Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Promulgazione

atto formale con il quale il capo dello stato dichiara valido ed efficace un atto normativo

La promulgazione è l'atto formale con il quale il capo dello stato o il presidente della Regione dichiara valido ed efficace un atto normativo.

Contenuto

modifica

La promulgazione è un atto formale e solenne, compiuto di norma dal capo dello Stato, mediante il quale si attesta l'esistenza di un testo normativo di rango primario, nel contempo ordinandone l'osservanza e l'esecuzione: la prima attestazione avviene disponendo la pubblicazione (che è l'atto di dare alla cittadinanza la conoscenza pubblica del contenuto della legge), la seconda avviene apponendo in calce al testo una clausola che afferma la forza esecutiva e il carattere imperativo della norma.

Nella maggior parte dei sistemi giuridici odierni , viene fatta la distinzione concettuale tra "promulgazione" e "pubblicazione". Tuttavia, in passato tali termini erano considerati sinonimi.

La promulgazione, come sosteneva Baudry Lacantinerie, è l'«atto di nascita» della legge, in quanto le conferisce un'esistenza certa, autentica e la investe di imperatività perché impegna a tale funzione le attribuzioni coercitive dei capi di stato.

La pubblicazione è invece il mezzo utilizzato per pubblicizzare il testo della legge o altra norma giuridica, solitamente inserendolo in un giornale ufficiale.

La promulgazione nell'ordinamento italiano

modifica

Come indicato al 5° comma dell'art. 87 della Costituzione, la promulgazione delle leggi (eccetto le leggi regionali) viene effettuata dal Presidente della Repubblica con una delle formule previste dall'art. 1 del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092).

Il d.P.R. n. 1092/1985 prevede distinte formule per la promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato (art. 1) e delle leggi costituzionali (art. 2). È prevista, altresì, la formula di emanazione dei decreti normativi del Presidente della Repubblica (art. 3).

Nelle formule di promulgazione si distinguono chiaramente tre fasi: il riconoscimento dell'approvazione parlamentare ("La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato"), la dichiarazione di promulgazione ("Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge") e l'ordine di osservarla ("è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato"). Le formule di promulgazione prevedono inoltre l'ordine di inserire la legge approvata nella raccolta ufficiale degli atti normativi ("La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana"). Il riconoscimento dell'approvazione parlamentare espresso nella formula "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato" costituisce una attestazione del fatto che una legge è stata approvata nell'identico testo da entrambe le Camere; poiché un'attestazione comporta un accertamento dell'esistenza di fatti, ciò implica che il Presidente della Repubblica compiendo questa attestazione svolga un limitato controllo di legittimità formale dell'iter legislativo, per tal modo la promulgazione, oltre ad essere la fase integrativa dell'efficacia della legge, esprime un limitato controllo di legittimità formale, di tipo "notarile", sul procedimento legislativo parlamentare[1]. Conseguenza logica è che se per errore pervenisse al Presidente della Repubblica, dalla camera di ultima approvazione, un testo di legge testualmente difforme da quello approvato dalla camera della penultima approvazione, Egli sarebbe sempre tenuto a non promulgare tale testo di legge, indipendentemente dai limiti ordinariamente posti al potere di rinvio presidenziale.

Compito di questa fase del procedimento legislativo è l'attestazione dell'esistenza di una legge, venuta ad essere con procedimento corretto e necessario, oltre che una funzione intimatoria nei confronti dei soggetti cui la legge stessa è rivolta.

Limiti della promulgazione

modifica

La promulgazione è un atto dovuto da parte del Presidente. Incontra però dei limiti:

