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Rappresentante di lista

Disambiguazione – Se stai cercando il gruppo musicale, vedi La Rappresentante di Lista.

Il rappresentante di lista, in base alla normativa elettorale italiana, è la persona incaricata di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio per conto di un partito, di un candidato che concorre alle elezioni o di un comitato promotore di una consultazione referendaria.

Manifesto ufficiale recante i nominativi dei candidati a una consultazione elettorale

Pur non essendo annoverato fra i componenti dell'ufficio elettorale di sezione, egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni[1]; pertanto può incorrere nei reati di abuso d'ufficio, concussione, corruzione, peculato e rifiuto e omissione d'atti d'ufficio[2], oltre ai reati specifici contemplati dalla normativa elettorale[3].

Nomina dei rappresentanti di lista

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I rappresentanti dei gruppi politici e delle liste di candidati sono designati dai delegati del gruppo o della lista; l'assegnazione dell'incarico deve avvenire in forma scritta[4][5][6]. L'atto deve inoltre essere autenticato da un pubblico ufficiale in servizio nel territorio di competenza del proprio ufficio e deve contenere[7][8]:

  • la dichiarazione da parte del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza, previa verifica dell'identità della persona che sottoscrive;
  • l'indicazione del luogo e della data dell'autenticazione;
  • l'indicazione della qualifica precisa del pubblico ufficiale;
  • la firma estesa del pubblico ufficiale;
  • il timbro dell'ufficio.
 
Facsimile di tessera elettorale

Gli atti di designazione dei rappresentanti di lista possono essere consegnati al segretario comunale entro il venerdì antecedente la data delle votazioni; in alternativa, i rappresentanti incaricati possono presentare l'attestazione direttamente al presidente di seggio prima che abbiano inizio le operazioni di voto. In ogni caso è opportuno che i rappresentanti di lista siano muniti della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.

Ciascun soggetto politico può nominare fino a un massimo di due rappresentanti – un «effettivo» e un «supplente» – per ogni sezione elettorale; il supplente è autorizzato a esercitare le sue funzioni soltanto in caso di assenza temporanea o definitiva del collega. Al pari degli scrutatori, del presidente e del segretario di seggio, il rappresentante di lista ha facoltà di votare presso la sezione a cui è stato assegnato, anche se diversa da quella in cui risulta iscritto[9].

Requisiti

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Per poter ricoprire l'incarico di rappresentante di lista occorre possedere i seguenti requisiti:

Non possono, in ogni caso, svolgere le funzioni di rappresentante di lista gli appartenenti alle forze di polizia[10].

Compiti

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Il compito principale del rappresentante di lista consiste nel prevenire eventuali irregolarità ai danni del gruppo politico, del candidato o del comitato referendario che egli rappresenta. In nessun caso egli può ostacolare o rallentare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali: il presidente di seggio, consultati gli scrutatori, può disporre l'allontanamento dei rappresentanti che esercitino pressioni sugli elettori o che, sebbene richiamati due volte, continuino a intralciare le operazioni (in questi casi è prevista anche la pena della reclusione da due a cinque anni, oltre a una sanzione pecuniaria)[11].

Se regolarmente accreditato secondo la procedura prevista dalla legge, il rappresentante di lista – in particolare – ha facoltà di[12]:

  • trattenersi all'esterno della sala della votazione, durante l'intervallo di tempo in cui questa rimane chiusa;
  • assistere a tutte le operazioni, sedendo al tavolo del seggio elettorale o in sua prossimità;
  • indossare un bracciale o un distintivo recante esclusivamente il contrassegno della lista o del soggetto che egli rappresenta;
  • chiedere al presidente di seggio e al segretario di inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni, in caso di proteste o irregolarità;
  • apporre la propria firma sui verbali, sui plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni svolte, sulle strisce di chiusura dell'urna e sui sigilli posti sulle finestre e sulla porta di accesso alla sala.

Egli non è invece autorizzato a[13][14][15]:

  • toccare le schede elettorali;
  • effettuare propaganda politica;
  • redigere elenchi di persone che si siano astenute dal voto oppure, al contrario, che abbiano votato;
  • assistere alle operazioni di scrutinio relative a una votazione per la quale non è accreditato, in caso di svolgimento contemporaneo di due o più consultazioni.

Indennità e permessi

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I rappresentanti di lista, se lavoratori dipendenti, hanno diritto a un giorno di riposo retribuito per la domenica in cui si svolgono le elezioni, oltre a uno oppure due giorni di permesso retribuito per il sabato e il lunedì, in cui si tengono generalmente l'allestimento del seggio e lo scrutinio. Ai rappresentanti di lista non spetta invece alcuna indennità in denaro.

  1. ^ Decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera del deputati, articolo 40.
  2. ^ Articoli 314, 317, 318, 319, 323 e 328 del codice penale italiano.
  3. ^ Decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 – Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, articoli 86-103.
  4. ^ Legge 8 marzo 1951, n. 122, articolo 14.
  5. ^ Decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 – Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, articolo 32.
  6. ^ Legge 21 marzo 1990, n. 53, articolo 16.
  7. ^ Legge 21 marzo 1990, n. 53, articolo 14.
  8. ^ Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 21.
  9. ^ Decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 – Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, articolo 40.
  10. ^ Legge 1 aprile 1981, n. 121, articolo 81.
  11. ^ Decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 – Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera del deputati, articoli 26 e 104.
  12. ^ Decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 – Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera del deputati, articoli 26, 64, 67, 72, 73, 74 e 75.
  13. ^ Legge 4 aprile 1956, n. 212, articolo 9.
  14. ^ Decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 – Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, articolo 68.
  15. ^ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti 12 febbraio 2004 e 7 settembre 2005.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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