015, 276 ss.
M. BENVENUTI – QUAL È LA FUNZIONE DEL DIRITTO PUBBLICO? 241
tocommissione, sed. del 9 settembre 1946, rist. in La Costituzione della Repubblica nei
lavori preparatori della Assemblea costituente, Roma, 1971, vol. VI, 323-324.
81 E.-W. BÖCKENFÖRDE, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation,
[1967], trad. it. La nascita dello Stato come processo di secolarizzazione, in ID., Diritto e
secolarizzazione, Roma-Bari, 2010, 53.
242 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI
G. MARINI, L’Italian style fra centro e periferia ovvero Gramsci, Gorla e la posta in gioco
nel diritto privato, in questa Rivista, 2016, 96.
125 R. ESPOSITO, Pensiero vivente, cit., nt. 83, 12.
126 V.E. ORLANDO, Recenti indirizzi circa i rapporti fra Diritto e Stato, [1926], rist.
Stato e diritto, in ID., Diritto pubblico generale, cit., nt. 30, 227.
127 ID., Lo Stato sindacale nella letteratura giuridica contemporanea, [1924], ivi,
331.
128 ID., Recenti indirizzi circa i rapporti fra Diritto e Stato, cit., nt. 126, 235.
129 Cfr. ID., Lo Stato e la realtà, cit., nt. 14, 220.
130 V. CRISAFULLI, Significato dell’opera giuridica di Vittorio Emanuele Orlando, cit.,
rist. in ID., Discorsi parlamentari, cit., nt. 32, vol. III, 1079.
134 Cfr. P. MELOGRANI, Vittorio Emanuele Orlando e la Prima Guerra Mondiale, in
Vittorio Emanuele Orlando, cit., nt. 3, 28 ss.; M. MAZZAMUTO, Vittorio Emanuele Or-
lando giuspubblicista alla prova della Grande Guerra, in Diritto e società, 2017, 404 ss.
135 V.E. ORLANDO, in AP Camera, XXIV legislatura, sed. del 23 ottobre 1917, rist.
228.
141 ID., I presupposti giuridici di una federazione di Stati, [1930], rist. in ID., Diritto
sola condizione: alla condizione, cioè, che questi limiti debbano va-
lere pure per gli altri, per tutti gli altri»145.
In quello specifico frangente, si sta ormai definendo la colloca-
zione internazionale dell’Italia uscita sconfitta dalla Seconda guerra
mondiale, per Orlando tristemente destinata a svolgere un ruolo
marginale, se non a subire una vera e propria condizione di inferio-
rità, come si evince dalla «tragedia delle genti nostre di Trieste, di
Gorizia, di Pola, di Fiume, di Zara, di tutta la Venezia Giulia»146. Si
spiegano così, a discapito della viva consapevolezza che «il diritto in-
ternazionale [sia] l’avvenire»147, gli strali alti e forti rivolti prima con-
tro il Trattato di pace fra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate del
1947, il quale «ci umilia… ci mutila… ci toglie… ci spoglia… ci sot-
trae»148 ed incarna una «politica di continua remissione»149 e di
«abiezioni fatte per cupidigia di servilità»150; poi in opposizione al
Trattato del Nord Atlantico del 1949, in quanto espressione evidente
della «politica della rassegnazione, [del]la politica dell’adattarsi, del
conformarsi, del tollerare»151; e, infine, avverso l’esecuzione del Trat-
tato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio del
1951, per il timore che, «attraverso un collegio, una commissione,
una organizzazione, una Haute Autorité, si crei un potere occulto,
non controllato, che non proviene dagli organi costituzionali dei sin-
goli Paesi»152.
Si tratta di affermazioni a cui ha fatto certamente ombra un certo
sovraccarico retorico153 e che, per tale ragione, sono state general-
mente tacciate dai commentatori contemporanei di scarsa lucidità e
incisività154. Al contempo, però, simili caveat risuonano come potenti
ammonimenti in una stagione nella quale anche da parte della giu-
spubblicistica italiana ci si adagia su un certo globalismo corrivo e ar-
145 V.E. ORLANDO, in Assemblea costituente, sed. pom. del 22 dicembre 1947, rist.
in ID., Discorsi parlamentari, cit., nt. 32, 816-817.
146 ID., in Assemblea costituente, sed. del 25 giugno 1946, ivi, 685.
147 ID., La crisi del Diritto internazionale, cit., nt. 61, 256.
148 ID., in Assemblea costituente, sed. del 25 giugno 1946, rist. in ID., Discorsi par-
155 C. SCHMITT, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum,
[1950], trad. it. Il nomos della terra, Milano, 1991, 296.
156 N. IRTI, Norma e luoghi, [2001], rist., Roma-Bari, 2006, 3.
157 Cfr. M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, in Annuario 2017. Demo-
crazia, oggi, Napoli, 2018, 231.
158 R. KOSELLECK, “Erfahrungsraum” und “Erwartungshorizont”, [1976], trad. it.
“Spazio di esperienza” e “orizzonte di aspettativa”, in ID., Futuro passato, Bologna, 2007,
300 ss.