  • Limite relativo: il Presidente può rinviare alle Camere una legge per una nuova deliberazione, ma deve comunque promulgare alla successiva deliberazione del Parlamento. Si parla in questo caso di "rinvio" o di veto sospensivo, che è lo strumento con il quale il Presidente della Repubblica Italiana partecipa all'atto legislativo decidendo di non promulgare la legge e di rimandarla all'esame delle camere. Se il parlamento approva per la seconda volta la legge in questione il Capo dello Stato è costretto a promulgarla, così come recita l'articolo 74 della costituzione italiana, secondo cui: “Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, con messaggio motivato inviato alle Camere può chiedere una seconda deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge deve essere promulgata”[2]
  • Limiti assoluti: non sono previsti espressamente da atti normativi, ma si ricavano dall'ordinamento: innanzitutto il Presidente non é obbligato a promulgare atti che non siano leggi (atti diversi o che, pur autoqualificandosi come legge, non ne hanno il minimo requisito formale). L'altro limite assoluto si ricava implicitamente dall'art.90 della Costituzione, secondo il quale il Presidente della Repubblica è responsabile per alto tradimento e attentato alla Costituzione: siccome nessuno può essere obbligato a compiere un reato, il Presidente può rifiutarsi. Si parla pertanto nel primo caso di "rifiuto" di promulgazione, in quanto la legge non può essere rinviata alle Camere, e nel secondo si ha una ipotesi di rinvio (giustificata dal grave motivo) con eventualmente il rifiuto alla successiva deliberazione assembleare.

Il Presidente della Repubblica in sede di rinvio può rilevare difetti sostanziali (la legge è in contrasto con i dettati costituzionali)[3] oppure vizi formali (difetti sul procedimento legislativo) ed in entrambi i casi spetta a lui porre il primo vero sindacato (preventivo) della legge.

Intorno a questo sindacato si appuntano talvolta i tentativi delle opposizioni di coinvolgere il Quirinale in una polemica contro la costituzionalità della legge approvata dalla maggioranza di Governo[4]: ecco perché si ritiene che il giudizio sotteso al potere presidenziale sia permeato di opportunità politica[5] e non significhi, né pregiudichi, censure operate dalla Corte costituzionale una volta adita propriamente.

Termini

modifica

Secondo l'art 73 della Costituzione, le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla loro approvazione, a meno che le Camere, entrambe a maggioranza assoluta dei componenti, ne dichiarino l'urgenza fissando nella legge stessa il limite temporale da rispettare.

Problema più rilevante è determinare il cosiddetto dies a quo, ovvero il giorno dal quale decorre il termine. Dopo varie tesi dottrinarie, si è arrivati alla conclusione che il dies a quo coincide con il giorno dell'approvazione definitiva della legge.

Subito dopo la promulgazione, e comunque entro 15 giorni dalla stessa, la legge deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Rapporto con la moral suasion

modifica

Sulla base della prassi[6] delle lettere con cui il Presidente della Repubblica talvolta accompagna la propria firma alla legge, la dottrina[7] ha “costruito” le figure della “promulgazione con monito", della "promulgazione con riserva", della "promulgazione condizionata” e della “promulgazione dissenziente”. Tali figure sembrano tra loro diversificarsi in base al livello di criticità dei pareri presidenziali: per lo più sottintendono un intento cooperativo che ha trovato insufficiente accoglimento durante l'iter legis (mediante la moral suasion) e di cui il Capo dello Stato ritiene opportuno lasciare traccia pubblica al termine della vicenda parlamentare, anche solo per offrirne una interpretazione costituzionalmente orientata[8].

La prassi[9] ha precedenti risalenti a Pertini[10], ma si è affermata sotto le presidenze Ciampi[11], Napolitano[12] e Mattarella[13].

