Compendio Di Procedura Penale, A Cura Di G. CONSO, V. GREVI, M. BARGIS, Cedam, Padova, 2014
Compendio Di Procedura Penale, A Cura Di G. CONSO, V. GREVI, M. BARGIS, Cedam, Padova, 2014
Compendio Di Procedura Penale, A Cura Di G. CONSO, V. GREVI, M. BARGIS, Cedam, Padova, 2014
Capitolo 1 - I soggetti
1. PREMESSA
Titolo I cpp 1989 → i soggetti
• il giudice
• il PM
• la polizia giudiziaria
• l'imputato
• la parte civile
• il responsabile civile
• il civilmente obbligato per la pena pecuniaria
• la persona offesa dal reato
• il difensore
→ non sono tutti i soggetti che compaiono sulla scena processale
→ si distingue tra:
• soggetti
• parti = coloro che vantano il diritto ad una decisione giurisdizionale, in relazione ad una pretesa fatta valere
nel processo → sono parti solo il PM, l'imputato, la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato
per la pena pecuniaria
2. LA GIURISDIZIONE PENALE
art 102 co I Cost e art 1 cpp: l'esercizio della giurisdizione penale è affidata ai «giudici previsti dalle leggi di
ordinamento giudiziario» → soltanto il giudice può essere titolare di funzioni giurisdizionali penali >> la qualità di
giudice è il risultato di un atto di investitura di potere, regolato dalle leggi di ordinamento giudiziario
→ art 33: Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi giudicanti sono
stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario (l'art 178 ne stabilisce l'osservanza a pena di nullità assoluta)
• non sono considerate attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla sua destinazione agli uffici, sulla
formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici
• non è attinente alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante
l'attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale o monocratica
3. PROFILI ORDINAMENTALI
Distinzione tra:
• giudici straordinari = giudici istituiti successivamente al fatto da giudicare
• giudici speciali = figure estranee alla legge di ordinamento giudiziario
• giudici ordinari
→ La Cost vieta di istituire giudici straordinari o speciali, ma ammette l'istituzione di giudici specializzati (es. tribunali
per i minorenni) [sono esclusi dal divieto i tribunali militari e la Corte Cost con riferimento alle accuse promosse contro
il PdR per alto tradimento o attentato alla Cost]
La categoria dei giudici ordinari ricomprende i seguenti organi giudicanti:
• giudice di pace → giudice onorario e monocratico
• giudice per le indagini preliminari → monocratico
• giudice dell'udienza preliminare → monocratico >>deve essere diverso da quello che, nel medesimo
procedimento, ha svolto le funzioni di GIP; Le funzioni di GUP esigono un'elevata qualificazione
professionale e vengono assegnate temporaneamente, a rotazione, tra coloro che abbiano precedentemente
svolto, per almeno 2 anni, la funzione di giudice del dibattimento o quella di GIP
• tribunale ordinario → a seconda della gravità del reato o delle caratteristiche dello stesso tale organo giudica
◦ in composizione monocratica
◦ in composizione collegiale (3 componenti)
• corte d'assise → giudice collegiale composto da 8 magistrati, di cui 2 togati (magistrati professionali) e 6 laici
(magistrati popolari, che solo temporaneamente fanno parte dell'ordine giudiziario e sono scelti fra i cittadini in
possesso di determinati requisiti, v. attuazione art 106 co II Cost)
• corte d'appello → giudice collegiale composto da 3 magistrati
• corte d'assise d'appello → giudice collegiale composto da 8 magistrati, di cui 2 togati e 6 laici
• magistrato di sorveglianza → monocratico
• il tribunale di sorveglianza → giudice collegiale composto da 4 magistrati (2 togati e 2 laici)
• corte di cassazione (giudice di legittimità) → divisa in 7 sezioni (con 5 componenti o 9 in caso di Sez. Unite)
• giudici minorili
6. LA COMPETENZA FUNZIONALE
Competenza funzionale = diverse funzioni che i giudici svolgono nell’ambito di un medesimo procedimento
• suddivisione per gradi:
◦ giudice di pace, tribunale ordinario, corte d'assise → giudici di primo grado
◦ tribunale in composizione monocratica, corte d'appello e corte d'assise d'appello → giudici di secondo
grado
◦ corte di cassazione → controllo di legittimità
• suddivisione per fasi:
◦ fase anteriore al giudizio → attività del GIP e, successivamente, quella del GUP
◦ fase del giudizio → competenza del tribunale, della corte d'assise, della corte d'appello, della corte d'assise
d'appello e della corte di cassazione
◦ fase dell'esecuzione
▪ funzioni del giudice di esecuzione
▪ funzioni della magistratura di sorveglianza (magistrato di sorveglianza e tribunale di sorveglianza)
• attribuzioni del giudice: funzioni riservate al presidente del collegio giudicante, quelle espletate dal tribunale
quale giudice del riesame o dell'appello in ordine ai provvedimenti restrittivi della libertà personale, quelle
riservate alla corte d'appello in materia di estradizione, ecc.
10. IL CONTROLLO SUL CORRETTO RIPARTO DI «ATTRIBUZIONI» FRA TRIBUNALE "MONOCRATICO" E TRIBUNALE
"COLLEGIALE"
Inosservanza delle disposizioni relative al riparto di attribuzioni: deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza,
prima della conclusione dell'udienza preliminare, oppure, nei processi in cui si prescinde da tale udienza, entro il
termine previsto per la trattazione delle questioni preliminari dall'art 491 co I
• in sede di udienza preliminare → qualora il giudice ritenga che il reato rientri tra quelli per cui non è prevista
l'udienza preliminare, egli dispone con ordinanza che gli atti vengano trasmessi al PM, affinché il medesimo
provveda ad emettere il decreto di citazione a giudizio
• nel corso del dibattimento di I grado:
◦ se il dibattimento è stato instaurato in seguito ad udienza preliminare → è sufficiente trasmettere gli atti,
con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato
◦ se il dibattimento è stato instaurato a seguito di decreto di citazione diretta a giudizio → deve essere
disposta con ordinanza la trasmissione degli atti al PM, affinché il medesimo provveda ad emettere il
decreto di citazione a giudizio
• in appello → qualora il giudice ritenga che dovesse giudicare il tribunale in composizione collegiale,
pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al PM presso il giudice di I grado
(sempreché l'erronea attribuzione sia stata tempestivamente eccepita e successivamente riproposta nei motivi
d'appello); altrimenti il giudice d'appello pronuncia nel merito
• in Cass:
◦ in caso di attribuzione viziata per difetto → la corte procede come il giudice di appello
◦ in caso di attribuzione viziata per eccesso → l'errore di attribuzione è irrilevante (a meno che il ricorso
riguardi una sent inappellabile o si tratti di un ricorso per saltum, nel qual cosa si applica la regola di cui
sopra)
→ le prove acquisite dal tribunale in diversa composizione sono pienamente utilizzabili
Cause di astensione = ipotesi in cui il giudice ha l'obbligo di astenersi; Cause di ricusazioni = ipotesi in cui le parti
hanno diritto a chiedere l'estromissione del giudice (art 36 e 37)
• ipotesi in cui sussistono «gravi ragioni di convenienza» → motivo di sola astensione
• manifestazione indebita da parte del giudice del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione →
motivo di sola ricusazione
• il giudice ha interesse nel procedimento
• il giudice è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private oppure è prossimo
congiunto del difensore, procuratore o curatore di una delle parti
• il giudice ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle
funzioni giudiziarie
• il giudice è in rapporto di grave inimicizia con una delle parti private
• alcuno dei prossimi congiunti del giudice è offeso, danneggiato dal reato o parte privata
• un prossimo congiunto del giudice svolge/ha svolto nello stesso procedimento funzioni di PM
• il giudice si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli artt. 34 e 35 ord giud
Procedimento:
• astensione → la dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte/del tribunale che decide con
decreto senza formalità di procedura
• ricusazione
◦ presentazione della dichiarazione nella cancelleria del giudice competente (corte d'appello o Cass) e
deposito di una copia di questa nella cancelleria del giudice ricusato → da tale presentazione scatta il
divieto per il giudice ricusato di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza
d'inammissibilità o di rigetto della dichiarazione stessa (art. 37 comma 2°)
◦ il giudice competente può pronunciare ordinanza d'inammissibilità (per mancanza di legittimazione
soggettiva, per inosservanza di forme e termini e per manifesta infondatezza dei motivi addotti) → è
possibile un ricorso in Cass avverso tale decisione
◦ il giudice competente può disporre che il giudice ricusato sospenda temporaneamente ogni attività
processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti; infine decide, in camera di consiglio ex art 127,
sul merito della ricusazione → ordinanza immediatamente eseguibile e ricorribile in Cass
→ con l'accoglimento della dichiarazione di astensione o di ricusazione scatta la sostituzione del giudice astenuto o
ricusato ed il divieto assoluto, per tale giudice, di compiere qualsiasi atto del procedimento
14. L'ORGANIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEL LAVORO TRA GLI UFFICI: LORO RAPPORTI
Le funzioni di PM sono esercitate:
• nelle indagini preliminari e nei procedimenti di I grado → dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale (art 51 co I lett. a) >> alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono
essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori
• nei giudizi di impugnazione → dai magistrati della procura generale presso la corte d'appello o presso la Cass
>> è possibile, comunque, la partecipazione al giudizio d'appello del rappresentante dell'ufficio presso il
giudice di primo grado, che abbia presentato le conclusioni e ne abbia fatta richiesta nell'atto di appello (la
