Processo civile telematico: differenze tra le versioni

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Dal deposito cartaceo alla busta telematica
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Il '''processo civile telematico''' (PCT) è la disciplina del [[processo civile]] svolto con modalità telematiche, vigente attualmente nella [[Repubblica Italiana]].


Nonostante il suo carattere tradizionalista e formalistico, anche il processo civile si è aperto alle innovazioni tecnologiche: e nel giro di pochi anni, da una fase “sperimentale” e limitata a pochi uffici giudiziari, è diventato una diffusa realtà.
Ad oggi il PCT coinvolge il contenzioso civile, il tribunale del lavoro, le esecuzioni mobiliari, le esecuzioni immobiliari e le procedure concorsuali. In parallelo il ministero della giustizia ha abilitato un servizio per la consultazione pubblica dei dati non giudiziali attinenti al [[giudice di pace]].
Dal 31-12-2014, infatti, gli atti processuali (con la sola eccezione, al momento, degli atti introduttivi) possono essere depositati soltanto con modalità telematica in tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione avanti il Tribunale.
Specificamente, il deposito telematico è obbligatorio:
- per i ricorsi per ingiunzione di pagamento e consegna, e dei relativi documenti (l'unica eccezione è costituita dall'ipotesi che, per disfunzione dei sistemi informatici del dominio giustizia ed indifferibile urgenza, il presidente del tribunale autorizzi il deposito cartaceo);
- per tutti gli atti del processo di cognizione successivi alla costituzione delle parti (con esclusione, quindi, della citazione o del ricorso, e della comparsa di risposta o della memoria difensiva), e ciò non solo per difensori delle parti, ma anche per gli ausiliari del Giudice (per es., consulenti tecnici d'ufficio);
- per tutti gli atti del processo esecutivo successivi al deposito dell'atto con cui si inizia l'esecuzione;
- nelle procedure concorsuali, per tutti gli atti e documenti prodotti dai curatori, dai commissari giudiziali, dai liquidatori, dai commissari liquidatori e dai commissari straordinari.
Tale modalità di deposito sarà estesa, a partire dal 30-06-2015, ai giudizi civili innanzi alla Corte d'appello, ed è verosimile che - in tempi brevissimi - il deposito telematico venga esteso anche agli atti di costituzione delle parti, oggi depositabili telematicamente in molti uffici giudiziari sia di primo che di secondo grado.
La obbligatorietà della modalità telematica comporta - ovviamente - la esclusione del tradizionale deposito cartaceo di atti e documenti.


Come visionare i documenti informatici del processo civile
== Storia ==
=== L'introduzione ===
Il PCT venne introdotto quando l'[[Unione Europea]] minacciò sanzioni all'Italia per la lentezza dei processi. Lo scopo del processo civile telematico è di definire gli strumenti informatici, le regole e le procedure di diritto necessari ad informatizzare il processo civile.{{senza fonte}}


Il difensore costituito (e presto anche la parte personalmente) può agevolmente visionare i documenti informatici del processo, e addirittura scaricarne copia (senza il pagamento dei relativi diritti di copi a e conformità) che provvederà ad autenticare sotto la propria responsabilità (ad eccezione, ovviamente, dei provvedimenti in forma esecutiva) accedendo al fascicolo telematico attraverso il portale dei servizi telematici, ovvero attraverso un punto di accesso.
Le basi normative del processo civile telematico sono contenute nel D.P.R. 13 febbraio 2001 n.123, ''Regolamento recante disciplina sull'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti'', che introdusse il processo civile telematico nell'ordinamento.
Tale consultazione - per ovvi motivi di tutela dei dati sensibili - è però consentita ai soli difensori che risultino costituiti nello specifico procedimento.
Accade normalmente, peraltro, che anche l'avvocato non ancora costituito abbia la necessità di esaminare i documenti prodotti per via telematica dall'attore o dal ricorrente: siano essi i documenti su cui si fonda la domanda di ingiunzione, oppure quelli allegati alle memorie istruttorie, o ancora quelli della causa iscritta (facoltativamente) a ruolo per via telematica.
E' prevista, per ovviare a tali necessità, la possibilità di richiedere una temporanea visibilità del fascicolo: per ottenere la quale l'avvocato, attraverso il software “redattore atti”, depositerà la procura conferitagli dal Cliente, ed un apposito “atto di richiesta visibilità”, indicando il numero di ruolo del procedimento; l'autorizzazione, che ha durata limitata nel tempo, viene normalmente concessa in tempi assai rapidi.