  1. ^ Agr. ex T. Martinez, Diritto costituzionale, VII ed., Milano, 1992, pag. 350.
  2. ^ Art. 74 Cost. https://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=74
  3. ^ «C’è un caso in cui posso – anzi devo – non firmare: quando arrivano leggi o atti amministrativi che contrastano palesemente, in maniera chiara, con la Costituzione»: Comunicato Stampa della Presidenza della Repubblica, Incontro del Presidente Mattarella con alcune scolaresche delle Scuole secondarie di primo grado, Palazzo del Quirinale, 26 ottobre 2017.
  4. ^ "Il Presidente della Repubblica rinvia una legge che è palesemente incostituzionale. Se ci sono solo dei dubbi, firma, e lascia il giudizio definitivo alla Corte; questo è sempre accaduto": così si espresse Carlo Azeglio Ciampi, “Il sentimento della Patria”, La Repubblica, 28 ottobre 2010.
  5. ^ In riferimento alla Riforma costituzionale Renzi-Boschi v. Massimo Bordin, Che succede ora alla riforma costituzionale? Il Foglio, 13 agosto 2015 Archiviato il 21 settembre 2016 in Internet Archive.
  6. ^ Essa appare evocare altre esperienze costituzionali recenti, come i signing statement del Presidente degli Stati Uniti d'America: peraltro, per una critica a questi ultimi come forieri di alterazione del principio di separazione dei poteri, v. la posizione espressa dall'American Bar Association nel luglio 2006.
  7. ^ De Fiores C., 2002. Il rinvio delle leggi tra principio maggioritario e unità nazionale in Rivista di diritto costituzionale. Giappichelli, Torino; Salerno G.M., 2009. Preoccupazioni e sollecitazioni» del Presidente della Repubblica a garanzia della corretta tecnica legislativa, in Rassegna Parlamentare, III; Romboli R. 2010. La legge sugli incentivi (l. n. 73 del 2010): una promulgazione con monito, in Il Foro italiano n. 6. Zanichelli, Bologna; Ruggeri A., 2002. Verso una prassi di leggi promulgate con "motivazione"... contraria?, in www.forumcostituzionale.it.
  8. ^ Legittima difesa. Mattarella firma la legge. Ma in una lettera esprime alcuni rilievi, Avvenire, 26 aprile 2019.
  9. ^ Pur essendo censita nella voce Messaggio in Enciclopedia del diritto. 1976, Giuffré, Milano, in essa Giovanni Motzo la differenzia nettamente dal rituale messaggio alle Camere, previsto espressamente dalla Costituzione; nello stesso testo, per dimostrarne l'informalità, l'Autore sottolinea che, durante le presidenze Gronchi e Segni (1962-1964) furono promulgate leggi «per le quali erano sorte perplessità in ordine alla copertura finanziaria» (pagina 148, nota 2).
  10. ^ Long G., 1981, Presidenza Pertini, opinione pubblica, stampa in La Repubblica e il Presidente. Studi parlamentari e di politica costituzionale, Roma, p. 143: «Contemporaneamente alla presa di posizione sui decreti legge, il presidente della Repubblica inviò al presidente del Consiglio una lettera, con cui osservava che il disegno di legge sulla riforma sanitaria, a lui sottoposto per la promulgazione, non esplicava l’ammontare totale della spesa e di conseguenza non indicava la relativa copertura. Pur promulgando la legge [L. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale], il presidente Pertini sottolineava l’opportunità di una tempestiva nota di variazione al bilancio per il 1979, in discussione davanti alle Camere, per quantificare esattamente la spesa e indicarne la copertura».
  11. ^ Il 15 giugno 2002, alla promulgazione della legge di conversione del decreto legge n. 63/2002 (L. n. 112/2002, cd. “salva-deficit”) - istitutivo, fra l’altro, di due società pubbliche, la «Patrimonio dello Stato s.p.a» e la «Infrastrutture s.p.a» - il Capo dello Stato fece seguire una missiva al presidente del Consiglio.
  12. ^ Comunicato della presidenza della Repubblica, 22 maggio 2010: «Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha accompagnato la promulga della legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, cosiddetto "incentivi", con una lettera ai Presidenti della Camera e del Senato e al Presidente del Consiglio, in cui esprime rilievi critici sul piano istituzionale in ordine all'iter di conversione nonché a specifiche rilevanti modifiche del testo originario del decreto».
  13. ^ Claudio Paudice, Promulgazione con riserva. Mattarella firma il Codice Antimafia ma chiede al Governo di ripristinare le norme sulla confisca, Huffington Post, 17 ottobre 2017.

Bibliografia

modifica
  • I. Pellizzone, Contributo allo studio sul rinvio presidenziale delle leggi, Giuffrè, Milano, 2011.
  • D. Chinni, Decretazione d’urgenza e poteri del Presidente della Repubblica, Editoriale scientifica, Napoli, 2014.

Voci correlate

modifica

Altri progetti

modifica

Collegamenti esterni

modifica
   Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto