Cenni al sistema tributario italiano | Guida operativa 2014
Cenni al sistema
tributario italiano
Capitolo
IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI E LORO RISCOSSIONE
2.2
I SOGGETTI: CONTRIBUENTE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - SOSTITUTO
2.3
CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI
2.4
LA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
2.5
I REDDITI DA DICHIARARE
2.6
IRPEF – ADDIZIONALI – IMPOSTE SOSTITUTIVE
2.7
LA STRUTTURA DELL’IRPEF
2.8
LA STRUTTURA DELLE ADDIZIONALI
2.9
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
2.11 IMPOSTA SOSTITUIVA SUGLI INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ
2.12 IMPOSTE SUL PATRIMONIO
n
2.12.1 L’IMU: Imposta Municipale Propria
n
2.12.2 L’IVIE: Imposta sul Valore degli Immobili Esteri
n
2.12.3 L’IVAFE: Imposta sulle Attività Finanziarie Estere
2
SISTEMA TRIBUTARIO
ITALIANO
2.1
2.10 IMPOSTA SOSTITUTIVA: CEDOLARE SECCA
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Guida operativa 2014 | Cenni al sistema tributario italiano
Cenni al sistema tributario italiano Capitolo
2
2.1 IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI E LORO RISCOSSIONE
Il sistema tributario italiano
è l’insieme delle norme, attualmente in vigore, che regolano i tributi
e si ispira ad alcuni principi contenuti nella Costituzione.
La nostra Costituzione, prevede che:
n
n
n
n
n
tutti i cittadini sono uguali davanti alla Legge (art.3);
tutti sono tenuti all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale (art. 2);
tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva
(art. 53 comma 1);
il sistema tributario è informato a criteri di progressività (art. 53 comma 2);
i tributi sono dovuti solo in base alla Legge (art. 23 principio della legalità).
Tutte le Leggi che vengono promulgate in materia tributaria, devono uniformarsi ai “principi costituzionali” citati.
L’attività finanziaria statale di un anno viene esposta in maniera sintetica in un documento giuridico - contabile:
il Bilancio.
Tale documento, comprendendo tutte le spese e le entrate statali, esprime in cifre tutta la vita dello Stato, determinando l’indirizzo economico e i fini politici che intende perseguire.
Le Spese pubbliche sono le somme di denaro che vengono spese dallo Stato e dagli Enti pubblici, in beni e
servizi pubblici finalizzati al perseguimento di fini collettivi. Si tratta quindi delle uscite da parte dello Stato e
dunque una voce di passività all’interno del bilancio. La copertura finanziaria di queste uscite avviene tramite
le entrate pubbliche.
Le Entrate Pubbliche sono costituite da tutte le somme che, a qualunque titolo, affluiscono alle casse della Pubblica Amministrazione.
Nella “Legge finanziaria” che dal 2010 è stata sostituita dalla “Legge di stabilità” varata ogni anno, viene indicato il modo per reperire le entrate, e viene indicata la loro destinazione sulla base delle scelte che il Governo
si pone come obiettivo.
USCITE
STATO
LEGGE
DI STABILITÀ
BILANCIO
ENTRATE
Le Entrate Pubbliche si dividono in:
ENTRATE ORDINARIE
Si rinnovano regolarmente ad ogni esercizio
(esempio: entrate IRPEF)
ENTRATE
STRAORDINARIE
Trovano la loro causa nella necessità di fronteggiare
determinate situazioni eccezionali
(esempio: per finanziare spese a causa di calamità naturali)
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TASSE
DIRETTE
L’imposta è diretta quando grava
su un reddito o su un patrimonio
ad esempio:
Irpef, Addizionali all’Irpef, Imu
IMPOSTE
CONTRIBUTI
INDIRETTE
L’imposta è indiretta quando grava
su un’azione nel momento
in cui la si compie
ad esempio:
Iva, Imposta di registro
I tributi sono sottrazioni di ricchezza alle economie private, operate dallo Stato in virtù della sua potestà d’imperio o dagli Enti pubblici a cui lo Stato ne ha attribuito le facoltà.
LA TASSA
È una somma di denaro dovuta dal privato cittadino come corrispettivo per la prestazione a suo
favore di un servizio pubblico offerto da un Ente pubblico.
La tassa è relativa ad un servizio di cui ciascun contribuente può decidere di avvalersi o meno e, in
generale, non dipende né dal reddito né dal costo del servizio richiesto.
Esempio di tasse:
n Tasse scolastiche per frequentare la scuola pubblica.
L’IMPOSTA
È una somma di denaro dovuta allo Stato o ad un Ente locale destinata a finanziare il complesso della
spesa pubblica.
Esempi di imposte dirette:
IRPEF e le addizionali IRPEF, trattenute ai dipendenti dai datori di lavoro; oppure versate in autotassazione al momento della dichiarazione dei redditi;
n IMU dal 2012 pagata dal proprietario di immobili (terreni o fabbricati con alcune esclusioni/
esenzioni).
n
Esempi di imposte indirette:
Imposta di registro pagata al momento dell’acquisto di un immobile;
n IVA pagata al momento di ogni acquisto.
n
IL CONTRIBUTO
È un versamento a favore di Enti pubblici che viene effettuato per ottenere servizi e/o prestazioni
erogati in futuro.