sostituzione è disposta, sulla base di una valutazione di mera opportunità, dallo stesso procuratore generale
presso la corte d'appello)
→ durante la fase delle indagini preliminari si apre una serie di canali informativi tra procure della Repubblica e relative
procure generali presso la corte d'appello, e viceversa: il procuratore generale presso la corte d'appello esercita il potere
di sorveglianza su tutti gli uffici requirenti appartenenti al proprio distretto
Avocazione = strumento mediante il quale il procuratore generale presso la corte d'appello subentra, nella titolarità
delle indagini preliminari, al procuratore della Repubblica del suo distretto → è possibile in ipotesi tassative:
• avocazione automatica nel caso di impossibilità di provvedere, nell'ambito dell'ufficio della procura della
Repubblica, alla tempestiva sostituzione del magistrato designato, a seguito di astensione o di incompatibilità
• avocazione automatica nel caso di omessa tempestiva sostituzione del magistrato da parte del capo dell'ufficio,
ricorrendo alcune tra le fattispecie che avrebbero imposto al giudice di astenersi e consentito alle parti di
ricusarlo
• avocazione automatica nel caso di omessa presentazione, nei termini prefissati, della richiesta di archiviazione
o di omesso esercizio dell’azione penale
• avocazione facoltativa, nel procedimento per reati di competenza del tribunale o della corte d'assise, quando il
GIP fissa l'udienza in camera di consiglio, non avendo accolto in prima battuta la richiesta di archiviazione,
oppure quando ritiene ammissibile l'opposizione all'archiviazione proposta dalla persona offesa
• avocazione facoltativa nell'ipotesi in cui il giudice dell'udienza preliminare abbia indicato al PM le ulteriori
indagini da svolgersi ad integrazione di quelle già svolte, ritenute incomplete
• avocazione obbligatoria in caso di delitti di criminalità organizzata, allorquando, trattandosi di indagini
collegate, non risulti effettivo il coordinamento prescritto ex art 371 co I e non abbiano dato esito le riunioni
disposte o promosse dal procuratore generale, anche d'intesa con gli altri procuratori generali interessati
• avocazione esercitabile dal procuratore nazionale antimafia
→ l'avocazione è esercitata tramite decreto motivato, la cui copia deve essere trasmessa al CSM ed ai procuratori della
Repubblica interessati → è possibile per i procuratori della Repubblica proporre reclamo al procuratore generale presso
la Cass
→ gli effetti dell'avocazione disposta nel corso delle indagini preliminari perdurano al di là di tale fase
Legittimazione del PM: il PM trae la propria titolarità alle funzioni (c.d. legittimazione) in modo riflesso dalla
competenza del giudice del dibattimento presso il quale è istituito → la legittimazione spetta al procuratore della
Repubblica territorialmente «competente» secondo i criteri stabiliti dagli agli artt 8, 9, 10 e 16, ancorché nel relativo
circondario non abbia sede la corte d'assise
>> contrasti tra diversi uffici del PM:
• contrasto negativo → se il PM ritiene che la competenza a conoscere il reato spetti ad un giudice diverso da
quello presso cui esercita le sue funzioni, trasmette tempestivamente gli atti all'ufficio del PM presso il giudice
competente >> se l'ufficio che ha ricevuto gli atti dissente, demanda la risoluzione di tale contrasto al
procuratore generale presso la corte d'appello/Cass >> La statuizione del procuratore generale estrinseca la sua
portata solo all'interno della fase delle indagini preliminari e nei confronti degli appartenenti all'ufficio del PM
→ gli atti compiuti prima della trasmissione o della designazione conservano l'efficacia che è loro propria
• contrasto positivo → se il PM procedente riceva notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini
preliminari aventi ad oggetto il medesimo fatto storico a carico della stessa persona, egli ne informa il PM
presso quell'ufficio, richiedendogli la trasmissione degli atti >> se il PM che ha ricevuto la richiesta non ritene
di aderirvi, ne informa il procuratore generale presso la corte d'appello/Cass >> il procuratore generale
determina con decreto motivato quale ufficio debba procedere, dandone comunicazione agli uffici interessati
→ è possibile una risoluzione anticipata, quando, prima della designazione operata dal procuratore generale, uno degli
uffici procedenti desiste, trasmettendo gli atti all'altro
Controllo sulla legittimazione del PM a svolgere le indagini preliminari con riguardo ai parametri della competenza
per territorio e per connessione → controllo che può essere promosso da:
• persona sottoposta alle indagini
• la persona offesa
• i difensori della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa
→ Il PM entro 10gg può:
• accogliere la richiesta → trasmette gli atti al PM istituito presso il giudice ritenuto competente
• rigettare la richiesta → i soggetti legittimati possono investire della questione il procuratore generale presso
la corte d'appello/Cass, il quale provvede con decreto motivato dandone comunicazione al richiedente e agli
uffici interessati
→ La richiesta non può essere riproposta salvo che si fondi su fatti nuovi e diversi
15. L'ASTENSIONE
Astensione (art 52) → non è obbligatoria e si fonda genericamente su «gravi ragioni di convenienza»
• presuppone una dichiarazione motivata, è decisa dal capo dell'ufficio/dal procuratore generale presso la corte
d'appello/Cass
• la sostituzione è effettuata con un magistrato appartenente al medesimo ufficio
→ il PM non può essere ricusato
23. L'INTERROGATORIO
Il cpp distingue tra:
• esame dell'imputato → mezzo di prova
• interrogatorio della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato → artt 64-65: ha una valenza
investigativa se condotto dal PM ed una funzione di controllo e di garanzia se condotto dal giudice
Interrogatorio → l'interrogatorio si svolge nella fase delle indagini preliminari:
• il PM procede all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, dell'arrestato o del
fermato e di chi si trova a piede libero mediante invito a presentarsi
• il PM è libero di scegliere il momento in cui assumere l'atto, salvo che si tratti di una persona sottoposta a
custodia cautelare (in tal caso l'interrogatorio del giudice deve precedere quello del PM)
• il PM è libero di effettuare o meno l'interrogatorio:
◦ la richiesta di archiviazione può essere formulata anche inaudita altera parte
◦ se il PM non intende formulare richiesta di archiviazione, è chiamato a notificare, prima della scadenza
del termine di durata delle indagini preliminari, un avviso di conclusione delle medesime indirizzandolo
alla persona sottoposta alle indagini ed al difensore → tale avviso contiene l'avvertimento che l'indagato
ha facoltà, entro 20 giorni, di presentarsi per rilasciare dichiarazioni oppure chiedere di essere sottoposto
ad interrogatorio → in caso di richiesta, se il PM non procede all'interrogatorio, si determina la nullità
della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a giudizio del PM
• il difensore ha diritto ad essere avvisato del compimento dell'interrogatorio, anche in termini brevi, così da
potervi sempre assistere
• la disciplina dell'interrogatorio (art 64) si applica anche all'assunzione di sommarie informazioni ex art 350 co
I, dichiarazioni degli imputati in un processo connesso o collegato e alle dichiarazioni rilasciate dalla
persona sottoposta alle indagini a seguito della presentazione spontanea al PM
• la persona assoggettata al regime di custodia cautelare o detenuta per altra causa, interviene libera
nell'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze (art 64 co I)
• nel corso dell'interrogatorio non possono essere impiegati, ancorché con il consenso della persona
interrogata, metodi o tecniche che possano influire sulla libertà di autodeterminazione o che siano idonee
ad alterare le capacità mnemoniche o valutative (art 64 co II)
• durante l'interrogatorio è garantito il diritto al silenzio (art 63 co III) della persona sottoposta ad
interrogatorio → prima che inizi l’interrogatorio, scatta per l’organo procedente l'obbligo di rivolgere alla
persona interrogata un triplice avvertimento:
1. il soggetto deve essere edotto che le dichiarazioni che renderà potranno sempre essere utilizzate nei suoi
confronti (c.d. Miranda warnings) → si vuole evitare che il soggetto renda dichiarazioni avventate, specie
con l'intento di discolparsi, ma che potrebbero poi essere usate contro di lui nel proseguo del processo (art
64 co III lett a))
2. il soggetto deve essere avvertito che, fermo restando l'obbligo di fornire le proprie generalità e di fornirle
in maniera veritiera, gli compete la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma che, in ogni caso, il
procedimento proseguirà il suo corso (art 64 co III lett b))
→ in caso di omissione di tali prescrizioni, le dichiarazioni eventualmente rese sono inutilizzabili (art 64 co
III-bis)
3. la persona interrogata deve essere avvertita che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la
responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone (in realtà la disciplina della
testimonianza non si applica integralmente) → tale meccanismo è stato apprestato al fine di bilanciare il
diritto di difesa dell'indagato con il diritto della persona da lui accusata di poter procedere, in
dibattimento, al contro-esame del dichiarante (v. art 111 co IV Cost)
>> In assenza di tale ultimo avvertimento, la persona interrogata non potrà assumere, in ordine ai fatti
riferiti e concernenti la responsabilità di altri, l'ufficio di testimone; ma le dichiarazioni eventualmente
rese contra alios non saranno utilizzabili nei confronti dei terzi coinvolti, ferma restando la loro
utilizzabilità nei confronti del dichiarante (c.d. inutilizzabilità relativa)
→ dall'esercizio del diritto a non rispondere l'organo procedente non può ricavare conseguenza alcuna in
