Assegno

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L'assegno bancario è uno strumento di pagamento (da ricomprendersi fra i titoli di credito) che consente al titolare di un conto corrente bancario il pagamento di una somma ad un altro soggetto o a se stesso. Il primo assegno bancario fu emesso dalla "Hoare's banck" di Londra nel 1763. In Italia diverse disposizioni di legge trattano dell'assegno bancario, la norma organica in materia è il Regio Decreto 21 dicembre 1933 n° 1736.

Requisiti per l'emissione

Vi sono due condizioni affinché un assegno bancario sia valido:

  • Il rapporto di provvista ovvero la presenza della somma di denaro all'interno del conto (altrimenti l'assegno viene considerato scoperto)
  • La concessione da parte della banca di emettere assegni (convenzione assegno)

Fisicamente, gli assegni bancari sono moduli compilabili raccolti in libretti distribuiti dagli stessi enti bancari in cui deve essere indicata la denominazione ed indirizzo della banca trattaria. Compete al soggetto che emette l'assegno l'indicazione di:

  • Data e luogo riguarda i giorni di valuta. La data che si scrive sull'assegno indica l'ultimo giorno in cui la banca paghera al correntista gli interessi per quella cifra
  • Importo da pagare deve essere indicato in cifre e in lettere. In entrambi i casi la cifra deve terminare con l'indicazione dei centesimi
  • Nome del soggetto a cui è destinata la somma
  • Firma di colui che l'ha emesso

La banca può rifiutare di pagare un assegno se esso non è stato compilato secondo precisi criteri (rifiuto di traenza). L'importo in numeri deve essere indicato con virgola seguita da due decimali (00 se è una cifra tonda). Prima del numero e dopo l'ultima cifra decimale è consigliabile apporre una barra del tipo "#" ("sharp" o segno di "cancelletto") per impedire a terzi la modifica dell'importo. Analoga è la modalità di compilazione dell'importo in lettere: in particolare, in lettere deve essere indicato la parte intera della somma seguita dal segno "/" e dalla parte decimale in cifre (anche se è inserita nel campo dedicato alla scrittura letterale).

In caso di diversa indicazione dell'importo, legislativamente prevale la parte letterale ma è ormai consuetudine rifiutare l'assegno e farlo rinegoziare dal beneficiario dopo le opportune modifiche da parte del traente (colui che emette l'assegno).

Gli utenti che firmano assegni scoperti e che non provvedono a coprirli entro i termini di legge vengono protestati qualora il titolo sia stato presentato per tempo all'incasso. I nominativi sono iscritti nella Centrale d'allarme Interbancario (CAI) se entro sessanta giorni non provvedono a pagare l'assegno comprensivo della penale (10% dell'importo facciale) + interessi oneri e accessori. L'iscrizione alla CAI comporta l'interdizione ad emettere assegni per un periodo di 6 mesi. In passato la firma di assegni scoperti era un reato, attualmente ha natura di illecito amministrativo.

Girata

Con il termine girata si intende un'operazione con cui il girante (colui che "cede" il titolo) ordina che il pagamento dell'assegno venga effettuato nei confronti del giratario. La girata, che può essere effettuata più volte, si concretizza apponendo una firma nell'apposito spazio sul retro dell'assegno, indicando il nome del giratario, ovvero la persona a cui si intende trasferire il diritto soggettivo di esigere la prestazione risultante dal titolo. Con l'apposizione di detta firma, il beneficiario si assume la responsabilità del buon esito del pagamento, innestando così la funzione di garanzia propria di tale negozio giuridico in base al quale il girante risponde nei confronti dei giratari successivi, diventando così obbligato di regresso. (Cioè: il girante si obbliga a pagare anche se il conto corrente dell'emittente risulta scoperto). Tale responsabilità può però essere eliminata con l'apposizione della clausola senza garanzia, che elimina la responsabilità nei confronti dei successivi giratari, o ancora, se l'intenzione di eliminare tale responsabilità sia di un soggetto il quale titolo è pervenuto già girato, egli dovrà apporre la clausola c.d. non all'ordine, che evita la responsabilità del girante nei confronti dei giratari successivi ai sensi dell'art. 21 l. ass. (R.D. 1736/1933). Tale clausola, se apposta dall'emittente, avrà funzione diversa: escluderà la circolazione cartolare, sempre che le parti non decidano di far circolare l'assegno sul quale tale clausola è apposta, con le forme e gli effetti della cessione ordinaria (pagamento in contanti del chéque).