Esempio di contributi:
n Previdenziali e assistenziali, si tratta di versamenti, di norma obbligatori, effettuati per ottenere
una prestazione pensionistica, oppure la copertura dei rischi legati all’invalidità, alla malattia, agli
infortuni. In alcuni casi, ai fini pensionistici si possono effettuare anche versamenti volontari.
SISTEMA TRIBUTARIO
ITALIANO
LE ENTRATE ORDINARIE
SONO I TRIBUTI
TRADIZIONALMENTE
CLASSIFICATI IN:
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La riscossione dei tributi
I tributi vengono riscossi dallo Stato o dagli altri Enti impositori con tre diverse modalità:
AUTOTASSAZIONE
Il contribuente calcola l’imposta dovuta e versa all’Erario le somme così determinate (autoliquidazione) tramite un istituto di credito, con versamento postale o con versamento al concessionario per la riscossione competente per territorio.
➜ Oltre all’IRPEF, alle Addizionali IRPEF e alla Cedolare secca, che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi, rientra in questa fattispecie di riscossione anche l’IMU.
RITENUTA ALLA FONTE
Il soggetto che eroga un compenso, calcola l’imposta dovuta sullo stesso e la versa all’Erario.
Rientrano in questa fattispecie le ritenute effettuate dal datore di lavoro e dagli enti pensionistici,
i quali corrispondono gli emolumenti già al netto delle imposte dovute.
Le ritenute alla fonte possono essere versate a titolo di acconto o a titolo d’imposta:
Ritenute a titolo di acconto = sono trattenute effettuate solo a titolo d’acconto sull’imposta dovuta,
per le quali il rapporto tributario potrebbe non essere concluso: l’eventuale saldo a debito o a credito risulterà dalla dichiarazione annuale dei redditi in cui verrà effettuato il conguaglio relativo all’intero anno, oppure a seguito di riliquidazione dell’imposta da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
➜ Sono di questo tipo, ad esempio: le ritenute sui redditi di lavoro dipendente o autonomo e
sulle pensioni.
n Ritenute a titolo d’imposta = sono ritenute definitive, che esauriscono il rapporto tributario. Sui
redditi soggetti a tali ritenute nessuna imposta è più dovuta pertanto non vanno evidenziati nella dichiarazione annuale.
➜ Sono di questo tipo, ad esempio: gli interessi su conti correnti bancari e postali, libretti di
risparmio, obbligazioni, vincite derivanti da concorsi a premi, giochi, pronostici, interessi di
buoni del Tesoro, CCT, ecc.
n
RUOLI
I ruoli sono elenchi di contribuenti tenuti a pagare un certo tributo ad una determinata scadenza. La riscossione avviene a seguito di notifica di cartella esattoriale, tramite la quale il singolo
contribuente debitore viene a conoscenza dell’ammontare dell’imposta o tassa dovuta, del motivo,
dei tempi e delle modalità di pagamento.
➜ Viene riscossa con questa modalità l’IRPEF eventualmente ancora dovuta sui redditi a tassazione
separata (ad esempio sul trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente).
2.2 I SOGGETTI:
CONTRIBUENTE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SOSTITUTO
La norma tributaria deve indicare su chi grava la responsabilità patrimoniale del pagamento del tributo, cioè
il soggetto passivo (contribuente).
La legge non individua solo i soggetti passivi con riferimento al nesso diretto tra soggetto e presupposto, ma
allarga la cerchia dei soggetti che il fisco può considerare responsabili del pagamento del tributo, ponendo degli obblighi a carico di terzi che si trovano in una relazione indiretta con il presupposto stesso.
È il caso del sostituto d’imposta, la cui figura nel diritto tributario è giustificata dalla cosiddetta “ragione fiscale”,
in quanto il legislatore prevede il prelievo dell’imposta al momento in cui questa operazione risulta più facile.
A tal fine viene quindi coinvolto, nel rapporto tra Amministrazione Finanziaria e contribuente un terzo soggetto:
il sostituto d’imposta.
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Il sostituto d’imposta è il soggetto che, in forza di disposizioni di legge,
è obbligato al prelievo/versamento dell’imposta, anche a titolo di acconto,
in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili.
Il datore di lavoro nei confronti del lavoratore dipendente e l’Ente pensionistico rispetto
al pensionato sono due “tipici” sostituti d’imposta. Nel momento in cui viene corrisposta la
retribuzione o la pensione, il datore di lavoro o l’Ente pensionistico, trattengono le imposte
dovute e le versano all’Erario. I redditi erogati, le ritenute operate e tutti gli altri elementi utili
al calcolo dell’imposta vengono certificati dal sostituto d’imposta nel modello CUD
2.3 CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI
Le categorie di reddito sono definite nel TUIR “Testo Unico delle Imposte sui redditi” (DPR 917/1986) che con
la nuova formulazione in vigore dal 1.1.2004 le distingue in:
Redditi Fondiari
artt. da 25 a 43
(capitolo n. 4)
I redditi fondiari, sono quelli inerenti i beni immobili: terreni e fabbricati, situati nel territorio
dello Stato, che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni
o nel catasto edilizio urbano.
Fino all’anno d’imposta 2011
I redditi fondiari concorrevano, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF dei soggetti che li possedevano; quindi ad esempio un fabbricato a disposizione era sottoposto a tassazione essendo del tutto ininfluente la circostanza che tale fabbricato
non producesse un reddito effettivo.