La ristrutturazione degli studi legali
=== La sperimentazione ===
Il PCT doveva superare una fase di sperimentazione fissata per settembre 2004, poi rimandata a settembre 2005 ed infine svolta nel 2006. Tre le sette sedi di sperimentazione, Bergamo ha dovuto rinunciare per mancanza di personale che si dedicasse alla sperimentazione e non è stata sostituita con un'altra sede pilota.


L'introduzione del processo civile telematico ha determinato per gli avvocati la necessità di utilizzare nuovi strumenti informatici.
La sperimentazione attinente al software del PCT sviluppato nel 2003/2004 ha evidenziato gravi problemi relativi alle regole per la redazione degli atti ed allo strumento di redazione degli stessi, la sostituzione sia delle regole che dello strumento di redazione è però avvenuta solo nel 2008 (apportando una massiccia semplificazione per la parte tecnica). Il decreto del ministero della giustizia del 14 ottobre 2004 (''Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile'') introdusse poi le prime regole tecniche operative.
1 - Il collegamento INTERNET, ormai diffusissimo ed indispensabile, consente non solo l'invio e la ricezione di messaggi email (consentendo di comunicare, ad esempio, con altri colleghi senza interrompere il proprio lavoro al computer), ma altresì la consultazione - attraverso il servizio PolisWeb - dei registri di cancelleria e dei fascicoli telematici.
2 - La SMART-CARD (comunemente detta “chiavetta” svolge la duplice funzione di identificare l'utilizzatore del servizio PolisWeb, per la consultazione di fascicoli contenenti dati sensibili (e per l'accesso a numerosi altri servizi, ad es. quelli forniti dall'Agenzia delle Entrate), e di consentire la sottoscrizione digitale di documenti, indispensabile per procedere al deposito telematico.
La smart-card può consistere in una tessera del tutto simile alle tessere bancomat (da utilizzare con un apposito lettore, del costo di pochi euro), oppure in una più tecnologica “business key”, simile ad una grossa penna USB, che contiene al proprio interno anche il software necessario, e pertanto non necessita di alcuna installazione, con il vantaggio di poter essere utilizzata su qualsiasi computer, anche in un internet-point.
La “smart card” può essere acquistata in diversi modi: o presso i Consigli dell’Ordine che la forniscono ai propri iscritti, od hanno stipulato convenzioni con un fornitore, o rivolgendosi alla Camera di Commercio o ad altri “enti certificatori”: l’importante è assicurarsi che la smart card sia conforme alla caratteristiche C.N.S. (carta nazionale dei servizi).
La smart card – o meglio, i certificati in essa contenuti – ha una durata limitata nel tempo: occorrerà pertanto tenere presente la sua scadenza, e procedere per tempo al suo rinnovo, per non rimanere privi della possibilità di effettuare depositi telematici.
3 - Il mezzo attraverso il quale debbono eseguirsi i depositi telematici è l'indirizzo di P.E.C. (posta elettronica certificata) che l'avvocato ha l'obbligo di comunicare al proprio Ordine professionale, ed attraverso cui - conseguentemente - riceve le comunicazioni di cancelleria.
A differenza della e-mail “ordinaria”, che non offre nessuna garanzia dell’effettivo recapito, e nessuna ricevuta giuridicamente valida, la e-mail certificata consente non solo la prova legale dell’invio (e perfino del suo contenuto), ma addirittura garantisce che il messaggio si ha per ricevuto (ad ogni effetto di legge) semplicemente quando è posto a disposizione del gestore del servizio PEC del destinatario, indipendentemente dal fatto che il destinatario legga effettivamente il messaggio (art. 45 D.L.vo 82/2005 comma 2).
E’ importante tenere presente che l'abbonamento ad una casella PEC – a differenza della e-mail ordinaria - ha durata normalmente annuale e si rinnova previo pagamento del relativo canone; nel caso che il contratto non venga rinnovato alla scadenza,, la casella smetterà di ricevere le comunicazioni di cancelleria ed ogni altro messaggio, e non sarà possibile effettuare alcun deposito telematico.
L'archiviazione sicura delle “ricevute di accettazione" e delle "ricevute di avvenuta consegna” (queste ultime contenenti anche l'intero messaggio ed i suoi allegati) è obbligatoria (cfr. art. 20, co. 3, DM 44/2011) ed indispensabile: sia perché la cancellazione dei messaggi più vecchi eviterà la saturazione della casella, sia perché potrebbe ricorrere la necessita' – anche a distanza di anni – di provare la tempestività di un deposito, o l'effettivo contenuto di un invio.
4 - Per il deposito dei documenti, qualora essi non siano già in formato digitale, occorre utilizzare uno “scanner”: un dispositivo – spesso integrato nelle moderne stampanti multifunzione e quasi sempre presente nelle moderne fotocopiatrici – in grado di prelevare l'immagine “fotografica” di un documento cartaceo, e di trasformarla in documento digitale.
5 - La preparazione della “busta telematica”, contenente il deposito, necessita di un apposito software “imbustatore”, impropriamente chiamato “redattore”(ciò perchè, agli albori del PCT, l'atto doveva essere “redatto” in formato XML, mentre oggi l'atto viene creato con un normale programma di scrittura e poi esportato in formato PDF, mentre il software provvede ad incapsulare in un file XML i soli dati relativi al procedimento ed alle parti, nonchè a creare un file crittografato con estensione .enc (decifrabile solo dall'ufficio destinatario) chiamato “busta”.
La creazione della “busta telematica” richiede, infatti, una rigida strutturazione dei dati contenuti negli atti giudiziari informatici (al fine di consentire l’automatica annotazione del deposito nei registri di cancelleria informatici, e l’automatica inserzione dell’atto nel fascicolo telematico).