quanto il silenzio è insindacabile espressione del diritto di difesa personale
• una una volta che il soggetto abbia dichiarato di voler rispondere, entrano in gioco le prescrizioni dettate per
l'interrogatorio nel merito (art 65) → l'autorità giudiziaria:
◦ contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto attribuitole
◦ rende noti al soggetto gli elementi di prova esistenti a suo carico
◦ comunica le fonti delle prove a carico dell'indagato, se non ne deriva pregiudizio per le indagini
→ La portata di tali prescrizioni è destinata a subire adattamenti in rapporto allo sviluppo dell'iter
procedimentale (fase delle indagini preliminari o udienza preliminare)
◦ invita l'indagato ad esporre quanto ritenga utile per discolparsi
◦ fa menzione nel verbale se la persona rifiuta di rispondere
29. IL CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA E L'ENTE RESPONSABILE PER L'ILLECITO
AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REATO
Civilmente obbligato per pena pecuniaria → persona (fisica o giuridica) che è assoggettata, in via sussidiaria ed
eventuale, ad una obbligazione civile pecuniaria pari all'importo della multa o dell'ammenda inflitta al condannato →
soggetto che può intervenire nel processo in una delle ipotesi ex art 196 e 197 cp
• non è previsto l'intervento volontario
• può essere citato per l’udienza preliminare o per il giudizio su richiesta del PM o dell'imputato
→ si applica la disciplina prevista per il responsabile civile, per quanto concerne la citazione, la costituzione e
l'esclusione della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (esclusa l'applicabilità dell'art 87 co III, ossia
l'esclusione da parte del giudice che accoglie la richiesta di giudizio abbreviato)
Ente responsabile per l'illecito amministrativo dipendente da reato → previsto dal d.lgs 231/2001 >> enti forniti di
personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, qualora vengano accertati reati
commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da parte di persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell'ente nonché di persone che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo,
ed, infine, di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti precedentemente menzionati → la
cognizione dell'illecito amministrativo (contestabile tramite irrogazione di sanzioni amministrative) appartiene al
giudice penale competente per il reato dal quale l'illecito amministrativo dipende
• l'ente, se intende partecipare al procedimento penale, deve costituirsi
• in caso di mancata costituzione, è prevista un'apposita dichiarazione di contumacia (oggi, non esistendo più la
contumacia, si applica la normativa relativa all'imputato assente)
Capitolo II – Atti
1. PREMESSA
Libro II → dedicato agli atti >> complesso di regole valide per l'intero procedimento (ma sono possibili eccezioni) >>
regole che si applicano agli atti che si formano nel contesto del procedimento (la normativa sui documenti che sono il
prodotto di un'attività svoltasi fuori del procedimento è collocata nel libro III dedicato alle prove)
Atto giuridico = fatto giuridico consistente in un comportamento umano rilevante per l'ordinamento giuridico in quanto
volontario
• comportamento commissivo o omissivo
• dichiarazione (di volontà o di scienza) od operazione
• attività o risultato di un'attività
Atto processuale penale = atto giuridico:
• posto in essere dai soggetti del procedimento
• idoneo a produrre effetti giuridici dotati di rilevanza processuale penale
• realizzatosi nel contesto del procedimento penale (sia nella fase del procedimento vero e proprio sia nella fase
del processo)
◦ atto iniziale: atto immediatamente successivo alla ricezione della notizia di reato da parte della PG o del
PM
◦ atto finale → occorre distinguere:
▪ se le indagini preliminari sfociano in un provvedimento di archiviazione → atto finale =
provvedimento di archiviazione
▪ se l'azione penale è stata esercitata → momento finale = esecutività (nel caso di sent di non luogo a
procedere) e irrevocabilità (nel caso di sent pronunciate in giudizio o di decreto penale di condanna)
→ debbono essere considerati atti processuali penali quelli relativi al procedimento di esecuzione ed
al procedimento di sorveglianza
4. IL DIVIETO DI PUBBLICAZIONE
art 114 → divieto di pubblicazione → 2 tipi di divieto di pubblicazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo:
• divieto di riproduzione totale o parziale dell'atto
• divieto di riproduzione dell'atto dal punto di vista concettuale
co I: divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto → È vietata la pubblicazione, anche parziale o per
riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro
contenuto → divieto assoluto
• opera per tutta la durata delle indagini preliminari, finché restano ignoti i potenziali autori del reato
• quando è individuata la persona sottoposta alle indagini, il divieto si modella in funzione del regime di
conoscenza di ogni singolo atto
• l'area del divieto di pubblicazione può subire una concreta variazione per effetto dei decreti motivati del PM
relativi alla «desegretazione» o alla «segretazione» di singoli atti
co II e III: È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto:
• fino a che non siano concluse le indagini preliminari, oppure...
• fino al termine dell'udienza preliminare
Se si procede al dibattimento:
• non è consentita la pubblicazione, anche parziale degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la
pronuncia della sentenza di I grado → una declaratoria di illegittimità ha accorciato la durata del divieto: ora
gli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento sono pubblicabili sin dalla relativa formazione
• non è consentita la pubblicazione, anche parziale degli atti del fascicolo del PM, se non dopo la pronuncia
della sentenza in II grado
• è sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni
co IV e V: Per gli atti compiuti in sede di udienza dibattimentale la regola è la libera pubblicazione: eccezioni sono
introdotte solo per il dibattimento tenuto a porte chiuse
→ il giudice, sentite le parti, può disporre:
• il divieto di pubblicazione anche degli atti utilizzati per le contestazioni, qualora sia scattato il divieto di
pubblicazione degli atti del dibattimento, essendosi quest'ultimo svolto a porte chiuse
• il divieto di riproduzione pubblica, anche parziale, degli atti non segreti, ma la cui pubblicazione può
offendere il buon costume oppure causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni e delle parti private
co VI: È vietata la pubblicazione delle generalità o dell'immagine del minore che assuma la qualità di testimone,
persona offesa o danneggiato
co VI-bis: È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si
trova sottoposta all'uso di manette ai polsi o ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta
→ sanzioni in caso di violazione del divieto:
• art 684 cp: contravvenzione in caso di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale
• art 734-bis cp: contravvenzione per chi divulghi, senza il suo consenso, le generalità o l'immagine di persona
offesa da atti di violenza sessuale
• art 115 cpp: responsabilità disciplinare a carico degli impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, o degli
esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato
◦ sent di merito → risolvono la questione relativa al dovere di punire (sent di condanna, di assoluzione e di
estinzione del reato)
◦ sent processuali → sciolgono nodi processuali
• ordinanze → servono a governare l'andamento del processo (pur essendovene alcune in grado di concluderlo)
→ di regola sono revocabili; devono essere motivate; di regola sono emesse a seguito dell'instaurazione del
contraddittorio tra le parti
• decreti → esprimono un comando dell'autorità procedente (assumendo natura prevalentemente amministrava)
→ sono sempre revocabili; non necessitano una motivazione, se non è diversamente disposto
• provvedimenti adottati senza formalità (innominati) ed esternabili anche oralmente
Deliberazione dei provvedimenti → art 125: avviene in camera di consiglio >> caratteristiche:
• immediatezza rispetto alla chiusura della trattazione
• immutabilità dei giudici rispetto alla trattazione stessa
• continuità delle operazioni
→ dalla fase deliberativa sono escluse:
• le parti
• l'ausiliario, che di regola assiste il giudice
→ è previsto il segreto sulla deliberazione. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del
collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del
dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso,
succintamente esposti; il verbale è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio:
potrà servire a chi ha dissentito in caso di azione di responsabilità civile contro i giudici che hanno deciso
10. L'IMMEDIATA DECLARATORIA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ E LA CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI
Obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità (art 129) → esigenze di economia
processuale e di attuazione del favor rei impongono di arrestare lo svolgimento del processo e di far cadere la qualità di
imputato appena maturi la possibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento >> In ogni stato e grado del
processo, il giudice d'ufficio pronuncia sentenza di proscioglimento, qualora riconosca che:
• il fatto non sussiste
• l'imputato non ha commesso il fatto
• il fatto non costituisce reato
• il fatto non è previsto dalla legge come reato
• il reato è estinto
• manca una condizione di procedibilità (o una causa di proseguibilità)
→ ordine di priorità improntato alla tutela dell'innocenza dell'imputato
→ tale norma opera solo nel contesto del processo (nella fase delle indagini preliminari un compito equivalente è svolto
dall'archiviazione)
È previsto l'obbligo del proscioglimento nel merito, quando ne ricorrano gli estremi, anche in presenza di una causa