Dall’anno d’imposta 2012
L’IMU sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute
in riferimento ai redditi fondiari relativi ai beni non locati o non affittati con alcune eccezioni.
Redditi di Lavoro
dipendente
e assimilati
artt. da 49 a 52
(capitolo n. 5)
Sono redditi di lavoro dipendente (anche se prestato all’estero) quelli derivanti dal lavoro prestato con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione di altri.
Costituiscono altresì, redditi di lavoro dipendente:
n le pensioni;
n i compensi per lo svolgimento di pubbliche funzioni;
n tutte le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente o equiparati;
n gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato per il suo mantenimento;
n i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto
senza vincoli di subordinazione.
Per i redditi di lavoro dipendente vale il principio di cassa: è al momento del pagamento,
infatti, che viene effettuata la ritenuta a titolo d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Redditi di Lavoro
autonomo
artt. da 53 a 54
(capitolo n. 6)
Caratteristiche: autonomia, natura non imprenditoriale, abitualità e professionalità.
Sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di professione abituale anche se
non esclusiva, di attività artistiche, intellettuali e di servizio (redditi di avvocati, medici,
ingegneri, geometri, ragionieri, ecc.).
Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
n i compensi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di marchi
di fabbrica, di opere d’ingegno e invenzioni industriali;
n i redditi derivanti da associazione in partecipazione con esclusivo apporto di lavoro;
n le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.;
n i compensi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.
Lo stesso principio di cassa si applica per i redditi di lavoro autonomo: le prestazioni, anche
se fatturate, non sono soggette a tassazione se non effettivamente incassate.
(segue)
SISTEMA TRIBUTARIO
ITALIANO
In pratica, il sostituto d’imposta viene coinvolto nella riscossione del tributo in quanto tra lui ed il contribuente,
esiste una connessione giuridica data, ad esempio, da un sottostante contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, che permette allo Stato d’incassare parte dell’imposta già al momento della corresponsione
del compenso al lavoratore/pensionato.
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Guida operativa 2014 | Cenni al sistema tributario italiano
(segue Classificazione dei redditi)
Redditi di Capitale
artt. da 44 a 48
(capitolo n. 7)
Sono redditi di capitale:
n i redditi derivanti da capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati; gli interessi si presumono
percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto;
n i redditi dell’associazione in partecipazione, con apporto di capitale o capitale e lavoro (non
esclusivamente di lavoro);
n i compensi per prestazioni di fideiussione;
n gli utili corrisposti da società ed enti che hanno per oggetto la gestione di masse patrimoniali;
n le rendite perpetue derivanti dall’impiego di capitali;
n i redditi derivanti da partecipazioni in società di capitali, enti, associazioni e altre organizzazioni
non sottoposti all’imposta cedolare secca (esclusi i redditi derivanti da S.s., S.n.c., S.a.s.).
Per i redditi di capitale vale il principio di cassa: un interesse non percepito non deve essere dichiarato.
Redditi d’Impresa
artt. da 55 a 66
Derivano dall’esercizio in modo abituale e continuativo di attività commerciali, industriali, di
trasporto, di servizio ad imprese.
Per i redditi di impresa vale, come regola generale, il principio di competenza.
Redditi Diversi
artt. da 67 a 71
(capitolo n. 8)
Raggruppano alcune categorie di reddito che non appartengono propriamente a nessuna delle
categorie precedenti.
Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti
nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in
accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoro dipendente:
n quelli derivanti da operazioni speculative (plusvalenze);
n quelli derivanti da attività occasionali di tipo commerciale o di lavoro autonomo;
n quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente;
n quelli derivanti dal possesso di immobili situati all’estero.
Per i redditi diversi vale il principio di cassa.
I redditi diversi sono tassativamente quelli indicati nell’articolo 67 del TUIR.
2.4 LA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
Ai fini IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) ogni anno, se esiste l’obbligo, occorre presentare una
dichiarazione che riepiloghi tutti i redditi prodotti e posseduti nell’anno precedente. Nella dichiarazione dei redditi si fanno valere anche tutti i versamenti dell’imposta effettuati a titolo di acconto (ritenute alla fonte, versamenti diretti) e tutte le spese e/o tutte le condizioni personali che danno diritto ad agevolazioni fiscali.
Il risultato della dichiarazione può dar luogo ad un debito o ad un credito d’imposta.
Sono previste due tipologie di dichiarazione:
MODELLO 730
MODELLO UNICO
Il contribuente che possiede i requisiti per compilare il modello 730, può in alternativa compilare il modello
Unico. Al contrario, nella maggioranza dei casi, chi presenta il modello Unico potrebbe non possedere i requisiti
per accedere al modello 730.
MODELLO 730
Dal 1993 è stato introdotto, come tipo di dichiarazione dei redditi, oltre al modello Unico, anche il modello 730, che si inserisce
nel quadro dell’assistenza fiscale.
L’assistenza fiscale è il sistema che consente al contribuente di semplificare i propri adempimenti fiscali rivolgendosi ad un CAAF
per l’elaborazione del Modello 730.
Il C.A.A.F. - Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale - elabora il mod. 730 e provvede a:
n effettuare i calcoli delle imposte,
n comunicare al Sostituto d’imposta, direttamente o per il tramite dell’Agenzia delle entrate, il risultato contabile della
dichiarazione. Il sostituto provvede poi a trattenere o rimborsare le imposte, nella busta paga o pensione, di competenza del
mese di luglio.
n presentare la dichiarazione in via telematica all’Amministrazione Finanziaria.
