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Associazione temporanea di imprese: differenze tra le versioni

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Elementi giuridici: aggiornati i riferimenti legislativi
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== Caratteristiche ==
===Elementi giuridici===
Nel caso di un'Associazione temporanea d'imprese di tipo verticale, la mandataria è l'unica responsabile nei confronti del [[committente]] della corretta e puntuale esecuzione dell'opera. Diversamente, nel caso di ATI orizzontale, tutte le imprese saranno solidalmente responsabili nei confronti della stazione appaltante (art. 3748, comma 5, d. lgs. 16350/20062016, cosiddetto "Codice degli appalti pubblici").
 
La composizione dell'ATI è generalmente immodificabile, salvo i casi espressamente disciplinati ai commi 1817 e 1918 dello stesso art. 3748, cit. In tal senso, la mandataria ha anche l'onere di provvedere a sostituire con la propria struttura o con un'altra azienda una mandante che eventualmente non fosse in grado di eseguire la parte dell'opera di propria competenza (ad esempio in caso di [[fallimento (diritto)|fallimento]] di una delle mandanti).<ref>L'associazione temporanea di imprese non costituisce una particolare figura giuridica a sé stante, né porta alla costituzione di un nuovo ente (mancando di regola qualunque organizzazione o associazione comune), ma si basa essenzialmente sul conferimento a una delle imprese (denominata capogruppo) da parte delle altre di un mandato collettivo speciale, valevole specificatamente per l'opera da compiere, nonché della rappresentanza di fronte alla stazione appaltante (Cons. St., sez. V, 16 aprile 1987, n. 246).</ref>
 
===Struttura===