L'introduzione dei depositi telematici richiede (pur essendo temporaneamente ammesso l'utilizzo delle “vecchie” marche lottomatica, del mod. F23 e del versamento in c/c postale) l'effettuazione del pagamento telematico, allorquando l'atto da depositare comporti il versamento del contributo unificato di cui all'art. 9 del DPR 115/2001.
Tutte le attività svolte durante la sperimentazione sono state registrate in un sito web dotato di CMS che non è stato reso pubblico ed è stato rimosso nel 2008. La svolta relativa al primo utilizzo concreto del PCT è venuta solo nel 2006 {{Citazione necessaria|per un articolo su Punto Informatico}}, fortemente critico sul PCT, a fronte delle ricerche svolte dal CNR: per ironia della sorte le ricerche erano state finanziate dallo stesso ministero. La sperimentazione "si è quindi conclusa", e l'11 dicembre 2006 il PCT è diventato operativo su Milano. La sperimentazione riguardava la pubblicazione del registro di cancelleria e relativa consultazione da parte degli avvocati (che non ha riscontrato problemi particolari), la redazione degli atti in formato xml-fo (che è risultata ostica ed onerosa): va evidenziato però che gli atti sperimentati erano relativi al solo decreto ingiuntivo.
L'esecuzione di tali pagamenti puo' essere effettuata tramite il servizio presente su alcuni punti di accesso, oppure tramite il portale del Ministero, attraverso alcuni canali bancari (sui quali, anche senza essere correntisti, si può utilizzare una carta di credito).