(segue)
Cenni al sistema tributario italiano | Guida operativa 2014
(segue)
MODELLO 730
Chi non può utilizzare il modello 730
Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare Modello Unico i contribuenti che:
n nel 2013 hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo;
n devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, Irap, sostituti d’imposta Modelli 770 semplificato e ordinario;
n non sono residenti in Italia nel 2013 e/o nel 2014;
n devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
MODELLO 730 DAL 2014/2013
N O V ITÀ
A partire dal 2014 la platea dei soggetti che possono utilizzare il 730 è stata estesa anche a coloro che, pur non avendo un
sostituto d’imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio nei mesi di giugno e luglio 2014, hanno percepito nel 2013
redditi di lavoro dipendente o solo alcuni redditi assimilati.
Se nel 2013 sono stati percepiti solo redditi assimilati al lavoro dipendente, compresi tra quelli non ammessi, dovrà essere
presentato il Modello UNICO (vedi capitolo 5 punto 5.6).
I contribuenti interessati potranno quindi presentare il modello 730 sempre se risultano soddisfatti i restanti requisiti
precedentemente illustrati per usufruire dell’assistenza fiscale.
n Se il risultato contabile della dichiarazione è a credito riceveranno il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
n Se il risultato contabile della dichiarazione è a debito dovranno effettuare il versamento delle imposte entro le scadenze.
In tal caso il CAAF dovrà consegnare al contribuente, entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento, il modello F24
per il versamento.
In anticipo sul 2014 già nel 2013 per dichiarare i redditi 2012, è stato concesso ai contribuenti sprovvisti di sostituto
d’imposta di presentare nel mese di settembre 2013 il 730 - Situazioni Particolari, alle stesse condizioni di cui sopra, ma solo
ed esclusivamente:
n se il risultato contabile complessivo della dichiarazione si era concluso con un credito, al netto di eventuali debiti
n se non era stato presentato in precedenza un 730 o un Unico valido
Nella Guida 2 l’argomento sarà trattato in modo più approfondito.
In tutti i casi il modello 730 può essere presentato:
n
richiedendo assistenza: il contribuente si avvale del CAAF o di una società ad esso convenzionata per la
compilazione del modello in ogni sua parte. In questo caso il servizio è a pagamento.
autocompilato: il contribuente provvede ad esporre correttamente tutti i dati personali, reddituali e di
spesa negli appositi quadri. In questo caso il servizio è gratuito.
SISTEMA TRIBUTARIO
ITALIANO
Quando (e come) si può utilizzare il modello 730
n fino al 2013 poteva essere utilizzato da lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi o a progetto
che avevano un sostituto d’imposta almeno nei mesi di giugno e luglio;
n deve essere presentato ad un CAAF o ad un professionista abilitato, soggetti che hanno l’obbligo di apporre il visto di
conformità;
n i redditi che si possono dichiarare sono:
n redditi di lavoro dipendente e/o assimilati
n redditi fondiari
n redditi di capitale
n redditi di lavoro autonomo senza partita IVA
n alcuni redditi diversi
n può essere presentato in forma congiunta dai coniugi: in questo caso il coniuge dichiarante può non avere un sostituto
d’imposta; il conguaglio verrà effettuato dal sostituto del dichiarante;
n può essere presentato per conto di persone incapaci, compresi i minori, se per questi ricorrono le condizioni sopra indicate.
n
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MODELLO UNICO
Il modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali.
Il modello è differenziato in base alla tipologia dei soggetti interessati ed è codificato in base alle sotto elencate lettere:
PF caratterizzano il modello UNICO riservato alle persone fisiche;
ENC quello riservato agli enti commerciali ed equiparati;
SC quello riservato alle società di capitali , enti commerciali ed equiparati;
SP quello riservato alle società di persone ed equiparate.
Il saldo a debito di IRPEF e delle addizionali risultante dal Modello UNICO, deve essere versato in banca o in posta
direttamente dal contribuente (versamenti in autotassazione) utilizzando il Modello F24.
Il saldo a credito di IRPEF e delle addizionali può essere:
chiesto a rimborso;
n lasciato a credito per essere utilizzato in diminuzione di imposte eventualmente dovute per l’anno in corso o per l’anno
successivo (eccedenze).
n
Quando (e come) si deve utilizzare il modello UNICO:
n non esiste un Sostituto d’imposta nei mesi di giugno e luglio 2014 o il datore di lavoro è un soggetto che non riveste tale
qualifica e non ricorrono le condizioni per poter presentare il 730 in assenza di Sostituto come precedentemente rappresentato;
n si è fiscalmente residenti all’estero nell’anno d’imposta e/o nell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi;
n si è titolari di partita IVA;
n si è soci di una società di persone;
n per la dichiarazione del contribuente deceduto presentata da uno degli eredi.
Può essere presentato ad un CAAF, ad un intermediario abilitato, tramite internet o all’ufficio postale: variano i termini di
scadenza in relazione alle modalità di presentazione.
Se presentato ad un CAAF, quest’ultimo non ha l’obbligo del visto di conformità.
Non può essere presentato in forma congiunta.
Cenni al sistema tributario italiano | Guida operativa 2014
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2.5 I REDDITI DA DICHIARARE
Tutti i contribuenti che hanno percepito nel 2013 redditi assoggettabili all’imposta devono dichiararli attraverso
il modello 730 o il modello Unico (da presentare nel 2014 entro le date stabilite dalla norma).