159 Ibidem.
160 Ivi, 304.
161 P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, Milano, 2000, 35.
252 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI
162 V.E. ORLANDO, Giorgio Jellinek e la storia del diritto pubblico generale, [1949],
rist. in ID., Scritti giuridici varii, cit., nt. 31, 114.
163 Ibidem.
164 Ibidem.
165 R. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, 1987, 353 ss.
166 G. CAPOGRASSI, Il problema di V.E. Orlando, cit., nt. 18, 368.
167 Ibidem.
168 F. TESSITORE, Crisi e trasformazioni dello Stato, III ed., Milano, 1988, 171.
169 S. ALLOGGIO, Vittorio Emanuele Orlando, cit., nt. 37, 35.
M. BENVENUTI – QUAL È LA FUNZIONE DEL DIRITTO PUBBLICO? 253
pubblicana del 1947 «si scorge un popolo che parla sicuro la propria
lingua, che dà, vichianamente, “sensi alle leggi”»170, mettendo così
efficacemente in evidenza la dimensione narrativa, oltre che fonda-
tiva e normativa, di tale documento posto al vertice dell’ordinamento
giuridico. Si tratta, però, di intendersi su quali siano i testi da pren-
dere in considerazione a tal fine, ossia di individuare i componenti o
formanti, che dir si voglia, che lo costituiscono, a partire, com’è ov-
vio, dalle «norme legali, proposizioni dottrinali, regole giurispruden-
ziali»171; ma non solo. Una lettura a tutto tondo di Orlando ci porta,
infatti, ad arricchire, e di molto, il novero dei materiali dotati di una
forza giusgenerativa, nel senso proprio di una «creazione di signifi-
cato giuridico»172, e ad includere in un’antologia immaginaria di casi
e materiali del diritto pubblico italiano173 – un tempo si sarebbe
detto una crestomazia174 – altri generi letterari, generalmente poco o
punto considerati dai commentatori.
Seguendo questa prospettiva, sono, in primo luogo, le memorie
e i diari di Orlando a restituirci la drammaticità del tempo storico
nel quale talune scelte fondamentali per l’Italia lo hanno visto, sul
piano istituzionale, infausto protagonista: così, nel corso della Prima
guerra mondiale175 e ancor più delle trattative di pace176, con l’im-
probabile formula «Patto di Londra più Fiume»177, o al momento
della caduta del fascismo178, con la frase sciagurata «la guerra conti-
nua»179. Sono, in secondo luogo (e soprattutto), i discorsi parlamen-
tari di Orlando ad assumere un’importanza spesso determinante,
170 T. DE MAURO, Storia linguistica dell’Italia unita, [n. ed., 1970], rist., Roma-
Bari, 2011, 240.
171 R. SACCO e P. ROSSI, Introduzione al diritto comparato, VII ed., Torino, 2019, 57.
172 R. COVER, Nomos and Narrative, [1983], trad. it. Nomos e narrazione, Torino,
2008, 27.
173 Cfr. S. CASSESE, Introduzione, in Casi e materiali di diritto amministrativo, a
1989, passim.
175 Cfr. V.E. ORLANDO, Memorie, cit., nt. 34, 47 ss.
176 Cfr. ivi, 413 ss.
177 F. GRASSI ORSINI, Orlando, profilo dell’uomo politico e dello statista, in V.E. OR-
Abstracts
Il lavoro propone una serie di riflessioni sulla funzione del di-
ritto pubblico italiano nel momento attuale, alla luce del contributo
di Vittorio Emanuele Orlando come uomo politico e come studioso,
per come emerge dalle sue opere principali e minori, dai suoi di-
scorsi parlamentari, dalle sue memorie e dai suoi diari. L’analisi di
tale mole documentale consente, infatti, di mettere in evidenza la
funzione fondativa, la funzione normativa e la funzione narrativa del
diritto pubblico del nostro tempo, nonché i tre caratteri della politi-
cità, della statualità e della storicità che lo caratterizzano ora come
allora. La chiave di lettura a tal fine proposta consente altresì di in-
terrogarsi in una prospettiva critica su alcuni tratti caratterizzanti
della giuspubblicistica italiana, mettendone in luce meriti e limiti, e
di alimentare così la ricerca di un mos italicus iura docendi della no-
stra cultura giuspubblicistica nazionale.
The text proposes some reflections on the function of public
law in the present moment, in the light of the contribution of Vitto-
rio Emanuele Orlando as a politician and as a scholar, as it emerges
from his main and minor works, his parliamentary speeches, his
memoirs and his diaries. The analysis of such a volume of documen-
tation, in fact, allows to highlight the founding function, the norma-
tive function and the narrative function of the public law of our
time, as well as the three elements of politicity, statehood and his-
toricity that still characterise it. The interpretative key proposed for
this purpose also allows to question in a critical perspective some
characteristic features of the Italian public law doctrine, highlighting
its merits and limits, and thus to fuel the research for a mos italicus
iura docendi of our national public law culture.
194 ID.,Nota dell’autore del 1925 all’autore del 1885, cit., nt. 65, 24.
195 G. ZAGREBELSKY, Relazione, in Annuario 2002. Diritto costituzionale e diritto
giurisprudenziale, Padova, 2004, 98.