Decima Lezione Diritto dell'UE
Decima Lezione Diritto dell'UE
Decima Lezione Diritto dell'UE
BCE:
Coinvolgimento avviene nel Sistema europeo delle Banche centrali, il SEBC. Per gli Stati che non adottano
l’Euro è necessario un coordinamento, un confronto, data l’integrazione degli Stati all’interno dell’UE, date
le tante interconnessioni che sussistono vista la politica monetaria.
I Protocolli sono documenti allegati ai Trattati, aventi lo stesso valore. Il motivo per cui sono inseriti a latere
è che contengono una disciplina di dettaglio.
Composizione:
Come si arriva alla composizione? Le funzioni della BCE: La BCE è strutturata attraverso due organi:
-CONSIGLIO DIRETTIVO: Tutti i membri del comitato esecutivo + Governatori delle Banche Centrali (19) che
adottano l’Euro. Può partecipare il Presidente del Consiglio (dell’UE) con presidenza a turno e un membro
della Commissione Europea.
BCE:
-Audizione in Parlamento;
-Autonomia
Come abbiamo visto fra le misure per contrastare gli effetti della pandemia la BCE ha adottato programmi
di acquisto di titoli di Stato nel mercato secondario per garantire liquidità agli Stati. Oltre agli organi della
BCE abbiamo anche il sistema europeo delle BC (Banche Centrali), che è un coordinamento fra le Banche
centrali degli Stati membri, con la BCE: il
-Eurosistema: BCE+ Banche centrali nazionali degli stati membri adottanti l’EURO
Essendo la politica monetaria competenza esclusiva dell’Unione le prerogative delle Banche Centrali
Nazionali sono poche.
Obiettivi:
-mantenere la stabilità dei prezzi: il tasso di inflazione non può essere maggiore di 1,5 punti percentuali
rispetto al tasso dei 3 Stati Membri che hanno conseguito i migliori risultati;
-mantenere la stabilità del sistema finanziario; deficit/PIL inferiore al 3% e debito/PIL inferiore al 60%
-il tasso di interesse a lungo termine non dovrebbe essere maggiore di 2 punti percentuali rispetto ai tre
Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi.
Questi parametri devono poi essere garantiti anche successivamente all’entrata nell’Area Euro. Però come
sappiamo non tutti gli Stati rispettano questi parametri.
Il parametro delle finanze pubbliche sostenibili può essere garantito solo dagli Stati.
La Corte di Giustizia dell’UE: istituzione Giudiziaria. Il fatto che sia presente un’istituzione giudiziaria è una
peculiarità dell’UE.
La Corte ha interpretato le norme dei trattati, gli Stati le hanno confermate, codificando la giurisprudenza
della Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia Europea fa quello che fanno le Corti Supreme degli Stati:
interpretano il diritto. La regola giuridica è una regola che si forma dal testo scritto + interpretazione.
La Corte di Giustizia ha assunto un ruolo fondamentale di faro del processo di integrazione europea. Non la
andiamo ad analizzare in modo specifico. Chiudiamo il capitolo legato alle istituzioni dell’UE. Andiamo a
vedere il capitolo relativo alle competenze dell’UE. Le competenze sono essenziali perché come ci siamo
detti l’Unione Può agire solo nell’ambito delle competenze attribuite dai Trattati. Quindi il tema delle
competenze, essendo centrale per individuare il recinto entro il quale l’Unione può agire, per individuare
ciò che l’Unione può e non può fare. Dove l’Unione può intervenire? Qual è l’entità del potere ad essa
attribuito? Non solo è necessario stabilire questo recinto. E’ necessario stabilire quale intervento l’UE può
fare. Le categorie delle competenze.
LE COMPETENZE DELL’UE
A
RT. 3: non sono scritte le competenze, ma gli obiettivi di pace, giustizia, libertà, stato di diritto, promozione
del diritto internazionale, rispetto reciproco dei popoli, rispetto della Carta delle Nazioni Unite. L’Unione
persegue questi obiettivi in ragione delle competenze che LE SONO ATTRIBUITE nei trattati.
PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE: qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei
trattati appartiene agli Stati Membri;
L’Unione agisce per finalità in base alle competenze. Questo aspetto della limitazione della competenza
nello Stato c’è molto meno, perché lo Stato adotta tutte le competenze.
L’UE può adottare qualsiasi atto nell’ambito delle competenze ad essa attribuite.
Art. 5 paragrafo 1: la limitazione delle competenze dell’UE. L’Unione agisce solamente nei limiti delle
competenze attribuitele nei trattati.
La volontà degli Stati di imbrigliare l’attività dell’Unione deriva dal timore che l’Unione possa acquisire
nuovi spazi attraverso l’azione portando ad un processo di accrescimento eccessivo del proprio ruolo.
Andiamo a vedere le competenze spostandoci al TFUE. Il presente trattato determina i settori, le modalità
di esercizio delle competenze. Non basta individuare i settori, ma la delimitazione. Cosa l’UE può fare
dentro quei settori? questo è il nodo cruciale. Tutto questo è scritto nei trattati. Andiamo a vedere le
categorie di competenze negli art. da 2 a 6 del TFUE.
-esclusive (3): Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato
settore SOLO L’UNIONE può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono
farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.
a) unione doganale;
d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale
conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue
competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.
Nemmeno nei casi di mancato intervento dell’Unione in questi settori esclusivi (esempio mancata adozione
da parte della CE delle norme in materia di conservazione delle risorse ittiche previste nel Trattato
d’adesione della Danimarca, Irlanda, Regno Unito, la Corte di Giustizia, nel 1981, ha precisato che questa
carenza non autorizza gli Stati a riappropriarsi della competenza e della libertà di azione unilaterale in
questo settore). SI potrebbero quindi creare casi di vuoto normativo; tuttavia, un’eventuale autroizzazione
ad adottare norme da parte degli Stati Membri qualora l’UE non intervenisse, potrebbe portare a squilibri e
mancanza di armonizzazione in settori come il mercato comune o per le relazioni con Stati terzi.
-concorrenti (4): Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli
Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti
giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in
cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella
misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria. La preclusione di esercitare propri atti
per gli stati membri deriva dall’esercizio della competenza da parte dell’UE, ma non sempre. Non è che se
l’UE legifera in un settore concorrente allora lo Stato non può più farlo in quel settore, altrimenti si avrebbe
una limitazione dell’autonomia statale troppo grande. Spesso nelle competenze concorrenti gli Stati basta
che rispettino requisiti minimi, ad esempio fissati da direttive, mentre possono adottare, in quel settore,
normative più rigorose, a loro discrezione interna.
Tutte le competenze dell’Unione che non sono indicate come esclusive né rientrano fra quelle parallele
sono da considerare concorrenti.
1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono
una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:
a) mercato interno;
b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;
e) ambiente;
g) trasporti;
h) reti transeuropee;
i) energia;
k problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel
) presente trattato.
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre
azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza
possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per
condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di
impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati
membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:
b) industria;
c) cultura;
d) turismo;
f) protezione civile;
g) cooperazione amministrativa.
Alcune materie, come la politica estera e di sicurezza comune, sfuggono alla ripartizione delle competenze,
perché i governi si riservano poteri più significativi in questi settori.
NOTA: IN QUESTA ULTIMA PARTE SI RIPETONO CONCETTI GIA’ ESPRESSI NELLA PRECEDENTE
Competenze concorrenti-art.4 TFUE: la competenza è concorrente quando dai Trattati si ricava che gli Stati
possono legiferare solo nella misura in cui l’Unione non l’abbia fatto.
L’UE ha legiferato in materia di immigrazione e asilo, ma lasciando poco spazio agli Stati membri.
La competenza concorrente è una competenza che gli stati hanno attribuito all’Unione senza che però si
siano spogliati delle prerogative di quei settori. Sono il maggior numero delle competenze dell’Unione. E’
più difficile imputare la responsabilità.