Le eccezioni (redditi esenti o già colpiti alla fonte da un’imposta definitiva, esoneri dall’obbligo di dichiarazione)
sono definite dalla legge.
(ad esclusione di quelli assoggettati
ad imposta sostitutiva e degli immobili
non locati assoggettati ad IMU)
REDDITI ESENTI
da non dichiarare
Sono esclusi da ogni imposizione.
Generalmente non si tratta di veri e propri
“redditi” ma di indennità a carattere
risarcitorio o assistenziale quali:
rendite INAIL per invalidità permanente
assegno sociale
assegni per il nucleo familiare
alcune borse di studio
ecc.
REDDITI SOGGETTI A RITENUTA
ALLA FONTE A TITOLO D’IMPOSTA
da non dichiarare
Sono colpiti alla fonte
da un’imposta definitiva,
che assorbe ogni imposta dovuta,
comprese le addizionali.
Si tratta ad esempio di:
interessi su BOT o BTP
interessi bancari e postali
ecc.
SISTEMA TRIBUTARIO
ITALIANO
REDDITI ASSOGGETTABILI ALL’IRPEF
da dichiarare
formano
il reddito complessivo
Provengono da:
terreni
fabbricati
lavoro dipendente e pensione
lavoro autonomo
attività d’impresa
partecipazione in società commerciali
impiego di capitali monetari
oppure da altre circostanze o attività
alle quali la legge ricollega un aumento
della capacità contributiva
e un obbligo di pagamento
(operazioni speculative su titoli o immobili,
vendita di partecipazioni sociali, ecc.)
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Guida operativa 2014 | Cenni al sistema tributario italiano
2.6 IRPEF - ADDIZIONALI - IMPOSTE SOSTITUTIVE
IRPEF
Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche: è l’imposta principale del nostro ordinamento tributario, è personale e progressiva per scaglioni di reddito con aliquota crescente
(maggiore è il reddito, maggiore è l’imposta dovuta). L’IRPEF è un’imposta che segue i
principi costituzionali della capacità contributiva e della progressività (art. 53 della Costituzione) ed è uguale su tutto il territorio dello Stato.
Addizionale
Regionale
IRPEF
Imposta introdotta da una legge dello Stato che ha previsto inizialmente un’aliquota ordinaria uguale per tutti: successivamente alcune Regioni l’hanno aumentata, altre l’hanno
differenziata a seconda della tipologia di reddito prodotto dal contribuente. Il contribuente
dovrà versare in base all’aliquota deliberata dalla regione in cui ha il domicilio fiscale.
Addizionale
Comunale
IRPEF
Imposta introdotta da una legge dello Stato secondo la quale sono i Comuni che decidono se deliberarne l’applicazione; conseguentemente non è dovuta in tutti i Comuni.
Il contribuente dovrà versare in base all’aliquota stabilita dal Comune in cui ha il domicilio fiscale.
L’IRPEF
l’addizionale regionale IRPEF
l’addizionale comunale IRPEF
sono dovute
per anno solare
colpiscono le persone
fisiche residenti in Italia
per i redditi derivanti da tutte
le loro attività
colpiscono
le persone fisiche non
residenti in Italia per
i redditi qui prodotti
Imposta Sostitutiva è definita tale dal Legislatore l’imposta che grava su un determinato reddito e che si sostituisce a tutte le imposte che normalmente graverebbero sul
reddito stesso.
Imposte
Sostitutive
Dal periodo d’imposta 2011, la CEDOLARE SECCA può, se più conveniente, sostituire
l’IRPEF e le relative addizionali che graverebbero sul reddito delle abitazioni e relative
pertinenze locate.
Dal periodo d’imposta 2012, l’IMU, pur non essendo una imposta sul reddito ma bensì
sul patrimonio immobiliare, sostituisce oltre che l’ICI anche l’IRPEF e le relative addizionali che gravavano fino al 2011 sul reddito fondiario generato dagli immobili non locati.
Cenni al sistema tributario italiano | Guida operativa 2014
23
2.7 LA STRUTTURA DELL’IRPEF
ONERI DEDUCIBILI
Spese sostenute nell’anno
che la legge consente di portare
in diminuzione del reddito complessivo
–
si determina il reddito da assoggettare a tassazione
=
REDDITO IMPONIBILE
su cui applicare le aliquote IRPEF
Scaglioni
Aliquota
Imposta sui redditi intermedi
fino a €15.000
23%
sull’intero importo corrispondente a € 3.450
da € 15.001 fino a € 28.000
27 %
€ 3.450 + 27% sulla parte eccedente a € 15.000
da € 28.001 fino a € 55.000
38 %
€ 6.960 + 38% sulla parte eccedente a € 28.000
da € 55.001 fino a € 75.000
41 %
€ 17.220 + 41% sulla parte eccedente a € 55.000
da € 75.001
43%
€ 25.420 + 43% sulla parte eccedente a € 75.000
=
IMPOSTA LORDA
–
Detrazioni per carichi di famiglia
n
spettano se il contribuente ha dei familiari “fiscalmente a carico”
n
Detrazioni per lavoro
spettano in relazione alla tipologia e all’entità dei redditi
Detrazioni per oneri
Quota percentuale di determinate spese sostenute quali ad esempio:
n Il 19% di spese sanitarie, interessi passivi per mutui ipotecari, spese funebri ecc,
n Il 20% - 50% di spese finalizzate all’arredo di immobili in ristrutturazione,
n Il 36%-41%-50%-65% per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio,
n Il 55% - 65% per spese sostenute per la riqualificazione energetica di edifici,ecc.
