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Decima Lezione Diritto dell'UE

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DECIMA LEZIONE DIRITTO DELL’UE:

BCE:

Art. 13 TUE, 282-283 TFUE; Protocollo n.4

Coinvolgimento avviene nel Sistema europeo delle Banche centrali, il SEBC. Per gli Stati che non adottano
l’Euro è necessario un coordinamento, un confronto, data l’integrazione degli Stati all’interno dell’UE, date
le tante interconnessioni che sussistono vista la politica monetaria.

I Protocolli sono documenti allegati ai Trattati, aventi lo stesso valore. Il motivo per cui sono inseriti a latere
è che contengono una disciplina di dettaglio.

Composizione:

Come si arriva alla composizione? Le funzioni della BCE: La BCE è strutturata attraverso due organi:

-COMITATO ESECUTIVO: governo della BCE, composto da 6 membri, Presidente (governatore),


vicepresidente e 4 membri. Una composizione ristretta. La nazionalità è molto rilevante di questi sei
membri. Sempre ci sarà un membro tedesco, uno italiano, uno francese. Vediamo come vengono
nominati. La nomina avviene attraverso raccomandazione del Consiglio. Il Consiglio la rivolge al Consiglio
Europeo che la adotta a MQ previo parere del Parlamento europeo e del consiglio direttivo BCE. La
nomina è un atto del Consiglio e del Consiglio Europeo e il Parlamento europeo interviene solo con un
parere non vincolante. Se anche fosse negativo non inciderebbe sulla nomina. Il consiglio europeo
procederebbe comunque alla nomina. Ruolo inferiore del Parlamento Europeo in questa circostanza.

-CONSIGLIO DIRETTIVO: Tutti i membri del comitato esecutivo + Governatori delle Banche Centrali (19) che
adottano l’Euro. Può partecipare il Presidente del Consiglio (dell’UE) con presidenza a turno e un membro
della Commissione Europea.

La Banca Centrale Europea è l’istituzione più indipendente dai governi.

BCE:

-autorizza l’emissione di banconote;

-Possono essere emesse dalla BCE e dalle Banche centrali;

-Relazioni annuali a PE, Consiglio e Commissione;

-Audizione in Parlamento;

-E’ consultata e può formulare pareri su progetti di atti UE e nazionali

-Autonomia

Come abbiamo visto fra le misure per contrastare gli effetti della pandemia la BCE ha adottato programmi
di acquisto di titoli di Stato nel mercato secondario per garantire liquidità agli Stati. Oltre agli organi della
BCE abbiamo anche il sistema europeo delle BC (Banche Centrali), che è un coordinamento fra le Banche
centrali degli Stati membri, con la BCE: il

-SEBC: BCE+ Banche centrali nazionali di tutti gli stati membri

-Eurosistema: BCE+ Banche centrali nazionali degli stati membri adottanti l’EURO
Essendo la politica monetaria competenza esclusiva dell’Unione le prerogative delle Banche Centrali
Nazionali sono poche.

Obiettivi:

-mantenere la stabilità dei prezzi: il tasso di inflazione non può essere maggiore di 1,5 punti percentuali
rispetto al tasso dei 3 Stati Membri che hanno conseguito i migliori risultati;
-mantenere la stabilità del sistema finanziario; deficit/PIL inferiore al 3% e debito/PIL inferiore al 60%

-vigilanza prudenziali sugli enti creditizi.

-il tasso di interesse a lungo termine non dovrebbe essere maggiore di 2 punti percentuali rispetto ai tre
Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi.

Protocollo n.13 TFUE 140 TFUE: obiettivi macro

Questi parametri devono poi essere garantiti anche successivamente all’entrata nell’Area Euro. Però come
sappiamo non tutti gli Stati rispettano questi parametri.

Il parametro delle finanze pubbliche sostenibili può essere garantito solo dagli Stati.

La procedura di infrazione è una decisione politica

Il Consiglio accerta eventuali disavanzi eccessivi

La Corte di Giustizia dell’UE: istituzione Giudiziaria. Il fatto che sia presente un’istituzione giudiziaria è una
peculiarità dell’UE.

La Corte ha interpretato le norme dei trattati, gli Stati le hanno confermate, codificando la giurisprudenza
della Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia Europea fa quello che fanno le Corti Supreme degli Stati:
interpretano il diritto. La regola giuridica è una regola che si forma dal testo scritto + interpretazione.

La Corte di Giustizia ha assunto un ruolo fondamentale di faro del processo di integrazione europea. Non la
andiamo ad analizzare in modo specifico. Chiudiamo il capitolo legato alle istituzioni dell’UE. Andiamo a
vedere il capitolo relativo alle competenze dell’UE. Le competenze sono essenziali perché come ci siamo
detti l’Unione Può agire solo nell’ambito delle competenze attribuite dai Trattati. Quindi il tema delle
competenze, essendo centrale per individuare il recinto entro il quale l’Unione può agire, per individuare
ciò che l’Unione può e non può fare. Dove l’Unione può intervenire? Qual è l’entità del potere ad essa
attribuito? Non solo è necessario stabilire questo recinto. E’ necessario stabilire quale intervento l’UE può
fare. Le categorie delle competenze.

LE COMPETENZE DELL’UE

A
RT. 3: non sono scritte le competenze, ma gli obiettivi di pace, giustizia, libertà, stato di diritto, promozione
del diritto internazionale, rispetto reciproco dei popoli, rispetto della Carta delle Nazioni Unite. L’Unione
persegue questi obiettivi in ragione delle competenze che LE SONO ATTRIBUITE nei trattati.

PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE: qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei
trattati appartiene agli Stati Membri;

L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di sussidiarietà e proporzionalità

Gli atti adottati senza competenze sono considerati illegittimi.

L’Unione agisce per finalità in base alle competenze. Questo aspetto della limitazione della competenza
nello Stato c’è molto meno, perché lo Stato adotta tutte le competenze.

L’UE può adottare qualsiasi atto nell’ambito delle competenze ad essa attribuite.

Art. 5 paragrafo 1: la limitazione delle competenze dell’UE. L’Unione agisce solamente nei limiti delle
competenze attribuitele nei trattati.

La volontà degli Stati di imbrigliare l’attività dell’Unione deriva dal timore che l’Unione possa acquisire
nuovi spazi attraverso l’azione portando ad un processo di accrescimento eccessivo del proprio ruolo.

Andiamo a vedere le competenze spostandoci al TFUE. Il presente trattato determina i settori, le modalità
di esercizio delle competenze. Non basta individuare i settori, ma la delimitazione. Cosa l’UE può fare
dentro quei settori? questo è il nodo cruciale. Tutto questo è scritto nei trattati. Andiamo a vedere le
categorie di competenze negli art. da 2 a 6 del TFUE.

Competenze: art. 2,3,4,5,6 TFUE che individuano le categorie di competenze

-esclusive (3): Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato
settore SOLO L’UNIONE può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono
farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.

L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

a) unione doganale;

b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;

c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;

d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;

e) politica commerciale comune.

2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale
conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue
competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.

Nemmeno nei casi di mancato intervento dell’Unione in questi settori esclusivi (esempio mancata adozione
da parte della CE delle norme in materia di conservazione delle risorse ittiche previste nel Trattato
d’adesione della Danimarca, Irlanda, Regno Unito, la Corte di Giustizia, nel 1981, ha precisato che questa
carenza non autorizza gli Stati a riappropriarsi della competenza e della libertà di azione unilaterale in
questo settore). SI potrebbero quindi creare casi di vuoto normativo; tuttavia, un’eventuale autroizzazione
ad adottare norme da parte degli Stati Membri qualora l’UE non intervenisse, potrebbe portare a squilibri e
mancanza di armonizzazione in settori come il mercato comune o per le relazioni con Stati terzi.