estintiva del reato (art 129 co II): quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge
come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta → tale
norma contiene:
• una regola di giudizio → prevalenza della formula di merito su quella estintiva
• una regola istruttoria → la prevalenza della formula di merito deve risultare evidente dagli atti
→ per le sentenze di assoluzione, la prevalenza del merito vale anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria
la prova che il fatto sussista o che l'imputato l'abbia commesso, che il fatto costituisca reato o che il reato sia stato
commesso da persona non imputabile (per le sentenze di non luogo a procedere dovrebbe ormai valere la stessa
conclusione)
Correzione degli errori materiali (art 130) → mette riparo a deviazioni non gravi dell'atto dal suo schema tipico >>
tre presupposti:
• ne sono oggetto: sentenze, ordinanze e decreti
• all'errore materiale (o all'omissione) non deve essere ricollegata una previsione di nullità (l'errore si deve
sostanziare in una difformità tra il pensiero del giudice e la sua formulazione, mentre l'omissione deve
riguardare un comando che discenda, in maniera pressoché automatica, dalla legge)
• l'eliminazione dell'errore o dell'omissione non deve comportare una modificazione essenziale dell'atto
→ Soggetto competente a procedere (anche d'ufficio) alla correzione:
• giudice autore dell'atto
• giudice dell'impugnazione (se è stata proposta l'impugnazione)
→ il procedimento di correzione degli errori materiali si svolge in camera di consiglio ex art 127
2. SEGUE: IL PROBLEMA DELLA SFERA DI INCIDENZA DELLA NORMATIVA CONTENUTA NEL LIBRO SULLE PROVE
Campo di applicazione della disciplina sulle prove:
• sicuramente nelle fasi tecnicamente destinate alla formazione della prova:
◦ fase del dibattimento
◦ fase dell'incidente probatorio (con alcuni accorgimenti di tipo interpretativo)
• si discute circa la sfera di incidenza della normativa sulle prove anche nelle fasi preliminari →
◦ si ritiene che la normativa contenuta nel libro sulle prove debba applicarsi anche nelle fasi anteriori al
dibattimento, con riferimento ai momenti in cui è previsto l'intervento del giudice, ora in funzione di
organo di garanzia, ora in funzione di organo di decisione (in sede di udienza preliminare; nelle ipotesi in
cui il giudice sia chiamato ad intervenire, nel corso delle indagini preliminari, nell'adempimento del suo
tipico compito di garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali)
◦ il discorso è più delicato per quanto riguarda l'operatività delle disposizioni sulle prove alle indagini
preliminari svolte dal PM (e dagli organi di PG)
▪ anche se è vero che, normalmente, le indagini preliminari non sono idonee a conseguire risultati
utilizzabili come prova in dibattimento, le «disposizioni generali» del libro III devono applicarsi
anche nel corso delle indagini preliminari del PM (e della PG), entro i limiti consentiti dalla natura e
dalla finalità delle stesse
▪ le norme relative ai mezzi di prova non devono in linea di massima applicarsi nel corso delle indagini
preliminari del PM (quando il legislatore ha voluto sancirne l'operatività, lo ha fatto espressamente)
8. LA TESTIMONIANZA
Si distingue tra:
• mezzi di prova (testimonianze, esami delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali, perizie,
documenti) → si caratterizzano per la loro attitudine ad offrire al giudice dei risultati direttamente utilizzabili
ai fini della decisione >> funzionali ad assicurare la formazione della prova in sede processuale
• mezzi di ricerca della prova (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche) → risultano
diretti a permettere l'acquisizione di cose, tracce, notizie o dichiarazioni idonee ad assumere rilevanza
probatoria >> diretti a propiziare l'acquisizione al processo di elementi probatori in vario modo precostituiti
rispetto al medesimo
Testimonianza (artt. 194-207)
• art 194 → oggetto e limiti della testimonianza:
◦ il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova
◦ il testimone è esaminato su fatti determinati → non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né
esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti
• art 195 → testimonianza indiretta (quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre
persone)
◦ sono vietate le testimonianze di provenienza anonima >> inutilizzabilità della deposizione di chi non possa
o non voglia indicare la persona o la fonte da cui abbia appreso la notizia al centro dell'esame testimoniale
(art 195 co 7)
◦ quando il testimone riferisce fatti o circostanze, la cui conoscenza dichiari di aver appreso da persone
diverse, queste ultime:
▪ possono essere chiamate a deporre d'ufficio dal giudice
▪ devono essere chiamate a deporre se è fatta richiesta di parte, a pena di inutilizzabilità delle
dichiarazioni indirette (art 195 co 1 e 3) (salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte,
infermità o irreperibilità)
◦ gli ufficiali e gli agenti di PG non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese da persone che
successivamente possano assumere la veste di testimoni, acquisite con le modalità ex art 351 e 357, co 2,
lett a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni generali in tema di dichiarazioni indirette
• art 196 → capacità di testimoniare >> ogni persona ha la capacità di testimoniare e il giudice ha la possibilità
di ordinare anche d’ufficio accertamenti per verificare l’idoneità fisica e mentale a rendere testimonianza
• art 197 (articolo che va letto in correlazione con l'art 64 co III e l'art 197-bis) → incompatibilità con l'ufficio
di testimone:
◦ incompatibilità assoluta → non possono essere assunti come testimoni i coimputati del medesimo reato o
le persone imputate in un procedimento connesso ex art 12, co I, lett a) >> salvo che nei loro confronti sia
stata pronunciata sent irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di patteggiamento
◦ incompatibilità relativa → non possono essere assunti come testimoni le persone imputate in un
procedimento connesso ex art 12, co I, lett c), o di un reato collegato >> salvo che:
▪ nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o
patteggiamento
▪ in base all'art 64 co III lett. c), dopo l'opportuno avvertimento, la persona sottoposta alle indagini,
durante l'interrogatorio nelle indagini preliminare, rende dichiarazioni su fatti che concernono la
responsabilità di altri → in tale caso la persona sottoposta alle indagini assume il ruolo di testimone in
ordine a fatti concernenti “la responsabilità di altri”
◦ inoltre, non possono essere assunti come testimoni:
▪ il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
▪ il giudice, il PM, il loro ausiliario, il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e
coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi
dell'art 391-ter
• art 197-bis → Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che
assumono l'ufficio di testimone, ossia:
◦ co I → imputato in un procedimento connesso ex art 12 o di un reato collegato chiamato a testimoniare,
dopo che nei suoi confronti è stata pronunciata sent irrevocabile di proscioglimento, di condanna o
patteggiamento
◦ co II → imputato in un procedimento connesso ex art 12, co I, lett c), o di un reato collegato chiamato a
testimoniare ex art 64 co III lett. c)
→ sono previste una serie di garanzie (in ragione del rischio che dall'adempimento del dovere di deporre possa
derivargli qualche pregiudizio sul terreno dell'accertamento delle proprie eventuali responsabilità):
◦ il testimone viene assistito da un difensore («testimone assistito»)
◦ è prevista la nomina di un difensore d'ufficio nel caso di mancanza di un difensore di fiducia
◦ nel caso previsto dal co 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata
pronunciata in giudizio sent di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la
propria responsabilità oppure non aveva reso alcuna dichiarazione
◦ nel caso previsto dal co 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la
propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti
◦ le dichiarazioni non possono essere utilizzate «contro» la persona da cui provengano nel procedimento a
suo carico, ove ancora in corso, né nell'eventuale procedimento di revisione della sent di condanna
pronunciata nei suoi confronti, né in qualsiasi altro giudizio civile o amministrativo relativo al fatto
oggetto di tali procedimenti o di tale sent
◦ le dichiarazioni, per assumere pieno valore probatorio, debbano venire corroborate da altri elementi di
prova che ne confermano l'attendibilità
• art 198 → obblighi propri dell'ufficio testimoniale:
◦ obbligo di presentarsi al giudice
◦ obbligo di attenersi alle prescrizioni e di rispondere veridicamente
◦ il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità
penale
• art 199 → facoltà di astensione dei prossimi congiunti (e diritto al relativo avviso a pena di nullità, salvo che
abbiano presentato denuncia, querela o istanza, oppure essi, od un loro prossimo congiunto, siano offesi dal
reato)
• art 200 → Segreto professionale → non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità
giudiziaria:
◦ i ministri di confessioni religiose
◦ gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai
◦ i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria
◦ gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà
→ il potere del giudice può comunque ordinare che il testimone deponga comunque, tutte le volte in cui si sia
convinto, dopo i necessari accertamenti, della infondatezza della dichiarazione di segretezza opposta dal
medesimo per esimersi dal deporre
→ un regime particolare è previsto nei confronti dei giornalisti professionisti iscritti all'albo → non possono
essere obbligati a deporre relativamente ai nomi delle persone che abbiano loro fornito notizie in via fiduciaria.