A partire dal 2007, i libretti di assegni in Italia sono emessi con la dicitura "non trasferibile", salvo diversa indicazione da parte del cliente.

Non trasferibile

La clausola non trasferibile impedisce la girata dell'assegno, e di fatto rende l'assegno un titolo nominativo, consentendone l'incasso al solo beneficiario. Si può apporre la clausola "non trasferibile" anche dopo una o più girate (penultimo comma art.43 della Legge sull'assegno) onde evitare ulteriormente la circolazione dell'assegno. Per prevenire il riciclaggio del denaro, e in ossequio alla preposta normativa (L. 197/1991) è obbligatorio apporre tale clausola, sin dall'emissione, ad ogni assegno di importo pari o superiore a 12.500 €: tale normativa è entrata in vigore il 25 giugno 2008 (D.L. 112 del 25 giugno 2008 - modifica della normativa del 30 aprile che introduceva una soglia ancora più restrittiva pari a 5.000 €).

Il 19 gennaio 2007 un decreto d'urgenza del Governo ha apportato alcune modifiche alla legge riguardante il rilascio dei libretti di assegni. In precedenza, il correntista otteneva dalla banca un libretto di assegni che, salvo diversa indicazione, potevano essere girati a creditori terzi. Su ogni assegno, un apposito spazio bianco permetteva di specificare la non trasferibilità, ossia che tale titolo di credito poteva essere presentato all'incasso solamente dal beneficiario. Attualmente, al correntista viene consegnato un libretto di assegni personali e non trasferibili; i vecchi libretti devono essere richiesti esplicitamente e comportano una imposta di bollo di 1,5 euro per ciascun modulo di assegno, versata alla Banca e da questa allo Stato. L'introduzione di tale normativa costituisce un deterrente al riciclaggio di denaro sporco, poiché i continui passaggi da un conto corrente all'altro mediante girata rendevano difficile la tracciabilità del denaro di provenienza mafiosa o illegale.

Sbarramento

Lo sbarramento, cioè l'apposizione di due sbarre sulla facciata anteriore dell'assegno, indica l'obbligo per la banca dell'emittente di pagare l'assegno solo a un'altra banca o a un proprio cliente. A tal proposito si deve fare attenzione se fra le due sbarre vi sia la semplice dicitura di "banchiere", poiché in tale caso l'assegno può essere pagato solo a un proprio cliente o a qualsiasi banca (ipotesi di "sbarramento generale"). Nel caso in cui fra le due sbarre vi sia stato invece apposto il nome di un banchiere, il soggetto legittimato al pagamento sarà infatti il banchiere indicato, ovvero, se quest'ultimo soggetto è il trattario, il pagamento verrà effettuato in favore di un suo cliente (ipotesi di "sbarramento speciale").

In altre parole a un beneficiario di un assegno sbarrato che non sia titolare di alcun conto corrente è preclusa ogni possibilità di incasso del titolo in forma liquida. Ad ogni modo, si ricorda che - quando l'assegno non è sbarrato - non è sempre possibile incassarlo recandosi presso la filiale di emissione.

Incasso di un assegno in forma liquida

L’art. 31 del R.D. che disciplina la materia degli assegni bancari recita testualmente: "L'assegno bancario è pagabile a vista". L'incasso di un assegno in forma liquida dovrà avvenire presso la filiale della banca dove risiede il c/c del traente, muniti di un documento di riconoscimento valido. Principalmente a causa della ampia circolazione di documenti falsi, la filiale potrebbe richiedere la presenza di un notaio che certifichi l'identità del beneficiario a spese dello stesso beneficiario. Rimane sempre la possibilità di versare il titolo di credito presso il proprio istituto bancario. é possibile che la banca richieda almeno 2 documenti per accertare l'identità della persona; in caso si possegga solo la carta di identità (e non anche patente, passaporto, etc.) si può esibire il codice fiscale o, equivalentemente, la tessera sanitaria.