Il momento del deposito non coincide - a rigore - con l'invio della busta, bensì con il momento (quasi immediatamente) successivo in cui viene "generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia"; ne consegue che un deposito effettuato all'ultimo minuto – magari in un momento di particolare affollamento della rete - potrebbe risultare tardivo.
=== L'attivazione progressiva ===
Presso il Tribunale di Milano è operativo dal 2007, mentre da dicembre 2008 si sono aggiunte le sedi di Catania, Padova, Napoli e Genova. Nella prima metà del 2009 è stato avviato anche in molte città della Lombardia, fino a raggiungere piena diffusione in tutta la Lombardia. Dal 2009 al 2010 il PCT si è esteso ad alcune città del Veneto, a Torino, a Biella ed altre città minori.


Mentre le Cancellerie hanno un orario di chiusura, i depositi telematici possono essere effettuati anche di notte, o nei giorni festivi, tenendo però presente che «Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.»
Il decreto del Ministero della Giustizia 17 luglio 2008, ''Regole tecnico-operative per l'utilizzo di strumenti informatici e telematici nel processo civile'', introdusse nuove regole tecniche, in sostituzione del precedente D.M. del 14 ottobre 2004. La normativa introdotta nel 2008 venne però a sua volta superata dal D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, che modificò diversi aspetti procedurali, in particolare in ordine al flusso di dati per i depositi, e sull'uso della CPE-CPT, abbandonata in favore della sola PEC. Ad oggi, quindi, non è più necessario iscriversi ad un Punto di Accesso (così detto PDA) per poter depositare gli atti telematicamente, bastando - invece - un semplice indirizzo di [[posta elettronica certificata]].


Come ogni messaggio PEC, il nostro deposito sara' riscontrato:
Infine, la materia è stata ulteriormente disciplinata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132.
- dalla ricevuta di accettazione (che attesta che il messaggio è pervenuto al nostro gestore di posta certificata, e
- dalla successiva ricevuta di consegna (che attesta che il messaggio è pervenuto al gestore di posta certificata del destinatario).
Tale seconda ricevuta è quella che determina la data e l’orario del deposito, e che rileva ai fini della sua tempestivita'.
Perchè il nostro deposito possa dirsi andato a buon fine, occorrono pero' altri due passi, ciascuno dei quali ci verra' comunicato a mezzo PEC:
- l’esito dei controlli automatici (che, se positivo, vuol dire poco, e se negativo significa che il deposito presenta dei problemi, alcuni dei quali rimediabili dal cancelliere);
- l’esito dei controlli manuali da parte del Cancelliere.


== Le funzioni ==
* Consultazione via internet, a mezzo smartcard CNS, dei dati giudiziali dei tribunali, associati al singolo avvocato.
* Consultazioni contenzioso civile e tribunale del lavoro, funzionante dal 2007 sui tribunali man mano abilitati (oggi tutta la Lombardia ed alcuni tribunali singoli sparsi per l'Italia).
* Consultazione esecuzioni (esecuzioni mobiliari, immobiliari e procedure concorsuali).
* Notifica atti.
* Deposito documenti.
* Deposito del decreto ingiuntivo, detto decreto ingiuntivo telematico, attivo da tempo a valore legale (dal 2006).
* Deposito di tutti gli atti del contenzioso civile ad eccezione degli atti introduttivi del giudizio.
* Deposito atti esecuzioni immobiliari (dal 2010).

== Caratteristiche ==
=== Obblighi previsti ===
{{Vedi anche|Redattore avvocati|Consolle del magistrato|Consolle dell'avvocato|Punto di Accesso (diritto processuale italiano)|Polisweb}}
L'operatività è dovuta alla alla presenza di un punto di accesso (PdA) degli avvocati. Il PdA è stato realizzato direttamente dall'ordine degli avvocati ed in altri casi l'ordine ha effettuato una convenzione per far convergere i propri utenti su un PdA privato.