Al giudice è sempre riservato il potere di obbligarli a rivelare l'identità di tali persone, quando le suddette
notizie siano indispensabili per la prova del reato, e la loro veridicità possa venire accertata solo attraverso
l'identificazione della fonte fiduciaria
• art 201 → Segreto di ufficio → prevista per i p.u., i pubblici impiegati ed gli inc di p.s. in rapporto alla
tematica del segreto d'ufficio >> hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sui fatti che devono rimanere segreti,
salvo i casi in cui tali soggetti hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria
• art 202 → Segreto di stato → i p.u., i pubblici impiegati ed gli inc di p.s. hanno l’obbligo di astenersi dal
deporre su fatti coperti dal segreto di Stato >> il giudice ha l’obbligo di rivolgersi al presidente del CdM al fine
di chiedere conferma all'esistenza del segreto di Stato
◦ se entro 30 giorni il presidente del CdM conferma il segreto, il giudice che reputi tale testimonianza
indispensabile per la definizione del processo può soltanto dichiarare con sent “non doversi procedere per
l'esistenza di un segreto di Stato” → l’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal
PdC, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte
dal segreto
◦ se il termine di 30 gg scade senza che nessuna conferma venga fornita/il presidente nega la sussistenza del
segreto, il giudice può ordinare che il testimone deponga
• art 203 → prerogativa riconosciuta agli ufficiali ed agli agenti di PG di non rivelare i nomi dei propri
informatori confidenziali, senza alcuna possibilità per il giudice di obbligarli a fornire le relative indicazioni,
fermo in tal caso il divieto di acquisizione e di utilizzo processuale delle informazioni provenienti dai
medesimi
• art 204 → il segreto d'ufficio ed il segreto di Stato non possono essere opposti su fatti, notizie e documenti
«concernenti» reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale; di devastazione, saccheggio e strage;
di associazione di tipo mafioso; di scambio elettorale politico-mafioso e di strage
• art 205 → assunzione della testimonianza del PdR e di grandi ufficiali dello Stato
• art 206 → assunzione della testimonianza di agenti diplomatici
• art 207 → trattamento processuale della testimonianza falsa o reticente
◦ è esclusa la possibilità di arresto del testimone in udienza
◦ il giudice è tenuto a informare il PM della falsa testimonianza soltanto con la decisione conclusiva della
fase processuale in cui il testimone ha deposto (l'informativa della notitia criminis è immediata nel caso di
rifiuto della testimonianza), salva l'autonomia del PM di promuovere l'azione penale in qualsiasi momento
11. LA PERIZIA
Perizia (art 220-233) → mezzo di prova che il giudice dispone quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o
valutazioni, i quali richiedano «specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche».
→ quando il giudice accerta la necessità di disporre la perizia, deve emettere anche d'ufficio apposita ordinanza, con la
quale:
• nomina il perito:
◦ il criterio principale per la nomina del perito è quello della sua iscrizione negli «appositi albi»
professionali (ma è possibile anche il ricorso ad altri esperti di «particolare competenza»)
◦ il giudice può disporre una perizia collegiale, quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole
complessità o quando le medesime richiedono distinte conoscenze in differenti discipline
• dà un sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini (formulazione dei quesiti) → non sono ammesse (al di
fuori della fase esecutiva) perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a
delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause
patologiche
→ il giudice può adottare ogni altro provvedimento necessario per l'esecuzione delle operazioni di perizia >> limite:
misure incidenti sulla libertà personale dell'imputato o di terze persone >> l’art 224-bis consente al giudice, quando si
procede per delitti di una certa gravità, di disporre il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale
(prelievo di peli, capelli o di mucosa del cavo orale, ai fini della determinazione del DNA, o di accertamenti medici)
anche quando manchi il consenso della persona offesa (sempreché la perizia risulti assolutamente indispensabile) → vi
è la garanzia della presenza del difensore e non deve essere violato il pudore e la dignità del soggetto
→ il perito:
• può essere autorizzato dal giudice ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di altre prove
• può prendere visione degli atti e delle cose prodotti dalle parti soltanto nei limiti in cui i medesimi siano
acquisibili al fascicolo dibattimentale
• raccogliere notizie dall'imputato, dall'offeso o da altre persone «solo ai fini dell'accertamento peritale»
→ relazione finale della perizia:
• il perito può rispondere immediatamente ai quesiti propostigli, in forma orale, mediante «parere raccolto nel
verbale», salvo che il giudice non autorizzi anche la presentazione di una relazione scritta
• qualora il perito non sia in grado di fornire una risposta immediata (sempreché il giudice non ritenga di
sostituirlo), è prevista la concessione di un termine di massimo 90gg (prorogabile fino a 6 mesi)
Partecipazione di consulenti tecnici → consulenti tecnici possono essere nominati (in numero non superiore a quello
dei periti) dal PM e dalle parti private:
• lungo l'intero arco di svolgimento della perizia, fin dal momento della formulazione dei quesiti
◦ sia periti, che i consulenti tecnici, in sede dibattimentale, possono essere sottoposti ad esame
◦ i consulenti tecnici sono autorizzati ad assistere al conferimento dell'incarico e a partecipare a tutte le
operazioni peritali (formulando osservazioni, riserve e proponendo al perito lo svolgimento di specifiche
indagini)
◦ i consulenti tecnici possono sempre prendere visione delle relazioni, ed essere autorizzati dal giudice ad
esaminare le persone, le cose o i luoghi oggetto della perizia, purché non ne derivi ritardo all'esecuzione
della perizia od al compimento di altre attività processuali
• anche nelle ipotesi in cui non sia stata disposta perizia:
◦ i consulenti tecnici possono esporre al giudice il proprio parere su singole questioni, eventualmente
attraverso la presentazione di memorie
◦ il consulente tecnico può di sua iniziativa svolgere le indagini e gli accertamenti consentitigli dalla
oggettiva disponibilità delle persone, delle cose o dei luoghi assunti come oggetto della consulenza
14. IL SEQUESTRO
Sequestro penale (artt. 253-265)
Oggetto:
• corpo del reato (cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso e cose che ne costituiscono il
prodotto, il profitto o il prezzo)
• cose pertinenti al reato, le quali risultino necessarie per l'accertamento dei fatti
Profili procedurali:
• necessità del decreto motivato (da consegnarsi in copia all'interessato, se presente) ad opera dell'autorità
giudiziaria procedente
• il sequestro può essere realizzato dall'autorità giudiziaria di persona o a mezzo di un ufficiale di polizia
delegato
Fattispecie peculiari di sequestro:
• sequestro di corrispondenza (art 254):
◦ è prevista la sequestrabilità negli uffici postali di lettere, pieghi, pacchi e di ogni altro oggetto
presumibilmente spedito dall'imputato, od a lui diretto, o che comunque possa avere relazione con il reato
◦ qualora proceda al sequestro un ufficiale di PG, questi è obbligato a consegnare gli oggetti sequestrati al
magistrato senza aprirli e senza prendere in altro modo conoscenza del loro contenuto
◦ è imposta la immediata restituzione all'avente diritto delle carte e dei documenti sequestrati, laddove si
accerti la loro estraneità all'ambito della corrispondenza suscettibile di sequestro
• sequestro presso istituti bancari:
◦ possibilità che l'esecuzione dell'atto venga delegata agli organi di PG
◦ presso le banche possono essere sequestrati documenti, titoli, valori, somme ed ogni altra cosa (anche
depositata o contenuta in cassette di sicurezza) quando si abbia fondato motivo di ritenere la loro
pertinenza al reato (non sussiste alcun «segreto bancario»)
• rapporti tra sequestro e segreti → sono state in concreto ricalcate le linee della normativa dettata a proposito
dei rapporti tra testimonianza e segreti: dovere di esibizione imposto alle persone indicate negli artt. 200 e 201,
allorché venga loro richiesta dall'autorità giudiziaria la consegna di atti, documenti e di ogni altra cosa di cui
abbiano la disponibilità «per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte» → le stesse
persone possono opporsi, dichiarando per iscritto, il vincolo derivante da un segreto professionale, o d'ufficio,
oppure da un segreto di Stato
Estinzione del vincolo imposto attraverso il sequestro:
• quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate devono essere restituite a
chi ne abbia il diritto, anche prima della sentenza
• è tuttavia possibile la conversione del sequestro, da misura con finalità probatoria a misura con finalità
cautelare (è necessaria in questo caso la pronuncia di un apposito provvedimento)
• il provvedimento di restituzione delle cose sequestrate:
◦ può essere pronunciato de plano quando non vi siano dubbi sull'appartenenza delle cose
◦ deve essere rimesso al competente giudice civile quando sorga controversia sulla proprietà delle cose
• nel corso delle indagini preliminari, è il PM che provvede sulla restituzione delle cose sequestrate (le persone
interessate possono comunque proporre opposizione davanti al GIP)
21. I PROVVEDIMENTI ADOTTABILI NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO SCARCERATO PER DECORRENZA DEI MOTIVI
Provvedimenti adottabili a carico dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare (art
307):
