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Corte d'appello (Italia)

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La Corte d'appello nell'ordinamento giudiziario italiano è un organo giurisdizionale competente a decidere sulle impugnazioni contro le sentenze pronunciate in primo grado dal tribunale ordinario e dal tribunale per i minorenni. La sua competenza è limitata a una circoscrizione territoriale denominata "distretto".

Le sentenze della Corte d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione.

La corte d'appello ha sede nel capoluogo del distretto. Sono inoltre istituite sezioni distaccate in alcune città diverse dal capoluogo. Tra le sezioni, vi sono quella incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per i minorenni e, in certi distretti, quella che funziona da Tribunale Regionale delle acque pubbliche.

La sezione per i minorenni è competente per le impugnazioni contro le sentenze del tribunale dei minorenni e giudica con l'intervento nel collegio, in aggiunta ai tre giudici togati, di due giudici onorari (consiglieri onorari), un uomo e una donna. Può essere considerata una sezione specializzata della corte d'appello anche la corte d'assise d'appello. Presso la corte d'appello è, inoltre, istituito il commissariato per la liquidazione degli usi civici, parificato a una sezione specializzata.

Ciascuna corte d'appello ha una cancelleria, che può essere costituita anche presso le sezioni distaccate, e un ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP).

Nei capoluoghi di distretto, presso la corte d'appello, operano anche il relativo ufficio del pubblico ministero, che prende il nome di procura generale della Repubblica, nonché il tribunale di sorveglianza, il tribunale per i minorenni e la procura della Repubblica presso il medesimo. Presso ciascuna corte d'appello è inoltre istituito un consiglio giudiziario, di cui il presidente della corte è membro di diritto e presidente.

La corte d'appello ha un presidente (talvolta si trova ancora la vecchia denominazione di primo presidente) che la dirige, presiede la prima sezione e può presiedere anche le altre; le rimanenti sezioni sono presiedute da un presidente di sezione. Tanto il presidente della corte, quanto quelli delle sezioni devono avere la qualifica di magistrato di cassazione; per gli altri giudici è richiesta la qualifica di magistrato d'appello. Il presidente della corte assegna gli affari alle singole sezioni; all'interno di queste sono costituiti i collegi giudicanti, formati da tre giudici, ai quali il presidente di sezione assegna gli affari. Va notato che, quando si parla di corte d'appello, si può far riferimento, secondo i casi, all'intero ufficio giudiziario o a tale collegio giudicante, che costituisce il giudice collegiale propriamente detto, di fronte al quale si svolge il processo.

I giudici della corte d'appello hanno il titolo di consigliere e sono ripartiti in sezioni con competenza civile, penale o promiscua, composte da almeno cinque magistrati, oltre a uno o più supplenti.

La competenza principale della corte d'appello riguarda le impugnazioni contro le sentenze, in materia civile e penale, pronunciate in primo grado dal tribunale ordinario o, nelle forme del giudizio abbreviato, dal giudice per l'udienza o per le indagini preliminari, nonché contro le sentenze del tribunale per i minorenni. Con tale mezzo d'impugnazione, che prende il nome di "appello" ed è disciplinato dagli artt. 339 e seguenti del codice di procedura civile e dagli artt. 570 e seguenti del codice di procedura penale, la parte chiede la riforma totale o parziale del provvedimento giurisdizionale che ritiene ingiusto. La corte d'appello è "giudice di merito", in quanto decide su tutti gli aspetti della causa, tanto sulle questioni di fatto quanto su quelle di diritto, confermando la pronuncia impugnata o riformandola, ossia sostituendola, in tutto o in parte, con la propria.

In alcuni casi in via eccezionale la corte d'appello è giudice di prima istanza; tra le materie per cui è prevista questa competenza si possono ricordare: le controversie relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, le delibazioni di sentenze straniere, le impugnazioni di provvedimenti amministrativi concernenti la libertà del mercato e la concorrenza e le impugnazioni per nullità di lodi arbitrali.

Il territorio italiano è suddiviso in 26 distretti, alcuni coincidenti con il territorio di una regione, altri con una sua parte.

In alcuni casi il distretto assomma territori di diverse regioni. Ad esempio:

Elenco delle Corti d'appello italiane:

Collegamenti esterni

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