-concorrenti (4): Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli
Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti
giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in
cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella
misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria. La preclusione di esercitare propri atti
per gli stati membri deriva dall’esercizio della competenza da parte dell’UE, ma non sempre. Non è che se
l’UE legifera in un settore concorrente allora lo Stato non può più farlo in quel settore, altrimenti si avrebbe
una limitazione dell’autonomia statale troppo grande. Spesso nelle competenze concorrenti gli Stati basta
che rispettino requisiti minimi, ad esempio fissati da direttive, mentre possono adottare, in quel settore,
normative più rigorose, a loro discrezione interna.

Tutte le competenze dell’Unione che non sono indicate come esclusive né rientrano fra quelle parallele
sono da considerare concorrenti.

1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono
una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.

2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:

a) mercato interno;

b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;

c) coesione economica, sociale e territoriale;

d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;

e) ambiente;

f) protezione dei consumatori;

g) trasporti;

h) reti transeuropee;

i) energia;

j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

k problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel
) presente trattato.

3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre
azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza
possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per
condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di
impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

-di sostegno (6 TFUE): l’UE non può procedere all’armonizzazione.

L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati
membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:

a) tutela e miglioramento della salute umana;

b) industria;

c) cultura;

d) turismo;

e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;

f) protezione civile;

g) cooperazione amministrativa.

-di coordinamento: art. 5 TFUE

L’UE fornisce solamente orientamenti:

-politiche economiche, occupazionali, politica estera, di sicurezza e di difesa comune.

Alcune materie, come la politica estera e di sicurezza comune, sfuggono alla ripartizione delle competenze,
perché i governi si riservano poteri più significativi in questi settori.

NOTA: IN QUESTA ULTIMA PARTE SI RIPETONO CONCETTI GIA’ ESPRESSI NELLA PRECEDENTE

SOLO L’UE LEGIFERA SU QUESTI ASPETTI

Questa è stata storicamente una competenza


esclusiva dell’UE. Ancora è la politica commerciale
comune, tutto ciò che rientra nelle azioni commerciali
fra Unione e Stati terzi. Fra gli Stati membri ci sono
regole sul mercato interno.

Nelle relazioni con i paesi terzi si hanno relazioni


commerciali che definiscono i costi del commercio di
merci, servizi.

Queste cinque competenze sono esclusive dell’UE,


dove solo l’UE può legiferare. Gli stati cosa possono
fare? Possono applicare le norme dell’UE. Ancora
possono intervenire gli Stati con le norme di esecuzione. Non sempre le norme UE sono sufficienti per
essere applicate. L’Unione come soggetto responsabile di queste politiche.
L’Unione non solo può adottare norme sul piano interno ma può anche concludere accordi internazionali
quando riguardano quei cinque settori esclusivi.

Competenze concorrenti-art.4 TFUE: la competenza è concorrente quando dai Trattati si ricava che gli Stati
possono legiferare solo nella misura in cui l’Unione non l’abbia fatto.

Tutte questi settori sono concorrenti. Gli


Stati non si privano delle suddette
competenze, le condividono con l’UE. Se
l’UE legifera in queste materie ecco si
riduce lo spazio per gli Stati, di
regolazione. Più l’UE legifera meno sarà la
discrezionalità lasciata agli Stati. Dipende
da quanti sono i vincoli che l’UE detta in
queste materie.

Immigrazione: classica competenza


concorrente. Abbiamo norme europee ma
gli Stati continuano a legiferare.

L’UE ha legiferato in materia di immigrazione e asilo, ma lasciando poco spazio agli Stati membri.

La competenza concorrente è una competenza che gli stati hanno attribuito all’Unione senza che però si
siano spogliati delle prerogative di quei settori. Sono il maggior numero delle competenze dell’Unione. E’
più difficile imputare la responsabilità.

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