• il giudice deve disporre le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti (purché si accerti la permanenza
delle esigenze che avevano giustificato la sua sottoposizione alla custodia stessa)
• qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'art 407 co 2 lett a), il giudice dispone le misure cautelari
indicate dagli artt 281, 282 e 283 anche cumulativamente
• la custodia cautelare deve essere rinnovata quando si verificano 2 ipotesi:
◦ l'imputato scarcerato dolosamente trasgredisce le prescrizioni inerenti ad una delle misure cautelari
applicategli in luogo della custodia
◦ in caso di sopravvenienza a carico dell'imputato di una sentenza di condanna di I o II grado e sussista un
pericolo di fuga
→ in questi casi:
◦ i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova decorrono ex novo
◦ gli ufficiali e gli agenti di polizia possono procedere al fermo dell'imputato scarcerato
24. LA DISCIPLINA DELL'APPELLO E DEL RICORSO PER CASSAZIONE IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI
Appello (art 310) = è utilizzabile solo contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali (coercitive e
interdittive) diverse da quelle assoggettabili a riesame
• può essere utilizzato dall'imputato, dal suo difensore e dal PM
• profili procedurali → viene richiamata la disciplina del riesame, salva la necessità della contestuale
enunciazione dei motivi
• competenza → spetta al tribunale del capoluogo del distretto in cui risiede il giudice che ha emesso l'ordinanza
appellata
• procedimento:
◦ ordinanza ed atti devono essere trasmessi al tribunale, da parte dell'autorità procedente, entro il giorno
successivo all'avviso concernente la proposizione dell'appello, e devono rimanere depositati in cancelleria
fino al giorno dell'udienza, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia
◦ il tribunale decide con rito camerale entro 20gg dalla ricezione dell'ordinanza
• per quanto non previsto viene seguita la disciplina generale dell'appello (v. effetto limitatamente devolutivo)
• quando il tribunale, accogliendo l'appello del PM, dispone una misura cautelare a carico dell'imputato,
l'esecuzione di tale decisione rimane sospesa, finché la medesima non diventa definitiva
Ricorso per cassazione (art 311) = può essere effettuato contro le ordinanze del tribunale a seguito di riesame o di
appello
• è proponibile dall'imputato, dal suo difensore e dal PM entro 10gg dalla notificazione o dalla comunicazione
dell'avviso di deposito del provvedimento
• l'imputato ed il suo difensore possono ricorrere in cassazione per violazione di legge “direttamente” contro le
ordinanze applicative di una misura coercitiva (a prescindere dalla previa richiesta di riesame) (ricorso per
saltum) → ciò comporta l'inammissibilità del riesame
• il ricorso deve essere presentato presso la cancelleria del giudice a quo, e l'autorità procedente deve trasmettere
alla corte, entro il giorno successivo all'immediato avviso, gli atti su cui è fondata l'ordinanza impugnata
• la corte decide in camera di consiglio entro 30gg dalla ricezione degli atti, osservando la procedura in camera
di consiglio ex art 127 (salvo per il resto la disciplina generale del ricorso per cassazione)
• i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso e il ricorrente ha la possibilità di enunciare nuovi
motivi dinanzi alla corte prima dell'inizio della discussione
25. L'APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA
Disciplina dell'applicazione provvisoria di misure di sicurezza → tali misure presentano natura, presupposti e contenuti
diversi rispetto alle misure cautelari personali intese in senso proprio
• tipologie (art 206 cp): ricovero in riformatorio, in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura o di
custodia
• condizioni di applicabilità provvisoria: possono essere disposte dal giudice procedente, in qualunque stato e
grado del procedimento, sempre su richiesta del PM, sulla base di:
◦ gravi indizi di commissione del fatto in capo all'imputato e in assenza di una delle cause di non punibilità
o di estinzione
◦ accertamento in concreto della pericolosità sociale del soggetto contro cui si sta procedendo (infermo di
mente, ubriaco abituale o persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o in stato di cronica
intossicazione da alcool o droghe)
• procedimento
◦ la pronuncia del provvedimento applicativo della misura deve essere, di regola, preceduta
dall'interrogatorio dell'imputato (quando non sia possibile l'indiziato sottoposto provvisoriamente alla
misura di sicurezza deve essere interrogato dal GIP non oltre 5gg dall'inizio dell'esecuzione della stessa)
◦ il giudice deve procedere anche d'ufficio ad un riesame periodico circa la pericolosità sociale
dell'imputato, prescrivendogli nuovi accertamenti allo scadere del 6° mese dalla pronuncia dell'ordinanza
(o anche prima) e ad ogni scadenza semestrale
◦ ai fini delle impugnazione e dei relativi provvedimenti, le misure di sicurezza provvisoriamente applicate
vengono equiparate alla custodia cautelare
9. SEGUE: A) LA DENUNCIA
Denuncia = segnalazione di un reato procedibile d'ufficio indirizzata al PM o dalla pg da qualsiasi persona fisica (sogg
pubblico o privato)
• i p.u. e gli inc. di p.s.→ hanno il dovere (penalmente sanzionato) di fare denuncia al PM o ad un ufficiale di ps,
per iscritto e senza ritardo, dei reati perseguibili d'ufficio di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa
delle loro funzioni o del loro servizio → nella denuncia devono essere indicati gli elementi essenziali del fatto,
il giorno in cui la notizia è stata acquisita, le fonti di prove già note e (se possibile) le generalità, il domicilio e
quanto serva per l'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona
offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto
• i privati hanno:
◦ l'obbligo in alcuni casi tassativamente elencati dalla legge (v. art 333 co 1): delitti contro la personalità
dello Stato puniti con l'ergastolo, fatti e circostanze relative ad un sequestro di persona a scopo di
estorsione, delitti da cui provengono denaro o cose di cui si sia venuti in possesso senza conoscerne la
provenienza delittuosa, furto di armi o di parti di esse o di esplosivi
◦ la facoltà della presentazione della denuncia negli altri casi
→ il difensore non ha l'obbligo di denunciare i reati dei quali abbia avuto notizia nel corso delle attività di
investigazione difensiva
→ la denuncia può essere presentata:
◦ personalmente o per mezzo di un procuratore speciale
◦ oralmente o per iscritto
◦ al PM o ad un ufficiale di pg
→ non sono possibili denunce anonime, le quali, se presentate, sono annotate in registro diverso (modello 46) → pg e
PM possono trarre spunto da tali informazioni per lo svolgimento di attività pre-investigative finalizzate alla ricerca
della notizia di reato >> eccezioni (art 240):
• quando la denuncia anonima costituisce corpo del reato
• quando la denuncia anonima provenga comunque dall'imputato
32. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI. L'INFORMAZIONE DI
GARANZIA
Il diritto di difesa può essere esercitato dall'indagato solo se egli ha conoscenza delle indagini a suo carico → egli può
avere conoscenza di ciò in 2 modi:
• l'indagato può chiedere alla segreteria della Procura della Repubblica che gli vengano comunicate le eventuali
iscrizioni a suo carico contenute nel registro delle notizie di reato (art 335 co 3)→ la risposta sarà nel senso
che non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione:
◦ nel caso in cui non ce ne siano
◦ quando il PM sta procedendo per uno dei delitti di cui all'art 407 co 2 lett a)
◦ quando PM, nel decidere sulla richiesta dell'indagato, abbia disposto con decreto il segreto sulle iscrizioni
per un periodo non superiore a 3 mesi e non rinnovabile
• l'indagato viene a conoscenza delle indagini a suo carico con l'informazione di garanzia (art 369) → questa
reca:
◦ l'indicazione delle norme che si assumono violate
◦ l'indicazione della data e del luogo del fatto
◦ l'invito a nominare un difensore di fiducia
→ l'informazione è spedita in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno
→ per la giurisprudenza, l'informazione di garanzia può essere sostituita da un «equipollente», che contenga le
stesse informazioni e gli stessi avvisi (es. invito a presentarsi per rendere interrogatorio, ecc)
>> il PM ha il potere-dovere di inviare l'informazione di garanzia solo quando debba compiere un atto
investigativo a cui il difensore abbia diritto di assistere (c.d. atto garantito)
◦ si è inteso contenere nei limiti indispensabili il pregiudizio all'immagine pubblica dell'indagato
◦ ciò, però, finisce per ridurre al minimo la portata garantistica dell'istituto, alimentando dubbi di violazione
dell'art 111 co 3 Cost
Altre modalità → l'indagato può venire a conoscenza delle indagini a suo carico:
• anche a seguito di attività investigative di pg che coinvolgano lui ed il suo difensore (l'interrogatorio, le
perquisizioni, i sequestri, ecc)
• con l'applicazione di una misura cautelare o una misura precautelare
• con l'avviso di esaminare la documentazione concernente l'attività di intercettazione depositata nella segreteria
del PM
• con la notifica della di una richiesta di incidente probatorio
• con la notifica della richiesta di proroga dei termini investigativi
→ l'indagato può apprendere di essere stato oggetto di un'investigazione penale con l'avviso di conclusione delle
indagini preliminari (art 415-bis) → questa contiene la discovery degli atti investigativi:
• la sommaria enunciazione del fatto
• l'indicazione delle norme di legge violate
• la data ed il luogo del fatto
• l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini è depositata presso la segreteria del PM e che
l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia
→ nel caso in cui l'indagine compiuta all'insaputa dell'indagato si concluda con la richiesta di archiviazione, è possibile
che la persona sottoposta alle indagini non sappia mai di essere stato oggetto di un'investigazione penale
48. L'AVOCAZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI ALLA SCADENZA DEI TERMINI INVESTIGATIVI
Oltre al controllo giurisdizionale sull'archiviazione, è previsto un controllo gerarchico, che opera automaticamente alla
scadenza dei termini di indagine preliminare → il procuratore generale presso la corte d'appello ha l'obbligo di
disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il PM non esercita l'azione penale o non
richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice (art 412 co 1) → a tal fine:
• la segreteria del PM deve trasmettere ogni settimana al procuratore generale un elenco delle notizie di reato
per le quali non è stata tempestivamente esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione
• avocata a sé l'investigazione, il procuratore generale svolge indagini preliminari e formula le sue richieste
entro 30gg
→ l'esercizio del potere di avocazione può essere sollecitata anche dalla persona offesa o dall'indagato (art 413)
Oltre a tali ipotesi:
• il procuratore generale può disporre l'avocazione:
◦ quando il GIP abbia fissato l'udienza camerale ex art 409 co 2
◦ quando il GUP indica al PM ulteriori indagini da svolgere
◦ quando il PM ometta di iscrivere un atto contenente una notitia criminis nel registro ex art 335
• il procuratore generale deve disporre l'avocazione:
◦ quando il PM non svolge le indagini ritenute necessarie dal giudice ex art 409 co 4
◦ quando il PM si astiene dal formulare l'imputazione ex art 409 co 5
◦ quando il PM non rispetta i vincoli contenutistici impostigli dal giudice nella redazione dell'atto
imputativo
5. PROCEDIMENTO DI OBLAZIONE
Oblazione = chiusura anticipata del processo, causata da una richiesta dell'imputato di regolare in denaro la propria
“pendenza” penale → è esperibile solo per le contravvenzioni punibili con l'ammenda
• oblazione obbligatoria (art 162 cp) (se la pena pecuniaria è la sanzione esclusiva per il reato)
◦ il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta se l'imputato l'ha presentata ritualmente entro il termine
prescritto (eccezione: i casi di reato permanente sono insuscettibili di oblazione)
◦ la somma da pagare al fine di estinguere la contravvenzione è fissata in 1/3 del massimo dell'ammenda
prevista in via edittale
• oblazione facoltativa (art 162-bis cp) (se la pena pecuniaria è prevista in alternativa all'arresto)
◦ il giudice ha un certo margine di discrezionalità → egli deve rigettare la richiesta:
▪ quando ritiene di dover applicare la pena detentiva (considerando grave il fatto commesso e incongrua
l'offerta dell'imputato)
▪ nei casi di recidiva, abitualità e professionalità nel reato
◦ è previsto il pagamento della metà della massima ammenda prevista
→ durante le indagini preliminari, l'oblazione può essere chiesta/presentata al PM, il quale la inoltra al giudice col
fascicolo dell'indagine (art 141 disp att)
→ durante il processo, la richiesta è presentata al giudice prima del dibattimento o prima che sia emesso decreto penale
di condanna
>> il PM, all'atto di chiedere il decreto penale, deve informare l'imputato della possibilità di essere ammesso
all'oblazione e dei vantaggiosi effetti conseguibili tramite la stessa (altrimenti l'avviso deve essere fatto dal giudice)
Decisione del giudice:
• in caso di accoglimento → il giudice dichiara di non doversi procedere per estinzione del reato
• in caso di rigetto → il rito è destinato a proseguire nella forma ordinaria o secondo le regole del procedimento
per decreto, ma l'imputato può rinnovare la richiesta d'oblazione anche nel corso del dibattimento di I grado,
fino all'inizio della discussione finale
8. SEGUE: LA SENTENZA
Sentenza → contiene un semplice accertamento negativo della non punibilità (la pena viene applicata anche in caso di
insufficienza o contraddittorietà della prova)
>> natura della sentenza di proscioglimento: la legge la equipara “a una pronuncia di condanna” (art 445 co 1 seconda
parte)
• ciò impone di ravvisare nella sent di patteggiamento una condanna penale, tutte le volte in cui la legge collega
certi effetti all'esistenza di una sent di condanna
• talvolta è la stessa legge ad escludere che la sent di patteggiamento vada considerata come decisione di
condanna:
◦ la sent di patteggiamento minus non può applicare pene accessorie
◦ la sent di patteggiamento non è idonea a sortire effetti vincolanti in sede civile risarcitoria, in sede
amministrativa o in sede civile extra‐risarcitoria → eccezione: la sent di patteggiamento ha effetti
vincolanti nel procedimento disciplinare
• la sent di patteggiamento (così come ogni sent di condanna) è idonea a determinare la revoca della sospensione
condizionale della pena (art 629)
→ la sent di patteggiamento ha gli effetti ordinari della condanna, salvo che la legge vi deroghi espressamente
>> impugnazioni:
• la sent di patteggiamento è inappellabile → eccezione: il PM può appellare la sent con la quale il giudice del
dibattimento ha applicato la pena richiesta dall'imputato, ritenendo ingiustificato il suo dissenso
• la sent di patteggiamento è ricorribile per cassazione nei casi di errores in procedendo ed errores in iudicando
Capitolo 7 – Giudizio
1. LA FASE DEL GIUDIZIO
Giudizio (momento centrale del processo) → viene instaurato con:
• decreto di rinvio a giudizio
• decreto di giudizio immediato
• citazione diretta a giudizio da parte del PM (davanti al giudice monocratico o nel giudizio direttissimo se
l'imputato si trova in libertà)
• presentazione direttamente all'udienza dibattimentale (nel giudizio direttissimo in caso di arresto o di custodia
cautelare)
→ Le disposizioni sul giudizio (Libro VII) sono dettate per il tribunale in composizione collegiale e per la corte
d'assise, ma, salvo quanto diversamente disposto, si applicano anche nel procedimento innanzi al tribunale in
composizione monocratica
4. DAL “PRINCIPIO DI NON DISPERSIONE DELLA PROVA” ALLA MODIFICA DELL'ART 111 COST
• di fronte alle difficoltà incontrate in sede di prima applicazione della riforma del codice e del nuovo metodo
accusatorio, la Corte cost (sent 24, 254, 255/1992) si era resa interprete del malcontento di una parte della
magistratura, cancellando alcune fra le disposizioni chiave che miravano ad assicurare la prevalenza, ai fini
della decisione, dei risultati probatori acquisiti nel dibattimento → si afferma il p. di non dispersione dei
mezzi di prova = nessuna dichiarazione a contenuto probatorio di testimoni o imputati deve sfuggire alla
valutazione del giudice incaricato di pronunciare la sent, essendo irrilevante il momento in cui le dichiarazioni
sono raccolte >> il baricentro del procedimento si era allontanato dal dibattimento a vantaggio delle indagini
preliminari
• Con la l. 267/1997 si è cercato di recuperare l'effettiva centralità del dibattimento, ma la sent 361/1998 ha
vanificato la portata della legge
• il recupero della centralità del dibattimento si è concluso con la legge cost 2/1999, che ha inserito nell'art 111
Cost i principi del c.d. “giusto processo”:
◦ p. del contraddittorio nella formazione della prova → va considerata prova utilizzabile per la decisione
solo quella assunta davanti al giudice con l'intervento delle parti >> eccezioni giustificate solo per:
▪ consenso dell'imputato → si fa riferimento ai procedimenti consensuali e alla possibilità per le parti
di accordarsi sull'utilizzabilità della documentazione concernente singoli elementi di prova
▪ accertata impossibilità di natura oggettiva → legittima l'acquisizione come prova degli atti non
ripetibili nel contraddittorio dibattimentale
▪ effetto di provata condotta illecita → viene salvaguardato il valore probatorio delle dichiarazioni di
coloro che sono stati oggetto di pressioni illecite per ritrattarle
◦ p. della parità delle parti, terzietà, imparzialità del giudice e ragionevole durata
◦ diritto di conoscere l'accusa, di preparare la difesa, al contro-esame, alla prova, all'interprete
9. VERBALE DI UDIENZA
Verbale del dibattimento → svolge la funzione di promemoria a conforto del giudice che deve decidere, insieme al
fascicolo per il dibattimento, ai fini della consultazione in camera di consiglio
• è indispensabile la riproduzione con la massima fedeltà e completezza
• nel verbale dei mezzi di prova le domande e le risposte devono essere riprodotte integralmente in forma diretta
• mezzo ordinario di documentazione: stenotipia (solo in subordine la scrittura manuale + riproduzione
fonografica)
• la verbalizzazione in forma riassuntiva è consentita solo quando gli atti hanno contenuto semplice o limitata
rilevanza oppure quando si verifica una contingente indisponibilità degli strumenti di riproduzione
• le parti hanno poteri di controllo sulla correttezza della documentazione
Capitolo 9 – Impugnazioni
1. RILIEVI INTRODUTTIVI
Impugnazioni = rimedi giuridici a disposizione delle parti volti a rimuovere gli svantaggi derivanti da una decisione
del giudice, sul presupposto della sua erroneità → si dividono in:
• ordinarie: appello e ricorso per cassazione (+ opposizione dal decreto penale di condanna, opposizione al
decreto del PM che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, ricorso per
cassazione avverso la sent della corte d'appello in materia di estradizione o in materia di riconoscimento di una
sent penale straniera o in materia di esecuzione all'estero di una sent penale italiana)→ esperibili contro
decisioni non ancora irrevocabili
• straordinarie: revisione, ricorso straordinario per errore di fatto e rescissione del giudicato (+ richiesta di