Con l'approvazione del DM 44/2011 ed il venire meno dell'obbligatorio utilizzo del PDA per provvedere ai depositi telematici, lo sviluppo del processo civile telematico ha rapidamente interessato altre regioni e città di Italia.

Con il D.L 24 giugno 2014, n. 90 il deposito telematico diverrà obbligatorio in tutti in ogni [[tribunale]] italiano, ciò per tutti gli atti endoprocedimentali (ossia depositati da un legale già costituito in giudizio) nonché per il procedimento monitorio.

=== La documentazione tecnica ===
La documentazione tecnica riguarda le diverse componenti del PCT che si dividono principalmente tra la consultazione del registro di cancelleria ed il deposito degli atti per quanto riguarda i PdA e che si riferiscono alla redazione degli atti e relativo imbustamento per i gestionali e/o le "consolle avvocato".

La consultazione del registro di cancelleria avviene a mezzo web service: questa documentazione non è disponibile, ma in compenso dal 2006 sono disponibili sul sito web appositamente realizzato dal ministero della giustizia sono disponibili i file wsdl dei web service in formato digitale.<ref>[http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/file/WSDL]</ref> Gli schemi purtroppo violano lo standard relativo ai web service che definisce il [[WS-I Basic Profile]] recepito nel 2004 dall'ISO.

Per il deposito degli atti è disponibile una ampia documentazione relativa alla redazione degli atti, firma, imbustamento e criptazione: la redazione degli atti è passata dal formato xml-fo al formato pdf più file xml.

==Note==
<references/>


== Voci correlate ==
== Voci correlate ==

Versione delle 11:42, 5 gen 2015

Dal deposito cartaceo alla busta telematica

Nonostante il suo carattere tradizionalista e formalistico, anche il processo civile si è aperto alle innovazioni tecnologiche: e nel giro di pochi anni, da una fase “sperimentale” e limitata a pochi uffici giudiziari, è diventato una diffusa realtà. Dal 31-12-2014, infatti, gli atti processuali (con la sola eccezione, al momento, degli atti introduttivi) possono essere depositati soltanto con modalità telematica in tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione avanti il Tribunale. Specificamente, il deposito telematico è obbligatorio: - per i ricorsi per ingiunzione di pagamento e consegna, e dei relativi documenti (l'unica eccezione è costituita dall'ipotesi che, per disfunzione dei sistemi informatici del dominio giustizia ed indifferibile urgenza, il presidente del tribunale autorizzi il deposito cartaceo); - per tutti gli atti del processo di cognizione successivi alla costituzione delle parti (con esclusione, quindi, della citazione o del ricorso, e della comparsa di risposta o della memoria difensiva), e ciò non solo per difensori delle parti, ma anche per gli ausiliari del Giudice (per es., consulenti tecnici d'ufficio); - per tutti gli atti del processo esecutivo successivi al deposito dell'atto con cui si inizia l'esecuzione; - nelle procedure concorsuali, per tutti gli atti e documenti prodotti dai curatori, dai commissari giudiziali, dai liquidatori, dai commissari liquidatori e dai commissari straordinari. Tale modalità di deposito sarà estesa, a partire dal 30-06-2015, ai giudizi civili innanzi alla Corte d'appello, ed è verosimile che - in tempi brevissimi - il deposito telematico venga esteso anche agli atti di costituzione delle parti, oggi depositabili telematicamente in molti uffici giudiziari sia di primo che di secondo grado. La obbligatorietà della modalità telematica comporta - ovviamente - la esclusione del tradizionale deposito cartaceo di atti e documenti.