=
L’IMPOSTA NETTA
se il risultato è negativo deve essere ricondotto a zero
SISTEMA TRIBUTARIO
ITALIANO
REDDITO COMPLESSIVO
somma dei:
Redditi fondiari assoggettabili all’Irpef
Redditi di lavoro dipendente
Redditi d’impresa
Redditi di lavoro autonomo
Redditi di capitale
Redditi diversi
(redditi posseduti e prodotti nell’anno)
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2.8 LA STRUTTURA DELLE ADDIZIONALI
La base imponibile è uguale a quella IRPEF
REDDITO COMPLESSIVO
somma dei:
Redditi fondiari assoggettabili all’Irpef
Redditi di lavoro dipendente
Redditi d’impresa
Redditi di lavoro autonomo
Redditi di capitale
Redditi diversi
(redditi posseduti e prodotti nell’anno)
–
ONERI DEDUCIBILI
Spese sostenute nell’anno
che la legge consente di portare
in diminuzione del reddito complessivo
si determina il reddito da assoggettare a tassazione
=
REDDITO IMPONIBILE
su cui applicare le aliquote deliberate da Regioni e Comuni tenendo conto dei seguenti criteri:
ADDIZIONALE REGIONALE
L’aliquota
n
n
è istituita dalla Stato tuttavia la Regione può deliberare in variazione;
può essere compresa tra l’1,23% e
l’1,73% (può anche essere maggiore in
caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi di bilancio regionale).
L’imposta
n La Regione definisce le modalità di calcolo:
può essere effettuato per scaglioni di reddito (come l’Irpef) e prevedere esenzioni
per determinate fasce e/o tipologie di redditi o per condizioni soggettive del contribuente;
n va calcolata con l’aliquota stabilita dalla regione in cui il contribuente ha il domicilio
fiscale al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
ADDIZIONALE COMUNALE
L’aliquota
n viene deliberata dal Comune (che può anche non prevederla);
n può arrivare allo 0,8% può anche essere
maggiore in caso di mancato rispetto di
determinate norme.
L’imposta
n Il Comune definisce le modalità di calcolo;
può essere effettuato per scaglioni di reddito (come l’Irpef) e prevedere esenzioni
per determinate fasce e/o tipologie di redditi o per condizioni soggettive del contribuente;
n va calcolata con l’aliquota stabilita dal comune in cui il contribuente ha il domicilio
fiscale al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
2.9 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Il D.L. 138/2011 ha previsto che: “In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale
tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo, di importo superiore a
300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il predetto importo.”
Il contributo di solidarietà costituisce quindi un’imposta straordinaria, istituita per l’eccezionalità della situazione
determinata dalla crisi economica.
Il contributo è deducibile dal reddito complessivo ai fini dell’Irpef e delle addizionali all’IRPEF
Per i titolari di redditi da lavoro dipendente:
➜ Il sostituto d’imposta, in occasione delle operazioni di conguaglio individua il reddito da lavoro dipendente
imponibile e calcola il 3% sulla parte che eccede i 300.000 €;
➜ trattiene in busta paga, in unica soluzione, l’importo del contributo in occasione del conguaglio di fine anno.
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Per i titolari anche di altri redditi
➜ Il contribuente o il Caaf quantificano il contributo in dichiarazione dei redditi (Unico o 730) sul totale complessivo dei redditi dichiarati (dipendente + altri redditi), sottraendo dall’importo dovuto quanto già trattenuto dal sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente.
2.10 IMPOSTA SOSTITUTIVA: CEDOLARE SECCA
Della cedolare secca si possono avvalere esclusivamente le persone fisiche che risultano proprietarie o titolari
di diritti reali di godimento di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze se congiuntamente locate.
Deve trattarsi quindi di un immobile di categoria da A1 a A11 locato per un uso abitativo e le relative pertinenze;
sono esclusi gli immobili di categoria A10 (uffici o studi privati), immobili strumentali o relativi all’attività di impresa o di arti e professioni.
L’imposta dovuta nella forma della cedolare secca sostituisce:
➜ l’Irpef e le addizionali relative al reddito fondiario prodotto dalle unità immobiliari alle quali si riferisce, per
il periodo d’imposta relativo alla durata dell’opzione;
➜ l’imposta di registro dovuta per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del contratto per i
quali si applica l’opzione;
➜ l’imposta di bollo dovuta sul contratto di locazione.
Base imponibile e aliquote
Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti, che costituisce la base imponibile, la cedolare secca si applica in ragione di un’aliquota pari al 21%. Per determinate tipologie di contratti di locazione, l’aliquota è ridotta
al 19% e, dall’anno d’imposta 2013, al 15%.
Il reddito assoggettato a cedolare:
➜ è escluso dal reddito complessivo;
➜ sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente
oneri deducibili e detraibili;
➜ il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza
e/o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti
reddituali (ad esempio determinazione del reddito: per essere considerato fiscalmente a carico, da considerare per l’ISEE, da considerare per l’eventuale soglia di esenzione stabilita per l’Addizionale Comunale)
L’OPZIONE
Trattandosi di un regime di tassazione opzionale, prima di scegliere la “cedolare secca”,
dovrà essere fatta un’analisi attenta di tutti gli elementi che possono condizionare
tale scelta, al fine di offrire al contribuente la soluzione a lui più conveniente.