revoca della sent di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione) → esperibili contro decisioni già
divenute irrevocabili
Impugnazione delle sent del giudice di pace (art 36-39 d.lgs 274/2000) → per tutto ciò che non è previsto dal decreto si
applicano le norme del cpp in quanto applicabili
Impugnazioni delle misure cautelari personali e dei provvedimenti relativi al sequestro → appello, ricorso per
cassazione e richiesta di riesame
Inquadramento dogmatico:
• al modello dell'azione di annullamento (rescissione totale o parziale della sent impugnata, con vincolo del
giudice rispetto ai motivi dedotti) è riconducibile la revisione
• al modello del gravame (si devolve al giudice ad quem l'intera causa, affinché giudichi ex novo con la stessa
ampiezza di poteri del giudice a quo) è riconducibile l'opposizione al decreto penale con cui il condannato
chiede il giudizio immediato o non formula richiesta alcuna
• sono ibridi sia l'appello (si connette al modello del gravame ma è parzialmente devolutivo) sia il ricorso per
cassazione (si riconnette al modello dell'azione di annullamento, ma in alcune eventualità continua ad essere
praticato un giudizio di merito)
3. IMPUGNABILITÀ OGGETTIVA
Sentenze → l'impugnazione può essere:
• totale (ha ad oggetto l'intera sentenza)
• parziale (ha ad oggetto uno o più capi della sent)
→ es. la sent può essere impugnata solo per le disposizioni penali o solo per quelle civili >> l'impugnazione per i soli
interessi civili (art 573) non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato
Impugnazione delle ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento (art 586):
• tale impugnazione può essere proposta, a pena d'inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sent,
quando non è diversamente stabilito dalla legge; tuttavia, l'impugnazione è ammissibile anche se la sentenza è
impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza
• tale impugnazione è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga
altrimenti
>> a tale regola generale fanno eccezione le ipotesi espressamente stabilite dalla legge e le ordinanze in materia di
libertà personale (impugnabili immediatamente)
9. L'INTERESSE AD IMPUGNARE
Interesse ad impugnare → Il soggetto legittimato ad impugnare deve avervi interesse (art 568 co 4): l'impugnazione
deve essere volta ad eliminare un provvedimento pregiudizievole e a sostituirlo con un altro da cui consegua un risultato
vantaggioso
• l'interesse ad impugnare deve essere concreto (alla posizione giuridica del soggetto deve derivare un risultato
pratico favorevole)
• l'interesse ad impugnare deve essere attuale (deve persistere fino alla fine della decisione)
Considerazioni:
• poiché tra le attribuzioni del PM c'è quella di vegliare all'osservanza delle leggi, l'interesse di tale organo, a
volte, può coincidere con quello dell'imputato
• per l'imputato l'impugnazione deve tendere ad una decisione in concreto più vantaggiosa rispetto a quella
impugnata → in particolare:
◦ l'imputato conserva interesse ad impugnare quando è stato assolto con una formula di proscioglimento
che non ha efficacia extra-penale, per ottenere una formula di proscioglimento che rivesta tale efficacia
(ad es. sent assolutoria fondata sulla regola di giudizio ex art 530 co 2)
◦ c'è interesse dell'imputato a ricorrere per cassazione nel caso in cui il giudice d'appello abbia omesso di
pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, formulata con apposito
motivo
12. PLURALITÀ DI MEZZI DI IMPUGNAZIONE CONTRO LA MEDESIMA SENTENZA E CONVERSIONE DEL RICORSO IN
APPELLO
Art 580 → quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la
connessione ex art 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello
• regola è limitata al caso in cui sussista connessione ex art 12 (v. processo cumulativo, concernente più imputati
o più imputazioni contestate ad un unico imputato: in questo caso, la sent potrebbe essere divisibile in vari
capi, ciascuno impugnabile con il mezzo consentito dalla legge)
• appare escluso dall'ambito di operatività dell'art 580 il caso in cui un unico imputato è stato giudicato per
un'unica imputazione e contro la sentenza soltanto una parte può appellare, mentre l'altra può solo ricorrere per
cassazione (v. giudizio abbreviato)
• la regola ex art 580 vale anche, in linea di principio, nel caso di concorso fra appello e ricorso per saltum →
l'art 580 non si applica se, entro 15gg dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello
dichiarano di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione (l'appello si converte in ricorso e le
parti devono presentare entro 15gg nuovi motivi, se l'atto di appello non aveva i requisiti per valere come
ricorso)
22. LA COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO: A) IL PRINCIPIO DEL TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM E
LE SUE ECCEZIONI
Appello → impugnazione ad effetto parzialmente devolutivo: l'appello attribuisce al giudice di II grado la cognizione
del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (principio del tantum
devolutum quantum appellatum)
• concetto di “punto” = ogni statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo
• si considera applicabile all'appello il criterio della connessione essenziale (art 624 co 1): il giudice d'appello
ha il potere-dovere di decidere anche in ordine a punti della sentenza che, pur non impugnati, siano legati a
quelli impugnati da un rapporto di pregiudizialità, di interdipendenza o, comunque, di connessione essenziale
→ eccezioni al p. del tantum devolutum quantum appellatum:
• questioni rilevabili ex officio in ogni stato e grado del processo → dichiarazione del difetto di giurisdizione,
dichiarazione d'incompetenza per materia, declaratoria immediata delle cause di non punibilità (per la
Cassazione la prescrizione può essere dichiarata anche quando i motivi d'appello non investono la statuizione
relativa all'accertamento della responsabilità, ma riguardino solo la pena), ecc
• con la sent possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; inoltre, può anche
essere effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione (art 597 co 5)
23. SEGUE: B) RAPPORTI FRA COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO E CONTENUTO DELLA DECISIONE; IL DIVIETO
DELLA REFORMATIO IN PEIUS
Poteri di decisione del giudice (art 597 co 2-4):
• quando ad appellare è il PM (in via principale o incidentale, anche in caso di appello dell'imputato) → il
contenuto della pronuncia del giudice di II grado non incontra limiti (art 597 co 2):
◦ in caso di riforma:
▪ se l'appello riguarda una sent di condanna il giudice d'appello può, nei limiti della competenza del
giudice di I grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la
quantità della pena, revocare benefici, applicare misure di sicurezza ed adottare ogni altro
provvedimento consentito dalla legge
▪ se l'appello riguarda una sent di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i
provvedimenti indicati, ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza
appellata
◦ in caso di conferma, il giudice d'appello può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla
legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza
→ si può avere sia un peggioramento sia un miglioramento della posizione dell'imputato
• quando ad appellare è il solo imputato → vige il divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può
irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave,
prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, né
revocare i benefici (è fatta salva la possibilità, entro i limiti dell'effetto devolutivo, di dare al fatto una
definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di I grado) (art 597 co 3)
→ il divieto di reformatio in peius:
◦ va riferito al solo dispositivo e non alla motivazione della sentenza
◦ non concerne le disposizioni civili
◦ non sembra operare riguardo alle pene accessorie predeterminate dalla legge in ogni loro elemento
→ in ogni caso (anche quando abbia appellato il PM), se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati
concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita
(l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva impedisce di compensare la riduzione dell'entità di uno degli
elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio con l'aumento della misura di un altro elemento)
Capitolo 10 - Esecuzione
1. PREMESSA
Libro X → esecuzione penale = attività successive alla formazione del giudicato
• attività volte a dare attuazione al comando contenuto nel dispositivo della decisione penale divenuta definitiva
• attività necessarie quando nasca l'esigenza di rideterminare o modificare la pena o di rimettere in discussione il
giudicato
• attività volte all'attuazione dei principi costituzionali relativi all'umanizzazione della pena ed alla sua
adeguatezza con riferimento al fine della rieducazione del condannato
>> Il legislatore ha predisposto una disciplina articolata, che:
• affida al PM il compito di promuovere e curare l'esecuzione della decisione
• assicura la presenza di un organo giurisdizionale (giudice dell'esecuzione) cui vengono affidate le decisioni da
adottare in questa fase
Il legislatore non si è spinto fino a creare una giurisdizione esclusiva che si occupasse dell'esecuzione, ma ha affidato le
funzioni allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire → c'è chi critica questa opzione (violazione dei
pp. terzietà ed imparzialità del giudice, perché le decisioni esecutive vengono affidate allo stesso organo che si è
occupato delle vicende pregresse del processo, e del p. della parità delle armi, perché il PM è abilitato a compiere atti
che incidono direttamente sulla libertà personale)