Come visionare i documenti informatici del processo civile

Il difensore costituito (e presto anche la parte personalmente) può agevolmente visionare i documenti informatici del processo, e addirittura scaricarne copia (senza il pagamento dei relativi diritti di copi a e conformità) che provvederà ad autenticare sotto la propria responsabilità (ad eccezione, ovviamente, dei provvedimenti in forma esecutiva) accedendo al fascicolo telematico attraverso il portale dei servizi telematici, ovvero attraverso un punto di accesso. Tale consultazione - per ovvi motivi di tutela dei dati sensibili - è però consentita ai soli difensori che risultino costituiti nello specifico procedimento. Accade normalmente, peraltro, che anche l'avvocato non ancora costituito abbia la necessità di esaminare i documenti prodotti per via telematica dall'attore o dal ricorrente: siano essi i documenti su cui si fonda la domanda di ingiunzione, oppure quelli allegati alle memorie istruttorie, o ancora quelli della causa iscritta (facoltativamente) a ruolo per via telematica. E' prevista, per ovviare a tali necessità, la possibilità di richiedere una temporanea visibilità del fascicolo: per ottenere la quale l'avvocato, attraverso il software “redattore atti”, depositerà la procura conferitagli dal Cliente, ed un apposito “atto di richiesta visibilità”, indicando il numero di ruolo del procedimento; l'autorizzazione, che ha durata limitata nel tempo, viene normalmente concessa in tempi assai rapidi.

La ristrutturazione degli studi legali

L'introduzione del processo civile telematico ha determinato per gli avvocati la necessità di utilizzare nuovi strumenti informatici. 1 - Il collegamento INTERNET, ormai diffusissimo ed indispensabile, consente non solo l'invio e la ricezione di messaggi email (consentendo di comunicare, ad esempio, con altri colleghi senza interrompere il proprio lavoro al computer), ma altresì la consultazione - attraverso il servizio PolisWeb - dei registri di cancelleria e dei fascicoli telematici. 2 - La SMART-CARD (comunemente detta “chiavetta” svolge la duplice funzione di identificare l'utilizzatore del servizio PolisWeb, per la consultazione di fascicoli contenenti dati sensibili (e per l'accesso a numerosi altri servizi, ad es. quelli forniti dall'Agenzia delle Entrate), e di consentire la sottoscrizione digitale di documenti, indispensabile per procedere al deposito telematico. La smart-card può consistere in una tessera del tutto simile alle tessere bancomat (da utilizzare con un apposito lettore, del costo di pochi euro), oppure in una più tecnologica “business key”, simile ad una grossa penna USB, che contiene al proprio interno anche il software necessario, e pertanto non necessita di alcuna installazione, con il vantaggio di poter essere utilizzata su qualsiasi computer, anche in un internet-point. La “smart card” può essere acquistata in diversi modi: o presso i Consigli dell’Ordine che la forniscono ai propri iscritti, od hanno stipulato convenzioni con un fornitore, o rivolgendosi alla Camera di Commercio o ad altri “enti certificatori”: l’importante è assicurarsi che la smart card sia conforme alla caratteristiche C.N.S. (carta nazionale dei servizi). La smart card – o meglio, i certificati in essa contenuti – ha una durata limitata nel tempo: occorrerà pertanto tenere presente la sua scadenza, e procedere per tempo al suo rinnovo, per non rimanere privi della possibilità di effettuare depositi telematici. 3 - Il mezzo attraverso il quale debbono eseguirsi i depositi telematici è l'indirizzo di P.E.C. (posta elettronica certificata) che l'avvocato ha l'obbligo di comunicare al proprio Ordine professionale, ed attraverso cui - conseguentemente - riceve le comunicazioni di cancelleria. A differenza della e-mail “ordinaria”, che non offre nessuna garanzia dell’effettivo recapito, e nessuna ricevuta giuridicamente valida, la e-mail certificata consente non solo la prova legale dell’invio (e perfino del suo contenuto), ma addirittura garantisce che il messaggio si ha per ricevuto (ad ogni effetto di legge) semplicemente quando è posto a disposizione del gestore del servizio PEC del destinatario, indipendentemente dal fatto che il destinatario legga effettivamente il messaggio (art. 45 D.L.vo 82/2005 comma 2). E’ importante tenere presente che l'abbonamento ad una casella PEC – a differenza della e-mail ordinaria - ha durata normalmente annuale e si rinnova previo pagamento del relativo canone; nel caso che il contratto non venga rinnovato alla scadenza,, la casella smetterà di ricevere le comunicazioni di cancelleria ed ogni altro messaggio, e non sarà possibile effettuare alcun deposito telematico. L'archiviazione sicura delle “ricevute di accettazione" e delle "ricevute di avvenuta consegna” (queste ultime contenenti anche l'intero messaggio ed i suoi allegati) è obbligatoria (cfr. art. 20, co. 3, DM 44/2011) ed indispensabile: sia perché la cancellazione dei messaggi più vecchi eviterà la saturazione della casella, sia perché potrebbe ricorrere la necessita' – anche a distanza di anni – di provare la tempestività di un deposito, o l'effettivo contenuto di un invio. 4 - Per il deposito dei documenti, qualora essi non siano già in formato digitale, occorre utilizzare uno “scanner”: un dispositivo – spesso integrato nelle moderne stampanti multifunzione e quasi sempre presente nelle moderne fotocopiatrici – in grado di prelevare l'immagine “fotografica” di un documento cartaceo, e di trasformarla in documento digitale. 5 - La preparazione della “busta telematica”, contenente il deposito, necessita di un apposito software “imbustatore”, impropriamente chiamato “redattore”(ciò perchè, agli albori del PCT, l'atto doveva essere “redatto” in formato XML, mentre oggi l'atto viene creato con un normale programma di scrittura e poi esportato in formato PDF, mentre il software provvede ad incapsulare in un file XML i soli dati relativi al procedimento ed alle parti, nonchè a creare un file crittografato con estensione .enc (decifrabile solo dall'ufficio destinatario) chiamato “busta”. La creazione della “busta telematica” richiede, infatti, una rigida strutturazione dei dati contenuti negli atti giudiziari informatici (al fine di consentire l’automatica annotazione del deposito nei registri di cancelleria informatici, e l’automatica inserzione dell’atto nel fascicolo telematico).