2.11 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ
L’art. 2 comma 1 del Decreto Legge 27.05.2008 n. 93 aveva introdotto, in via sperimentale e limitatamente al periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2008, una tassazione agevolata sui redditi derivanti da lavoro straordinario,
lavoro supplementare e incrementi di produttività a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che ne
avessero richiesto l’applicabilità secondo un criterio di convenienza (con esclusione dei titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente).
L’agevolazione si concretizzava con l’applicazione ai suddetti redditi, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e
delle relative addizionali regionali e comunali pari al 10% (fino ad un determinato limite di importi percepiti).
Tale disposizione è stata poi prorogata negli anni successivi, modificandone in parte i contenuti iniziali, fino ad
arrivare alle disposizioni previste per l’anno d’imposta 2013.
Il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2013 ha disposto che anche per l’anno 2013 le somme erogate ai dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi collettivi territoriali o aziendali, correlate
SISTEMA TRIBUTARIO
ITALIANO
L’art. 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, ha
previsto che a decorrere dall’anno 2011, in alternativa facoltativa al regime ordinario per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’Irpef, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità abitative locate ad
uso abitativo può optare per un’imposta operata nella forma di cedolare secca.
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Guida operativa 2014 | Cenni al sistema tributario italiano
a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e collegate ai risultati riferiti
all’andamento economico e agli utili dell’azienda o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento
della competitività aziendale, saranno soggette ad una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale.
L’agevolazione per il periodo d’imposta 2013 consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e
delle addizionali pari al 10% su un massimo di € 2.500 lordi a condizione che il lavoratore sia titolare, nell’anno
2012, di redditi da lavoro dipendente non superiori a € 40.000 (al netto dei contributi previdenziali versati e al
lordo di eventuali somme per incremento di produttività assoggettate ad imposta sostitutiva).
Sono esclusi dalla possibilità di scegliere l’imposta sostitutiva i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e
i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il lavoratore ha la facoltà:
➜ di scegliere se su tali somme deve essere applicata la tassazione sostitutiva da parte del sostituto d’imposta;
➜ di rivedere tale scelta in sede di dichiarazione dei redditi, ossia modificare l’opzione effettuata con il sostituto: passare da sostitutiva a ordinaria o viceversa.
Il Sostituto ha comunque l’obbligo di indicare nel CUD gli importi corrisposti a titolo di incremento della produttività indipendentemente dalla scelta effettuata dal lavoratore.
Gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva non saranno compresi nel reddito complessivo del contribuente,
stabilendo in tal modo condizioni diverse ai fini del riconoscimento del diritto a deduzioni, detrazioni o benefici
di qualsiasi genere collegati al possesso di requisiti reddituali, quali ad esempio la determinazione del reddito
per essere considerato fiscalmente a carico, e la determinazione del reddito ai fini ISEE (in questo caso solo
entro il limite di € 2.500 per l’intero nucleo familiare).
L’OPZIONE
Trattandosi di un regime di tassazione opzionale, prima di scegliere l’imposta sostitutiva
sugli importi percepiti per incremento della produttività, dovrà essere fatta
un’analisi attenta di tutti gli elementi che possono condizionare tale scelta,
al fine di offrire al contribuente la soluzione a lui più conveniente.
Al solo fine di sottolineare come una norma può cambiare nel tempo le modalità di tassazione di un reddito,
modificando requisiti, limiti, ecc., di seguito viene rappresentato un riepilogo di quanto è stato previsto negli
ultimi cinque anni sulla tassazione delle somme per incremento della produttività.
Riepilogo tassazione somme per incremento della produttività
Anno
Somme erogate
Importo massimo
detassabile
Lavoro straordinario
Lavoro supplementare
n Premi di produttività
€ 3.000
n
Premi di produttività
€ 6.000
n
Somme correlate con parametri di produttività
€ 6.000
In attuazione a quanto previsto dai contratti
territoriali o aziendali correlate a incrementi
di produttività e collegate ai risultati
dell’andamento economico e agli utili dell’azienda.
€ 6.000
n
2008
n
2009
2010
2011
2012
2013
€ 2.500
€ 2.500
Limite di reddito
Reddito da lavoro dipendente nel 2007
≤ € 30.000
Reddito da lavoro dipendente nel 2008
≤ € 35.000
Reddito da lavoro dipendente nel 2009
≤ € 35.000
Reddito da lavoro dipendente nel 2010
≤ € 40.000
Reddito da lavoro dipendente nel 2011
≤ € 30.000
Reddito da lavoro dipendente nel 2012
≤ € 40.000
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2.12 IMPOSTE SUL PATRIMONIO
Il patrimonio è l’insieme dei beni mobili, immobili e delle rendite appartenenti ad una persona fisica o giuridica.
L’imposta sul patrimonio è una imposta diretta che colpisce il patrimonio del contribuente.
L’imposta sul patrimonio è giustificata dal principio di equità orizzontale, infatti il patrimonio conferisce a chi
lo possiede dei vantaggi economici rispetto a coloro che usufruiscono ad esempio del solo reddito da lavoro.