Spillatura o Troncatura

Con la spillatura (altrimenti detta "troncatura") si indica che un assegno non è più valido, ossia che ha finito di circolare. Per rendere spillato un assegno basta tagliarne l'angolo superiore sinistro. Lo fa naturalmente la banca stessa al momento dell'incasso. Un tempo la troncatura consentiva anche di identificare agevolmente gli assegni che passavano dalla stanza di compensazione in c.d. "prima presentazione", ancora integri, da quelli negoziati in prima presentazione con la procedura telematica (detta per questo anche "check truncation", attualmente utilizzabile - salvo eccezioni - solo per gli assegni bancari di importo inferiore a 3.000,00 Euro e per gli assegni circolari di qualsiasi importo), che in "seconda presentazione" erano, appunto, troncati, ovverosia tagliati nell'angolo superiore. Recentemente nel sistema bancario è invalsa la prassi di troncare tutti gli assegni al momento della negoziazione allo sportello, senza distinguere tra quelli che potranno essere negoziati in "check" da quelli che invece, superando i limiti di importo della procedura telematica, dovranno essere necessariamente negoziati in stanza di compensazione. Tale scelta è stata dettata dalla volonta' di privilegiare l'aspetto della sicurezza, impedendo che gli assegni, una volta lavorati allo sportello, non possano in nessun modo essere rinegoziati per l'incasso.

L'assegno circolare

Gli assegni circolari sono predisposti dall'istituto bancario quando il denaro necessario al pagamento è già disponibile presso l'istituto stesso.

Si tratta di un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dalla Banca d'Italia, ed è esigibile a vista presso una qualunque sede, succursale o agenzia della banca emittente e come per l'assegno bancario sarà necessario esibire un documento valido e, se richiesta, la presenza di un notaio. Non può essere al portatore in quanto equivarrebbe ad autorizzare le banche a produrre banconote. Il diritto del beneficiario a riscuotere la somma indicata sull'assegno circolare è però trasferibile mediante girata (se di importo inferiore ad € 12.500,00; per importi superiori l'assegno deve essere, come detto, non trasferibile).

Al fine di garantire i beneficiari degli assegni circolari, gli stessi indicano l'importo massimo per il quale possono essere emessi.

Un'altra garanzia è data dal fatto che ogni istituto che li emette deve depositare una cauzione presso la Banca Centrale proporzionata all'ammontare dei titoli emessi.

Incasso

Gli assegni su piazza devono essere presentati al pagamento entro 8 giorni successivi alla data indicata, entro 15 se fuori piazza in un altro comune della Repubblica Italiana. Se l'assegno è emesso in un paese diverso da quello ove è pagabile deve essere presentato entro il termine di venti ovvero sessanta giorni a secondo che il luogo dell'emissione e quello del pagamento siano nello stesso ovvero in diversi continenti.[1] Oltre tale termine l'assegno può essere incassato ugualmente, ma se dall'altra parte il conto è stato chiuso o non è coperto, non è possibile protestarlo ed esperire l'azione cambiaria, pertanto vi è il rischio che l'ordine di pagamento venga revocato dal traente.

L'arricchimento indebito in materia di assegno prende il nome di locupletazione (come per l'arricchimento senza giusta causa civilistico).

Illeciti amministrativi

Il decreto legislativo 30 dicembre 1999 n° 507 ha disposto la depenalizzazione di condotte in materia d'assegno antecedentemente prevedute dalla legge come reato. In particolare si fa riferimento all'emissione d'assegno senza autorizzazione ed all'emissione d'assegno senza provvista (il cosiddetto assegno a vuoto). L'art. 28 del predetto decreto legislativo ha sostituito l'art. 1 della legge n°386/1990 che attualmente recita così:

  1. Chiunque emetta un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 (lire due milioni) ad euro 6.197 (lire dodici milioni).
  2. Se l'importo dell'assegno è superiore a euro 10.329,14 (lire venti milioni) o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2065 (lire quattro milioni) ad euro 12.394 (lire ventiquattromilioni).
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

In relazione all'emissione di assegno senza provvista l'art. 29 del decreto legislativo n° 507/1999 ha modificato il testo dell'art. 2 della legge n°386/1990 che attualmente così recita:

  1. Fuori dei casi previsti all'art.1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non venga pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 (lire un milione) ad euro 3.096 (lire sei milioni).
  2. Se l'importo dell'assegno è superiore ad euro 10.329 (lire ventimilioni), o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 (lire duemilioni) ad euro 6.192 (lire dodici milioni).
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 , n° 689.

Note

  1. ^ Regio Decreto 21 dicembre 1933 n° 1736