L'introduzione dei depositi telematici richiede (pur essendo temporaneamente ammesso l'utilizzo delle “vecchie” marche lottomatica, del mod. F23 e del versamento in c/c postale) l'effettuazione del pagamento telematico, allorquando l'atto da depositare comporti il versamento del contributo unificato di cui all'art. 9 del DPR 115/2001. L'esecuzione di tali pagamenti puo' essere effettuata tramite il servizio presente su alcuni punti di accesso, oppure tramite il portale del Ministero, attraverso alcuni canali bancari (sui quali, anche senza essere correntisti, si può utilizzare una carta di credito).

Il momento del deposito non coincide - a rigore - con l'invio della busta, bensì con il momento (quasi immediatamente) successivo in cui viene "generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia"; ne consegue che un deposito effettuato all'ultimo minuto – magari in un momento di particolare affollamento della rete - potrebbe risultare tardivo.

Mentre le Cancellerie hanno un orario di chiusura, i depositi telematici possono essere effettuati anche di notte, o nei giorni festivi, tenendo però presente che «Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.»

Come ogni messaggio PEC, il nostro deposito sara' riscontrato: - dalla ricevuta di accettazione (che attesta che il messaggio è pervenuto al nostro gestore di posta certificata, e - dalla successiva ricevuta di consegna (che attesta che il messaggio è pervenuto al gestore di posta certificata del destinatario). Tale seconda ricevuta è quella che determina la data e l’orario del deposito, e che rileva ai fini della sua tempestivita'. Perchè il nostro deposito possa dirsi andato a buon fine, occorrono pero' altri due passi, ciascuno dei quali ci verra' comunicato a mezzo PEC: - l’esito dei controlli automatici (che, se positivo, vuol dire poco, e se negativo significa che il deposito presenta dei problemi, alcuni dei quali rimediabili dal cancelliere); - l’esito dei controlli manuali da parte del Cancelliere.


Voci correlate

Collegamenti esterni