Le imposte patrimoniali possono essere classificate nelle seguenti categorie:
➜ Imposta sul patrimonio ordinaria. Sono imposte applicate ogni anno sul patrimonio del contribuente. Esempi di imposta sul patrimonio ordinaria sono l’IMU, l’IVIE, l’IVAFE.
➜ Imposta sul patrimonio straordinaria. Sono imposte applicate una tantum in situazioni particolari di estrema
emergenza sociale. Una eventuale imposta straordinaria sul patrimonio può essere applicata, ad esempio,
per ridurre il debito pubblico nazionale.
➜ Imposta sul trasferimento del patrimonio. Sono imposte applicate soltanto nel momento in cui ha luogo il
trasferimento di proprietà del patrimonio (Vedi Capitolo 4).
2.12.1 IMU: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Dal 2012 l’art. 13 del D.L. 201/2011 ha anticipato per il triennio 2012/2014 l’applicazione in via sperimentale dell’imposta municipale propria (IMU), già prevista dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 “Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale”.
La normativa in vigore al momento della stesura della presente guida, prevede che al termine del periodo di
sperimentazione, ovvero dal 2015, l’IMU sarà “a regime”.
È un’imposta che grava sul patrimonio immobiliare (terreni e fabbricati) situato nel territorio dello Stato e detenuto a titolo di proprietà, usufrutto o qualsiasi diritto reale (Vedi Capitolo 4).
➜ L’IMU sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione
ai redditi fondiari derivanti da immobili non locati.
➜ L’IMU non sostituisce invece l’IRPEF e le relative addizionali sui redditi fondiari relativi agli immobili locati
per i quali rimangono immutate le regole di tassazione.
La base imponibile dell’IMU è costituita:
➜ Per i fabbricati
dalla rendita catastale rivalutata del 5% alla quale vengono applicati dei moltiplicatori diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato.
➜ Per i terreni agricoli
dal reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25% al quale vengono applicati dei moltiplicatori
diversi a seconda di chi li possiede e li conduce.
Ai fini della determinazione dell’imposta, il legislatore ha stabilito le aliquote da applicare alla base imponibile
dei diversi immobili. I Comuni, nell’ambito della propria potestà regolamentare, possono variarle in aumento
o diminuzione entro i limiti definiti dalla legge.
Per il 2012 allo Stato era riservata una quota di imposta, calcolata su tutti gli immobili, pari allo 0,38%, ad eccezione di quella riferita all’abitazione principale e relative pertinenze nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali l’intera imposta era destinata al Comune.
Dal 2013 allo Stato spetta la quota di imposta pari allo 0,76%, solo sugli immobili ad uso produttivo.
2.12.2 IVIE: IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ESTERI
Lo stesso provvedimento legislativo che ha anticipato l’IMU, D.L. 201/2011, all’art. 19 ha previsto l’introduzione,
a decorrere dall’1.1.2011, dell’IVIE: imposta sul valore degli immobili (fabbricati e terreni) detenuti all’estero
dalle persone fisiche residenti in Italia ancorché cittadini non italiani, a qualsiasi uso destinati. La decorrenza è
stata poi rinviata all’1.1.2012, considerando in acconto gli importi già pagati per l’anno 2011.
L’imposta, di natura patrimoniale, è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia (sono quindi escluse le società di qualsiasi tipo) proprietarie dell’immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso.
SISTEMA TRIBUTARIO
ITALIANO
La tassazione del patrimonio, affiancata a quella del reddito, dovrebbe ristabilire un certo equilibrio nella posizione economica dei diversi contribuenti.
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Guida operativa 2014 | Cenni al sistema tributario italiano
La base imponibile è costituita, nella generalità dei casi, dal costo d’acquisto dell’immobile risultante dal relativo atto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisizione di diritti reali diversi dalla proprietà (es.: usufrutto).
L’imposta è determinata applicando alla base imponibile, l’aliquota dello 0,76% (0,4 per gli immobili adibiti ad
abitazione principale) e deve essere versata proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nel
quale si è protratto il possesso.
Se l’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile, senza tenere conto della quota e del periodo
di possesso, non supera € 200, il versamento non è dovuto.
2.12.3 IVAFE: IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE
A decorrere dall’1.1.2011 è stata istituita l’IVAFE, imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero
dalle persone fisiche residenti in Italia ancorché cittadini non italiani (art. 19 co. 18 D.L. 201/2011). La decorrenza
è stata poi rinviata all’1.1.2012, considerando in acconto gli importi già pagati per l’anno 2011.
L’imposta, di natura patrimoniale, è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia (sono quindi escluse le società di qualsiasi tipo) che detengono attività finanziarie in paesi esteri a titolo di proprietà o di altro diritto reale
e indipendentemente dalle modalità dello loro acquisizione.
Sono quindi soggette all’IVAFE anche le attività finanziarie estere pervenute al residente in Italia per successione
o donazione.
La base imponibile è costituita dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare o al termine del
periodo di detenzione nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione
dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera.
L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota che è stabilita, in via generale, nella misura
dell’1 per mille per il 2012, e dell’1,5 per mille, a decorrere dal 2013.
Esclusivamente per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in qualsiasi Paese (e non solo in quelli appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni come prevedeva la norma in origine), l’imposta è stabilita nella misura fissa di €
34,20 pari all’imposta di bollo attualmente in vigore in Italia e va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuto all’estero.